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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07985/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli nel 2020 per irregolarità nelle attestazioni di presenza in servizio tra gennaio e ottobre 2019: secondo la contestazione disciplinare, il lavoratore si sarebbe ripetutamente allontanato dalla sede aziendale senza le dovute timbrature ovvero avrebbe inserito manualmente orari di ingresso e uscita non corrispondenti ai dati del sistema di controllo accessi. In appello il lavoratore aveva anche dedotto, per la prima volta, che i dati raccolti dal datore tramite i tornelli e i sistemi di accesso fossero inutilizzabili a fini disciplinari perché acquisiti in violazione del divieto di controllo a distanza. In cassazione ha censurato: (i) la declaratoria di inammissibilità di tale doglianza come domanda nuova, sostenendo che si trattasse della stessa vicenda fattuale già dedotta; (ii) la ritenuta legittimità dell’utilizzo dei dati di accesso, assumendo che il controllo fosse subordinato alle finalità del primo comma dell’art. 4 St. lav. e, comunque, ai requisiti giurisprudenziali dei controlli difensivi in senso stretto; inoltre contestava l’adeguatezza dell’informativa, ritenendo insufficiente la pubblicazione della policy aziendale sulla intranet e la sua diffusione via e-mail e cedolino paga.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la rilevazione delle presenze tramite strumenti di accesso e registrazione degli ingressi rientra nell’art. 4, comma 2, St. lav., non nel comma 1, e che i dati così raccolti sono utilizzabili a tutti i fini del rapporto, inclusi quelli disciplinari, purché sia data adeguata informazione al lavoratore e sia rispettata la normativa privacy. Ha escluso che occorra, per tali strumenti, la finalità di tutela del patrimonio aziendale o il fondato sospetto richiesto per i controlli difensivi in senso stretto. Ha inoltre confermato il giudizio di merito sull’adeguatezza dell’informativa, valorizzando la policy aziendale, la pubblicazione sulla intranet, la e-mail massiva e l’informazione nel cedolino. Il rigetto del secondo motivo ha assorbito il primo motivo, pur rilevando la Corte d’appello anche una valutazione nel merito della doglianza processuale. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la doglianza proposta in appello non fosse nuova; la Corte non accoglie la censura processuale perché il ricorso viene comunque rigettato per infondatezza del motivo sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 4 L. 300/1970

    gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze sono esclusi dal comma 1 e ricadono nel comma 2; i dati raccolti sono utilizzabili a tutti i fini del rapporto se vi è adeguata informazione e rispetto della normativa privacy di cui al comma 3.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la giusta causa del recesso; la Corte non accoglie la censura perché ritiene legittimo l’uso dei dati e non mette in discussione la proporzionalità della sanzione espulsiva accertata in merito.

  • art. 18 L. 300/1970

    richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma non idoneo a scalfire la decisione di merito.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    la utilizzabilità dei dati raccolti è subordinata anche al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

  • d.lgs. n. 151 del 2015

    ha modificato l’art. 4 St. lav. nella versione applicabile ratione temporis.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato solo per il rito camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze del lavoratore non sono assimilabili agli impianti di controllo a distanza disciplinati dal primo comma dell’art. 4 St. lav., ma rientrano nella disciplina speciale del secondo comma.
  • I dati raccolti tramite sistemi di accesso e rilevazione delle presenze sono utilizzabili a tutti i fini del rapporto di lavoro, compresi quelli disciplinari, se il datore abbia fornito un’adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e sui controlli e abbia rispettato la normativa privacy.
  • Per tali strumenti non è necessario dimostrare un fondato sospetto di illecito né la specifica finalità di tutela del patrimonio aziendale, requisiti propri della disciplina dei controlli difensivi in senso stretto o dei controlli ex comma 1.
  • L’adeguatezza dell’informativa al lavoratore può essere integrata da una policy aziendale resa conoscibile tramite intranet, e-mail massiva e altre comunicazioni interne idonee a rendere effettiva la conoscenza delle modalità di controllo.
  • Quando il motivo di ricorso sulla novità della domanda viene comunque superato dal rigetto nel merito della censura sostanziale, la questione processuale resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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