Provvedimento del 31/07/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica quello del 10 giugno 2009 introducendo la trasmissione via PEC della domanda di abilitazione a Entratel e delle successive istanze di variazione, con firma digitale obbligatoria e attestazione di abilitazione inviata alla medesima PEC. Le nuove modalità saranno operative entro il 30 settembre 2013 e restano comunque possibili le modalità tradizionali presso gli uffici dell’Agenzia.
Modifiche alla procedura di abilitazione al servizio Entratel e alle istanze di variazione dell’utenza
Modifiche alla procedura di abilitazione a Entratel e alle istanze di variazione dell’utenza
Il provvedimento interviene sul precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, relativo all’adeguamento dei servizi telematici alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. L’obiettivo è introdurre una nuova modalità di presentazione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di abilitazione al servizio Entratel e delle eventuali istanze di variazione dell’utenza.
Contenuto delle modifiche al provvedimento del 10 giugno 2009
Le modifiche apportate riguardano in particolare i punti della disciplina sull’abilitazione al servizio Entratel:
- al punto 2.2 viene specificato che il codice attribuito in tempo reale dal sistema è fornito unitamente all’indirizzo di PEC cui eventualmente inviare i documenti successivi;
- viene introdotto il punto 2.3.1, che consente la trasmissione della domanda di abilitazione e della documentazione allegata tramite PEC esclusivamente all’indirizzo indicato al punto 2.2;
- in caso di invio via PEC, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto richiedente; se il richiedente è diverso da una persona fisica, la firma digitale deve essere apposta dal rappresentante legale o negoziale;
- al punto 2.9 si prevede che, se la domanda è stata trasmessa via PEC, l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel sia rilasciata dall’ufficio tramite messaggio PEC alla medesima casella;
- il punto 2.10 è eliminato;
- dopo il punto 2.12 viene inserito il punto 2.12.1, che consente l’invio via PEC delle istanze di cui al punto 2.12 esclusivamente all’indirizzo ottenibile tramite l’apposita funzionalità disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- viene aggiunto il punto 2.14, che demanda al sito internet dell’Agenzia la pubblicazione della struttura del messaggio PEC per l’invio dei documenti e dell’elenco dei formati ammessi per i file allegati.
Finalità e motivazioni
La motivazione principale è semplificare la presentazione della documentazione necessaria per l’abilitazione a Entratel, mantenendo però la verifica dell’identità del richiedente. La nuova procedura consente di trasmettere via PEC la documentazione richiesta per l’abilitazione e per le successive variazioni, purché la domanda sia firmata digitalmente dal richiedente o, per soggetti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante legale o negoziale.
Il provvedimento chiarisce inoltre che la sottoscrizione digitale comporta l’assunzione di responsabilità per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Modalità tradizionali ancora consentite
Resta ferma la possibilità di presentare la domanda di abilitazione con le modalità ordinarie, cioè presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate della Regione in cui il richiedente ha fissato il domicilio fiscale. La nuova modalità via PEC non sostituisce quindi integralmente quella tradizionale, ma si aggiunge ad essa.
Decorrenza e pubblicità delle modifiche
Le modifiche saranno rese operative entro il 30 settembre 2013, con apposita notizia pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La medesima data è richiamata anche nella parte motiva del provvedimento come termine per l’attivazione della nuova modalità di presentazione.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento fonda le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia sulle seguenti disposizioni:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in particolare art. 71, comma 3, lettera a), e art. 73, comma 4;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 2, comma 1;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Come normativa di riferimento sono richiamati inoltre:
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
- decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, sulle modalità tecniche di trasmissione telematica;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009.
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