Circolare INAIL n. 18 del 30 aprile 2010
Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Obbligo assicurativo e premio INAIL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, in via sperimentale per il 2009 e 2010, l’utilizzo di lavoratori sospesi dal lavoro in progetti di formazione o riqualificazione professionale, anche con attività produttiva connessa all’apprendimento. Definisce i lavoratori ammissibili, le modalità di accordo in sede istituzionale, i contenuti minimi del progetto, l’integrazione economica a carico del datore di lavoro e il regime assicurativo INAIL. Per i sospesi ad orario ridotto si applicano le regole ordinarie; per i sospesi a zero ore sussiste obbligo assicurativo INAIL con premio calcolato su minimale di rendita e tasso 5 per mille, con specifici adempimenti di denuncia e variazione.
Lavoratori sospesi utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione: obbligo assicurativo INAIL e premio
Lavoratori sospesi utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione: obbligo assicurativo e premio INAIL
La circolare definisce le modalità applicative del decreto interministeriale che, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, consente l’impiego di lavoratori sospesi dal lavoro in progetti di formazione o riqualificazione professionale. L’intervento chiarisce sia i presupposti soggettivi e procedurali sia il regime assicurativo INAIL, distinguendo tra lavoratori sospesi ad orario ridotto e lavoratori sospesi a zero ore.
Quadro normativo e finalità della misura
La disciplina si innesta su un articolato quadro normativo richiamato in apertura, tra cui la legge n. 164/1975, il D.L. n. 726/1984 convertito nella legge n. 863/1984, la legge n. 223/1991, l’art. 3 della legge n. 20/1994, l’art. 19 del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009, nonché il decreto interministeriale n. 49281 del 18 dicembre 2009. La misura è presentata come sperimentale e finalizzata a favorire la formazione e la riqualificazione dei lavoratori percettori di sostegno al reddito, anche attraverso attività produttive connesse all’apprendimento.
Lavoratori ammessi ai progetti
Possono essere inseriti nei progetti di formazione o riqualificazione:
- lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- lavoratori sospesi a seguito di contratti di solidarietà;
- lavoratori sospesi destinatari di cassa integrazione in deroga;
- lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 e successive modificazioni.
Accordo in sede istituzionale
L’inserimento dei lavoratori nei progetti richiede la sottoscrizione di uno specifico accordo in sede istituzionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro - e, se necessario, con le parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Su delega del direttore generale, gli accordi possono essere stipulati anche presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero competenti per il territorio in cui ha sede l’unità produttiva interessata.
Nel caso di lavoratori percettori di cassa integrazione in deroga inseriti nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze dell’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province Autonome, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla Regione o Provincia Autonoma competente.
Progetto formativo: contenuti e obblighi successivi
Il progetto di formazione o riqualificazione è predisposto dal datore di lavoro e deve indicare con precisione:
- il contenuto del progetto;
- la durata;
- le modalità di svolgimento della formazione.
Concluso il progetto, i soggetti che hanno sottoscritto l’accordo in sede istituzionale devono ricevere un’informativa relativa alla realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.
Trattamento economico e disciplina INAIL
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore utilizzato nel progetto la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto si continua ad applicare, ai fini del premio INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. In questi casi la circolare precisa che le Sedi non devono effettuare variazioni rispetto alla gestione ordinaria.
Per i lavoratori sospesi a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione che includano anche attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento, sussiste invece l’obbligo assicurativo INAIL, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina vigente. Il premio dovuto per tale categoria è calcolato:
- sulla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita;
- con tasso di tariffa pari al 5 per mille;
- mediante applicazione della voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato.
Adempimenti dei datori di lavoro
Per i lavoratori sospesi a zero ore il datore di lavoro deve effettuare, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti e mediante la modulistica disponibile sul sito INAIL, la denuncia di variazione e la comunicazione dei dati dei lavoratori impiegati nel progetto, con indicazione di:
- cognome e nome;
- codice fiscale;
- durata del progetto.
Istruzioni operative per le Sedi INAIL
La circolare distingue due ipotesi operative.
Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, le Sedi devono attenersi alle regole generali, mantenendo il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata e alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori sospesi a zero ore, la Sede deve applicare la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita e il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi, con riferimento alla voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato, pari al 5 per mille, applicabile indipendentemente dall’inquadramento settoriale dell’azienda.
Gestione delle posizioni assicurative
La circolare detta anche istruzioni specifiche in base all’inquadramento del datore di lavoro:
- se il cliente è già in Gestione Artigianato con polizza dipendenti, la Sede deve limitarsi a istituire la voce di tariffa 0611 nell’ambito della polizza esistente;
- se il cliente è in una gestione diversa dall’Artigianato (Industria, Terziario, Altre Attività) ed ha PAT e polizza dipendenti con settore non artigiano, la Sede deve istituire una nuova PAT con settore attività e polizza dipendenti Artigianato, nonché la voce di tariffa 0611.
La circolare segnala infine che sono in corso le implementazioni informatiche necessarie per il monitoraggio dell’applicazione delle nuove disposizioni e che seguiranno apposite note operative.
Punti principali
Ambito e finalità della disciplina sperimentale
Il Decreto interministeriale sul "utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda" consente, per gli anni 2009 e 2010, che i datori di lavoro impieghino lavoratori sospesi in progetti di formazione o riqualificazione professionale. I progetti possono comprendere anche attività produttiva di beni o servizi, purché connessa all’apprendimento.
Lavoratori che possono essere coinvolti
Possono essere utilizzati nei progetti i lavoratori sospesi in CIGO, CIGS, a seguito di contratti di solidarietà, destinatari di cassa integrazione in deroga e sospesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 e successive modifiche.
Accordo in sede istituzionale
L’inserimento dei lavoratori nei progetti richiede uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro - e, se previsto, con le parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo sugli ammortizzatori sociali. Su delega del direttore generale, l’accordo può essere stipulato anche presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero competenti per la sede dell’unità produttiva. Per i lavoratori in cassa integrazione in deroga l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla Regione o Provincia Autonoma competente.
Contenuto del progetto e informativa finale
Il progetto di formazione o riqualificazione è predisposto dal datore di lavoro e deve indicare in modo dettagliato contenuti, durata e modalità di svolgimento della formazione. Al termine del progetto deve essere trasmessa ai soggetti che hanno sottoscritto l’accordo un’informativa sull’attuazione del progetto, sull’elenco dei lavoratori formati e sugli esiti dell’apprendimento.
Trattamento economico e premio INAIL
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito percepito e la retribuzione originaria. Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto continua ad applicarsi, ai fini del premio INAIL, il tasso previsto dalla normativa per la riduzione dell’orario di lavoro. Per i lavoratori sospesi a zero ore impegnati nei progetti, invece, opera l’obbligo assicurativo INAIL; il premio si calcola sulla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita e con tasso di tariffa pari al 5 per mille.
Adempimenti dei datori di lavoro e indicazioni per le Sedi
Per i sospesi a zero ore il datore di lavoro deve presentare, nei termini di legge e tramite la modulistica INAIL, la denuncia di variazione e la comunicazione dei dati dei lavoratori inseriti nel progetto (cognome e nome, codice fiscale, durata del progetto). Le Sedi devono mantenere per i sospesi ad orario ridotto la gestione ordinaria senza variazioni, mentre per i sospesi a zero ore devono applicare la voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato, con retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi, indipendentemente dall’inquadramento settoriale dell’azienda.
Gestione assicurativa e implementazioni operative
Se il datore è già in Gestione Artigianato con polizza dipendenti, la Sede deve istituire la sola voce di tariffa 0611 nella polizza esistente. Se il datore è in una gestione diversa dall’Artigianato e dispone di PAT e polizza dipendenti non artigiana, la Sede deve istituire una nuova PAT con settore attività e polizza dipendenti Artigianato, oltre alla voce 0611. La circolare segnala inoltre che sono in corso implementazioni informatiche e che seguiranno note operative.
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