Provvedimento del 29/07/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità telematiche di adesione e utilizzo del servizio "Cassetto fiscale delegato" per gli intermediari abilitati a Entratel, prevedendo deleghe fino a due intermediari, validità quadriennale, revoca in ogni momento e una fase transitoria per il passaggio alle nuove regole entro il 31 ottobre 2014.
Consultazione del Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari
Consultazione del "Cassetto fiscale delegato" da parte degli intermediari
Il documento disciplina l’introduzione e le modalità operative del servizio di consultazione del "Cassetto fiscale delegato" per gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’obiettivo è semplificare l’adesione al servizio e la gestione delle deleghe, spostando le operazioni su canali telematici e ampliando la possibilità di delega a più intermediari.
Definizioni e ambito del servizio
Ai fini del provvedimento vengono precisati alcuni concetti chiave:
- il "servizio Entratel" è il servizio telematico utilizzabile dai soggetti di cui all’art. 3, commi 2, 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322/1998;
- il "servizio Fisconline" è il servizio Internet utilizzabile dai soggetti individuati dall’art. 3, ultimo periodo del comma 2, e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
- l’"area autenticata" è la sezione del sito dell’Agenzia accessibile con credenziali personali;
- il "Cassetto fiscale" è la sezione dell’area autenticata in cui l’utente può consultare le proprie informazioni fiscali;
- l’"intermediario" è il soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998;
- il "Cassetto fiscale delegato" è il servizio che consente all’intermediario di consultare il Cassetto fiscale dei soggetti che gli abbiano conferito specifica delega.
Adesione al servizio
Il servizio è riservato agli intermediari che abbiano sottoscritto il regolamento allegato al provvedimento, contenente le condizioni di utilizzo. La richiesta di adesione avviene esclusivamente in via telematica e si considera perfezionata nel momento in cui l’Agenzia trasmette gli elementi necessari per l’effettivo utilizzo del servizio.
Le modalità operative per la sottoscrizione del regolamento e per la trasmissione della richiesta sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Utilizzo del servizio e conferimento della delega
Per accedere al servizio l’intermediario deve prima acquisire una specifica delega da parte del soggetto interessato. Lo schema di delega e le modalità di attivazione sono resi disponibili sul sito dell’Agenzia.
Il soggetto delegante può conferire la delega a un massimo di due intermediari, secondo tre modalità:
- comunicazione online dei dati della delega tramite le funzionalità dell’area autenticata, per utenti abilitati a Entratel o Fisconline;
- compilazione dello schema di delega e consegna presso un ufficio territoriale dell’Agenzia;
- compilazione dello schema di delega e consegna all’intermediario, che richiede l’attivazione tramite l’apposita funzionalità di Entratel, nel rispetto delle disposizioni del regolamento.
Le deleghe hanno durata di quattro anni, sono rinnovabili alla scadenza e revocabili in qualsiasi momento sia dall’intermediario sia dal delegante. Il soggetto delegante, se abilitato a Entratel o Fisconline, può consultare nella propria area autenticata le informazioni relative alle deleghe conferite.
Regole operative previste dal regolamento allegato
Il regolamento precisa che l’adesione al servizio avviene tramite autenticazione e trasmissione telematica del regolamento accettato. L’adesione si perfeziona con l’attestazione di accettazione inviata dall’Agenzia attraverso Entratel.
Per i successivi controlli, la copia del regolamento trasmesso e l’attestazione di accettazione devono essere conservate in formato elettronico, nel rispetto delle regole sulla conservazione dei documenti informatici e per il periodo previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, comunque per tutta la durata dell’adesione.
Se l’intermediario è abilitato a Entratel anche per sedi secondarie, l’adesione per tali sedi deve essere trasmessa con le credenziali relative alle rispettive sedi. Se l’intermediario non è persona fisica, l’adesione è trasmessa dai gestori incaricati o da operatori espressamente delegati con atto interno dal rappresentante legale o da chi ne fa le veci.
L’Agenzia comunica nell’attestazione di accettazione la regola per calcolare il codice segreto necessario ad accedere al Cassetto fiscale dei contribuenti assistiti.
Revoca, disabilitazione e cessazione del servizio
L’intermediario può recedere spontaneamente dal servizio mediante revoca online nell’ambito di Entratel. Tale revoca comporta automaticamente la revoca delle deleghe conferitegli dai contribuenti.
La disabilitazione dell’intermediario dal servizio Entratel comporta la revoca automatica dell’accesso al Cassetto fiscale e la cancellazione di tutte le deleghe ricevute.
Il regolamento prevede inoltre che l’Agenzia possa modificare le modalità di svolgimento del servizio per esigenze organizzative o a seguito di nuove disposizioni di legge, comunicando le variazioni via Entratel o con altri mezzi ritenuti idonei. L’Agenzia si riserva anche la facoltà di cessare unilateralmente il servizio per proprie esigenze organizzative, senza responsabilità.
Trattamento dei dati e tracciamento degli accessi
L’intermediario, quale titolare dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003, può utilizzare le informazioni acquisite dall’Anagrafe Tributaria solo per le finalità del servizio e deve rispettare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa privacy.
In particolare, deve attenersi ai principi di pertinenza e non eccedenza e impedire che i dati siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi o comunque riprodotti. Deve inoltre impartire istruzioni precise agli incaricati del trattamento.
L’Agenzia si riserva controlli periodici, anche a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza e l’intermediario, con la sottoscrizione del regolamento, si impegna a consentire l’accesso nei propri locali al personale dell’Agenzia per tali verifiche.
Il documento prevede anche il tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria, del quale l’intermediario si intende informato con la sottoscrizione del regolamento.
Aspetti economici, durata e controversie
L’utilizzo del servizio non può comportare oneri a carico dell’Agenzia.
L’adesione al regolamento è valida dalla sua accettazione fino a revoca.
La violazione dei divieti e degli impegni assunti dall’intermediario comporta la revoca dell’autorizzazione, ferma restando la possibilità per l’Agenzia di agire nelle sedi opportune. Per eventuali controversie è pattuita la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Periodo transitorio e decorrenza operativa
Le nuove modalità di utilizzo del servizio diventano operative entro il 31 ottobre 2013, con apposita notizia sul sito dell’Agenzia.
Per il passaggio dal precedente regime al nuovo:
- gli intermediari che avevano aderito secondo le condizioni previgenti possono continuare a utilizzare il servizio senza interruzione, aderendo alle nuove condizioni entro il 31 ottobre 2014;
- le adesioni effettuate secondo il regime precedente non sono tacitamente rinnovabili;
- le deleghe già attive conservano validità fino alla scadenza originaria, salvo revoca.
Richiamo alle condizioni generali di adesione
Le condizioni generali allegate specificano che il servizio è destinato agli intermediari utenti di Entratel che consultano le informazioni fiscali dei contribuenti che li abbiano delegati. Il regolamento sostituisce quello previgente e disciplina:
- le modalità di adesione;
- le modalità di utilizzo del servizio;
- le regole di conferimento, rinnovo e revoca della delega;
- gli obblighi di riservatezza e sicurezza;
- le conseguenze delle violazioni.
Approvazione specifica e riferimenti normativi
L’intermediario deve approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole relative a:
- utilizzo del servizio;
- trattamento dei dati;
- variazione delle modalità di svolgimento del servizio;
- durata;
- violazioni e controversie.
Sono richiamati, tra gli altri, i seguenti riferimenti normativi:
- d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto ministeriale 31 luglio 1998;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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