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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 96 del 23/03/2023

Provvedimento del 23 marzo 2023

Garante Privacy96

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro Robin S.r.l., editore di ilgiorno.it, relativo alla pubblicazione di un articolo giornalistico che riportava il suo nome, cognome e ulteriori dati economici connessi a una vicenda giudiziaria/civile. L’Autorità ha ritenuto infondate le richieste di rimozione, sostituzione con iniziali e divieto di ulteriore trattamento, valorizzando la liceità del trattamento per finalità giornalistiche e la funzione documentaristica dell’archivio online, nonché la deindicizzazione già effettuata dal titolare. È stata invece accertata la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR per mancato riscontro all’interpello preventivo dell’interessato, con applicazione dell’ammonimento.

Robin S.r.l. (ilgiorno.it): reclamo su articolo giornalistico con dati identificativi e richiesta di deindicizzazione/rimozione; ammonimento per mancato riscontro all’interessato ex art. 12, par. 3, GDPR

Robin S.r.l. – reclamo su articolo giornalistico, deindicizzazione e mancato riscontro all’interessato

Il Garante ha esaminato il reclamo proposto contro Robin S.r.l., editore del sito ilgiorno.it, in relazione alla pubblicazione di un articolo giornalistico contenente il nominativo dell’interessato e altri dati riferiti a una vicenda giudiziaria/civile che lo riguardava. Il procedimento è stato avviato a seguito dell’istanza dell’interessato di ottenere la deindicizzazione dai motori di ricerca esterni, la sostituzione del nome con le sole iniziali e il divieto di ulteriore trattamento dei dati pubblicati.

Fatti e posizioni delle parti

L’interessato ha lamentato un grave pregiudizio alla reputazione personale e professionale derivante dalla facile reperibilità della notizia, sostenendo che la pubblicazione includesse dati eccedenti rispetto alle esigenze del diritto di cronaca, in particolare il suo nome e cognome e importi economici relativi alle prestazioni rese. Ha inoltre rappresentato di aver già richiesto al titolare di intervenire senza ricevere alcun riscontro.

Robin S.r.l. ha replicato affermando di aver pubblicato un resoconto della vicenda con continenza espressiva e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, ritenendo sussistente l’interesse pubblico alla conoscenza dell’esito del giudizio. Ha inoltre sostenuto che non ricorressero i presupposti del diritto all’oblio, anche per la relativa vicinanza temporale tra l’articolo e la richiesta dell’interessato.

Valutazione sulla disciplina applicabile alle finalità giornalistiche

Il Garante ha richiamato i principi posti dal GDPR e dal Codice privacy per i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, evidenziando che tali trattamenti sono leciti anche in assenza del consenso dell’interessato, purché avvengano nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignità della persona e del principio di essenzialità dell’informazione. In tale prospettiva, l’Autorità ha ritenuto che la vicenda narrata nell’articolo fosse connotata da interesse pubblico e che la pubblicazione dei dati identificativi e di dettaglio fosse funzionale alla comprensione della notizia.

Il Garante ha inoltre osservato che l’articolo, pur essendo stato deindicizzato nel corso del procedimento, è rimasto consultabile nell’archivio online del quotidiano. Tale permanenza è stata considerata legittima perché l’archivio online svolge una funzione documentaristica, distinta dalla cronaca attuale ma compatibile con essa, e perché il GDPR prevede limiti al diritto alla cancellazione nelle ipotesi di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o fini statistici; nel caso di specie, il richiamo è stato effettuato alla funzione documentaristica dell’archivio giornalistico.

Esito sul reclamo

Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha dichiarato infondate le richieste dell’interessato relative a:

  • rimozione o modifica del contenuto dell’articolo;
  • sostituzione del nome e cognome con le sole iniziali;
  • divieto di ulteriore trattamento dei dati ivi contenuti.

L’Autorità ha preso atto della deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito, precisando che per tale profilo non risultavano più necessari ulteriori provvedimenti.

Violazione accertata: mancato riscontro all’interessato

Diversamente, nel corso del procedimento è emerso che Robin S.r.l. non aveva fornito riscontro all’interpello preventivo presentato dall’interessato prima del reclamo, con riferimento all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Il Garante ha quindi accertato la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR, che impone al titolare di fornire un riscontro tempestivo e adeguato alle richieste dell’interessato.

Misura adottata e motivi dell’ammonimento

In relazione alla violazione accertata, il Garante ha ritenuto proporzionata la misura dell’ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, considerando che:

  • il titolare aveva comunque valutato la richiesta dell’interessato, ritenendola infondata;
  • non risultavano precedenti violazioni a carico di Robin S.r.l.;
  • l’omissione riguardava non il contenuto della valutazione, ma il mancato riscontro formale all’interessato.

L’Autorità ha inoltre disposto l’annotazione nel registro interno delle misure adottate.

Dispositivo

Il Garante ha quindi:

  • dichiarato il reclamo infondato;
  • preso atto dell’avvenuta deindicizzazione dell’articolo;
  • ammonito Robin S.r.l. per la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR;
  • disposto l’annotazione della misura nel registro interno dell’Autorità.

È stata infine indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Oggetto del reclamo e richieste dell’interessato

L’interessato ha contestato la pubblicazione, su un quotidiano online, di un articolo relativo a una vicenda che lo riguardava, ritenuta priva di reale interesse pubblico. Ha chiesto la deindicizzazione dai motori di ricerca esterni, la sostituzione del nome e cognome con le sole iniziali e il divieto di ulteriore trattamento dei dati contenuti nell’articolo.

Difese del titolare del trattamento

Robin S.r.l. ha sostenuto che la notizia rientrava nell’esercizio del diritto di cronaca e riguardava una vicenda di interesse pubblico, con pubblicazione effettuata nel rispetto della normativa privacy e del principio di essenzialità dell’informazione. Ha inoltre eccepito la non sussistenza dei presupposti per il diritto all’oblio, richiamando la vicinanza temporale tra pubblicazione e richiesta dell’interessato, e ha poi dichiarato di aver deindicizzato l’articolo.

Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento giornalistico

L’Autorità ha rilevato che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche è lecito anche senza consenso, purché rispettoso dei diritti e della dignità degli interessati e del principio di essenzialità dell’informazione. Nel caso concreto, la pubblicazione del nome, cognome e di dati di dettaglio è stata ritenuta avvenuta nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, considerata la rilevanza pubblica della vicenda e la presenza di una decisione giudiziaria.

Esito sulle richieste di rimozione e deindicizzazione

Il reclamo è stato dichiarato infondato quanto alle richieste di rimozione del nominativo, sostituzione con iniziali e divieto di ulteriore trattamento. Il Garante ha preso atto della deindicizzazione dell’articolo, rilevando che esso resta reperibile solo nell’archivio online del giornale, con finalità documentaristica compatibile con quella originaria di cronaca e riconducibile alle limitazioni al diritto di cancellazione previste dal GDPR.

Violazione accertata e misura adottata

È stato accertato che il titolare non aveva riscontrato l’interpello preventivo dell’interessato sui diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Per tale omissione, in violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR, il Garante ha applicato la misura dell’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), ritenendola proporzionata in assenza di precedenti violazioni.

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