Cassazione Civile, Ordinanza n. 14822/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero impugnava per cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato di trenta giorni il suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che la proroga era stata disposta senza esaminare le difese svolte, tra cui l'assenza di ragionevoli prospettive di rimpatrio, l'illegittimità del decreto di espulsione perché sottoscritto da un Vice Prefetto senza delega e la sua asserita inespellibilità per avere chiesto protezione internazionale in Austria. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 6 della direttiva 2008/115/CE e degli artt. 18 e 24 del regolamento UE n. 604/2013, lamentando che, essendo titolare di un'autorizzazione al soggiorno rilasciata da altro Stato membro e avendo presentato domanda di protezione internazionale in Austria, non avrebbe potuto essere espulso né trattenuto in Italia, ma solo essere invitato a recarsi nello Stato membro competente. Il ricorso riproponeva quindi, in sostanza, anche le censure contro il decreto di espulsione e il trattenimento originario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il decreto impugnato avesse una motivazione solo apparente e comunque insufficiente, perché si era limitato a richiamare gli atti e a recepire le ragioni dell'autorità di polizia senza verificare in concreto, sulla base degli atti, i presupposti della proroga del trattenimento e senza prendere posizione sulle eccezioni difensive del ricorrente. Ha ribadito che la proroga del trattenimento dello straniero è misura fortemente vincolata, incidendo sulla libertà personale, e richiede una motivazione che accerti la sussistenza dei motivi addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio. È stato pertanto dichiarato assorbito il secondo motivo. Il decreto è stato cassato senza rinvio, poiché il giudizio non poteva proseguire per intervenuta scadenza del termine per provvedere alla proroga. Quanto alle spese, la Corte ha richiamato l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nello speciale giudizio e ha escluso che la richiesta di distrazione implicasse rinuncia al beneficio; ha inoltre precisato che, in caso di soccombenza di un'Amministrazione statale, trova applicazione la disciplina sulla liquidazione prevista dal d.P.R. n. 115/2002 secondo le regole indicate dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La proroga del trattenimento deve essere valutata alla luce dei presupposti legali e non può essere disposta senza un effettivo esame delle difese e dei dati acquisiti.
art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento lo straniero è ammesso automaticamente al patrocinio a spese dello Stato.
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La proroga del trattenimento presuppone la verifica dei motivi addotti e della loro idoneità rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.
art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE
La proroga della trattenuta è consentita solo nei limiti e alle condizioni previste dalla direttiva sul rimpatrio.
art. 6 direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti al rimpatrio quando vi sia titolo di soggiorno o protezione internazionale in altro Stato membro.
artt. 18 e 24 regolamento UE n. 604/2013
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'obbligo dello Stato membro competente di riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione del provvedimento giudiziale deve essere non apparente e consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
art. 13 Cost.
La limitazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge, con conseguente assenza di discrezionalità amministrativa oltre i limiti legali.
art. 83, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di soccombenza di un'Amministrazione statale, la liquidazione delle spese segue la disciplina ivi prevista.
art. 133, comma quinto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale nel caso esaminato.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento dello straniero in un centro per i rimpatri è misura eccezionale e rigidamente vincolata, perché incide sulla libertà personale; il giudice deve verificare in concreto i presupposti di legge e non può limitarsi a un richiamo formale agli atti dell'autorità di polizia.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il provvedimento consente comunque di comprendere quali elementi istruttori siano stati condivisi e per quali ragioni; è insufficiente una motivazione meramente apparente o solo adesiva.
- Nel giudizio di proroga del trattenimento devono essere esaminate le eccezioni difensive dello straniero, incluse quelle che incidono sulla legittimità del decreto di espulsione e sulla concreta possibilità di rimpatrio.
- Quando il termine legale per la proroga del trattenimento è ormai scaduto, la cassazione del decreto deve avvenire senza rinvio, perché il giudizio non può più proseguire.
- Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento lo straniero beneficia automaticamente del patrocinio a spese dello Stato; la richiesta di distrazione delle spese del difensore non implica, di per sé, rinuncia a tale beneficio.
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