Sentenza del 20/01/2016 n. 951 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR della Campania deducendo: 1) insufficiente e illogica motivazione sulla validità della notifica della cartella, sostenendo che il numero civico fosse cambiato e che la notifica fosse stata eseguita in un luogo diverso dalla sua effettiva abitazione; 2) omessa pronuncia su alcune deduzioni relative alla mancata diligenza dell'agente notificatore; 3) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, degli artt. 139 e 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, assumendo che la cartella non fosse stata notificata nel luogo idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo risultante dalla visura anagrafica e costituente il domicilio fiscale del contribuente. Le attestazioni relative alla nuova numerazione civica erano successive alla notifica e non dimostravano una precedente variazione anagrafica opponibile all'Amministrazione finanziaria. Il contribuente non aveva inoltre comunicato all'Ufficio tributario la variazione del domicilio fiscale o dell'indirizzo e non aveva fornito prova sufficiente della nullità della notifica. La mancata pronuncia espressa sulle ulteriori difese non integrava omessa pronuncia, poiché la decisione ne aveva implicitamente escluso la fondatezza. Il contribuente è stato condannato a rimborsare a Equitalia Polis S.p.A. 1.200 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella perché proposto tardivamente, considerando valida la notifica.
Art. 140 c.p.c.
La notifica per temporanea assenza del destinatario è valida se eseguita presso il luogo risultante come sua dimora o domicilio, secondo il procedimento previsto dalla legge. Chi ne contesta la validità deve fornire la prova dell'inesattezza del luogo di notifica.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Gli atti tributari possono essere notificati secondo le forme del codice di procedura civile e, ai fini della notifica, rileva il domicilio fiscale comunicato o risultante all'Amministrazione. Il contribuente deve comunicare le variazioni del domicilio o dell'indirizzo.
L. n. 212 del 2000, art. 6
Il diritto del contribuente alla conoscenza effettiva degli atti deve essere coordinato con l'obbligo di collaborazione e di comunicazione tempestiva delle variazioni del domicilio fiscale e dell'indirizzo.
Artt. 139 e 140 c.p.c.
Disciplinano le modalità di notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario e, in caso di temporanea assenza, le formalità sostitutive.
D.P.R. n. 223 del 1989, artt. 44 e 45, comma 1
La numerazione civica derivante da rilevazioni statistiche e l'iscrizione dei dati anagrafici sono procedimenti amministrativi distinti. Una modifica della numerazione non equivale automaticamente a una variazione della residenza anagrafica opponibile all'Amministrazione finanziaria.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare espressamente ogni argomentazione, è incompatibile con la tesi difensiva e ne comporta il rigetto o l'assorbimento.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione non consentono di ottenere una nuova valutazione del merito delle prove quando l'accertamento del giudice di merito è adeguatamente motivato e logicamente coerente.
Massime di principio
- Per contestare una notifica tributaria non è sufficiente dimostrare che il contribuente abitasse di fatto altrove: occorre provare che, alla data della notifica, l'indirizzo utilizzato non corrispondesse alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale risultante agli atti.
- Il contribuente deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione finanziaria ogni variazione del domicilio fiscale o dell'indirizzo. In mancanza, la notifica effettuata presso l'ultimo domicilio fiscale noto può essere valida anche se il contribuente non ha avuto conoscenza effettiva dell'atto.
- Una variazione del numero civico risultante da documenti comunali o da attività statistiche non è automaticamente opponibile all'Amministrazione finanziaria: occorre dimostrare che la variazione fosse stata formalmente registrata nei dati anagrafici o comunicata all'Ufficio prima della notifica.
- Le prove prodotte per contestare la notifica devono riferirsi a una data anteriore o almeno coincidente con quella della notifica. Documenti formati successivamente, se non attestano retroattivamente la situazione precedente, sono normalmente insufficienti.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente le prove già esaminate dal giudice di merito: se la motivazione sulla regolarità della notifica è coerente e adeguata, è necessario indicare uno specifico vizio logico o giuridico, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei documenti.
- In caso di temporanea assenza del destinatario presso il domicilio fiscale corretto, la notifica effettuata secondo l'art. 140 c.p.c. può essere valida anche senza prova della conoscenza personale dell'atto, purché siano rispettate tutte le formalità previste.
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