Deliberazione n. 296 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland per impedire la diffusione su YouTube di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’Autorità conferma anche l’ordine di conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro dalla piattaforma, per finalità probatorie e per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Si tratta dunque di una decisione in materia di contrasto alla diffusione non consensuale di contenuti intimi e di tutela urgente dell’interessato.
Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland: ratifica di misura urgente per impedire la diffusione su YouTube di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland: ratifica di provvedimento urgente su contenuti sessualmente espliciti su YouTube
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland per impedire la diffusione su YouTube di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata. La decisione si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicato alle segnalazioni relative a contenuti intimi destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma YouTube indicata. Il provvedimento richiama espressamente:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente l’intervento del Garante in caso di segnalazione di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti;
- la previsione secondo cui l’Autorità decide entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Il provvedimento dà atto che, con determinazione n. 146 del 2 maggio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato un intervento in via d’urgenza, sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata. Tale intervento è stato trasmesso alla piattaforma con nota della stessa data.
Le misure urgenti disposte sono state le seguenti:
- ingiunzione a Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma YouTube del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori e per un periodo di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del provvedimento e conclusione
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ha ratificato il provvedimento urgente n. 146/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
La decisione conferma quindi le misure già disposte in via d’urgenza per bloccare la possibile diffusione del materiale segnalato e assicurarne la conservazione probatoria, in un contesto di tutela rapida contro la divulgazione non consensuale di contenuti intimi.
Punti principali
Origine del procedimento e competenza del Garante
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, la quale ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma YouTube. La norma attribuisce al Garante il potere di intervenire, entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, nei casi di presunta diffusione o minaccia di diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 2 maggio 2025 la determinazione n. 146 in via d’urgenza. Con essa ha ingiunto a Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
La determinazione urgente ha inoltre prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 21 maggio 2025, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 146/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma integralmente le misure adottate in via urgente nei confronti delle società del gruppo Google coinvolte nella gestione della piattaforma YouTube.
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