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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24687/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione del giudice dell'esecuzione per avere ritenuto operante il divieto previsto dall'art. 671, comma 1, c.p.p., sostenendo che la sentenza di merito (GIP Trib. Milano 25/02/2013) non avesse escluso la continuazione tra i reati di cui agli artt. 624-bis c.p. e 73 d.P.R. 309/1990 e che, dunque, non si fosse formato un giudicato negativo circa la possibilità di unificare i reati ai sensi dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione può applicare la disciplina della continuazione solo con riguardo a fatti oggetto di sentenze distinte e irrevocabili; quando i reati siano stati giudicati nello stesso processo (unica sentenza irrevocabile) la valutazione sulla sussistenza della continuazione appartiene alla fase di cognizione e resta coperta dal giudicato, salvo elementi nuovi (nova) o eccezioni derivanti da intervenute sopravvenienze di diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La norma postula che l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato riguarda procedimenti distinti; impedisce al giudice dell'esecuzione di riesaminare la continuazione per reati giudicati con unica sentenza.

  • art. 81 cod. pen.

    Stabilisce il criterio della 'ideazione unitaria' per configurare la continuazione; la valutazione della sua sussistenza è tipicamente oggetto del giudizio di cognizione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferito al principio del ne bis in idem e alla cosa giudicata formale, a fondamento dell'intangibilità delle decisioni di cognizione rispetto alla fase esecutiva.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'istanza esecutiva che sia mera riproposizione di una richiesta già disattesa fondata sugli stessi elementi (preclusione 'debole'), salvo l'allegazione di elementi nuovi.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata nei fatti; nella vicenda era uno dei reati per i quali si chiedeva l'unificazione in continuazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può applicare la disciplina della continuazione quando le condanne derivano da un'unica sentenza: la questione della continuazione deve essere decisa nella fase di cognizione.
  • Per ottenere che reati siano considerati in continuazione davanti al giudice dell'esecuzione è necessario che essi risultino da sentenze distinte e irrevocabili e che la continuazione non sia già stata esclusa in sede di cognizione.
  • Se la parte non ha dedotto la continuazione nel processo di cognizione, il rimedio corretto è l'impugnazione della sentenza di merito; l'incidente esecutivo non vale a 'annullare' il giudicato ordinario, salvo la produzione di elementi nuovi (nova) o sopravvenienze di diritto rilevanti.
  • La preclusione esecutiva (art. 666 c.p.p.) non impedisce la riapertura della questione quando emergono fatti o norme sopravvenute, o elementi pregressi non considerati dal giudice di cognizione.
  • In situazioni simili è consigliabile documentare nel processo di cognizione tutte le sentenze irrevocabili pertinenti e, se possibile, allegare tali provvedimenti per consentire l'esame della sussistenza della 'ideazione unitaria' ex art. 81 c.p.

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