Cassazione Penale, Sentenza n. 13599/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 07/10/2024 che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del 10/03/2023 per il reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza). In cassazione veniva denunciata la violazione dell'art. 186, comma 1, sostenendo che la sanzione per guida in stato di ebbrezza è applicabile solo in caso di effettiva movimentazione del veicolo in area pubblica (interpretazione 'dinamica' della guida) e che nel caso concreto il veicolo era fermo, per cui non sarebbe configurabile la guida in stato di ebbrezza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e generico: la Corte ha ritenuto che il motivo si limiti a formule di stile e a richiami generici senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito, che avevano accertato che l'imputata era trovata addormentata all'interno dell'autovettura, ferma in mezzo alla carreggiata con il motore acceso e risultata positiva all'alcoltest. La Corte ha ribadito il principio per cui la 'fermata' è fase della circolazione e, quindi, ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza è irrilevante che il veicolo fosse fermo o in movimento. Segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186
La Corte interpreta l'art.186 nel senso che la fattispecie della guida in stato di ebbrezza può sussistere anche quando il veicolo è fermo: la 'fermata' è considerata una fase della circolazione e non esclude la responsabilità se il conducente ha la disponibilità del mezzo (es. motore acceso) e risulta positivo all'alcoltest.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata)
Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024 (Bonato); Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018 (Ferrara); Sez. 4, n. 45514 del 07/03/2013 (Pin); Sez. 4, n. 37631 del 25/09/2007 (Savoia)
La Cassazione ha più volte affermato che la contestazione della guida in stato di ebbrezza è compatibile anche con la situazione in cui il veicolo sia fermo o in sosta, anche se la fermata si protragga nel tempo, quando sussiste la disponibilità del mezzo e risulti una prova alcolica positiva.
Massime di principio
- La condotta di 'guida' ai fini dell'art.186 cod. strada può sussistere anche quando il veicolo è fermo: la fermata è considerata fase della circolazione.
- La presenza del conducente all'interno del veicolo con il motore acceso e un esito positivo all'alcoltest costituiscono elementi rilevanti per la configurabilità del reato anche in assenza di movimento.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; argomentazioni generiche o formule di stile sono causa di inammissibilità.
- La giurisprudenza consolidata supporta l'estensione dell'art.186 alle ipotesi di sosta prolungata o sospensione della marcia quando sussistono gli elementi di disponibilità del mezzo e il pericolo alla circolazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso si può incorrere nella condanna alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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