Circolare INAIL n. 17 del 30 aprile 2010
Trattamento di trasferimento del personale non dirigente. Sedi disagiate anno 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare individua le sedi disagiate per l’anno 2009 e disciplina il trattamento economico di trasferimento per il personale non dirigente trasferito d’ufficio. Definisce i criteri di selezione delle sedi, i requisiti per ottenere l’indennità, le cause di esclusione, le regole di mantenimento o cessazione dell’emolumento nei casi di successivo trasferimento o cessazione dal servizio, nonché la decorrenza delle nuove disposizioni dal 17 dicembre 2009.
Trattamento economico di trasferimento per il personale non dirigente nelle sedi disagiate 2009
Trattamento economico di trasferimento del personale non dirigente nelle sedi disagiate 2009
La circolare disciplina il trattamento economico di trasferimento per il personale non dirigente trasferito d’ufficio in relazione alle sedi disagiate individuate per l’anno 2009. Il provvedimento aggiorna l’ambito applicativo alla luce del verbale di intesa con le organizzazioni sindacali del 17 dicembre 2009 e richiama la normativa e le precedenti circolari di riferimento.
Quadro normativo e fonti richiamate
La disciplina si fonda sull’art. 22 del C.C.N.L. del 14 febbraio 2001, relativo al trattamento economico di trasferimento in Italia, e sulle circolari precedenti in materia di trasferimento d’ufficio e sedi disagiate, in particolare le nn. 63/2003, 73/2008, 58/2004, 32/2005 e 39/2008. La circolare precisa inoltre che le nuove regole derivano dal verbale di intesa sottoscritto con le OO.SS. il 17 dicembre 2009.
Sedi disagiate individuate per il 2009
Per l’anno 2009 sono qualificate sedi disagiate le seguenti strutture: Cuneo, Bergamo, Brescia, Mantova, Venezia, Treviso, Trieste, Rimini, Modena, Parma, Macerata, Avellino, Taranto, Catanzaro, Crotone, Siracusa, L’Aquila e Volterra.
Criteri di individuazione delle sedi disagiate
Le sedi sono state individuate sulla base della coesistenza di specifici elementi, e in particolare:
- carenza di personale superiore all’8% nel rapporto tra dotazione organica e forza, rilevata al 1° gennaio 2009;
- indice dei prezzi al consumo superiore alla media dell’ultimo triennio rispetto all’indice generale ISTAT delle famiglie di operai e impiegati, nella località in cui opera la struttura;
- ovvero il verificarsi di condizioni di eccezionale disagio.
La percentuale di carenza è indicata come ridotta, rispetto al 2008, dal 15% all’8% in ragione della nuova dotazione organica dell’Istituto.
Requisiti per la corresponsione del trattamento
Il trattamento economico di trasferimento spetta in caso di trasferimento d’ufficio da una sede territoriale ad altra ubicata in diverso comune, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla circolare:
- trasferimento anagrafico della residenza oppure effettiva variazione del domicilio nella nuova sede di lavoro, o in località viciniore, entro sei mesi dalla data di assegnazione;
- assenza di pendolarismo;
- presentazione della domanda alla struttura di appartenenza mediante il modello allegato.
La circolare specifica che il trasferimento deve essere volto a un avvicinamento alla nuova sede.
Limitazioni all’erogazione dell’indennità di sede disagiata
L’indennità di sede disagiata non spetta nei seguenti casi:
- il dipendente trasferito, oppure un altro componente del nucleo familiare, risulti proprietario di un immobile ad uso abitativo nel comune della nuova sede di servizio;
- la distanza tra sede di provenienza e nuova sede sia inferiore a 30 chilometri.
In entrambi i casi resta fermo, se ne ricorrono i presupposti, il diritto all’indennità di trasferimento.
Cessazione, mantenimento e recupero delle somme
La circolare disciplina anche gli effetti del successivo mutamento della posizione del dipendente quando la permanenza nella sede disagiata è inferiore a tre anni. In particolare:
- in caso di trasferimento su richiesta del dipendente verso la struttura originaria, oppure di dimissioni volontarie, l’indennità eventualmente ancora in godimento cessa e le somme già erogate a tale titolo vengono recuperate;
- in caso di trasferimento d’ufficio presso un’altra struttura, originaria o diversa, o di cessazione dal servizio per cause diverse dalle dimissioni volontarie, l’indennità cessa, salvo che la nuova sede sia anch’essa disagiata;
- se la nuova sede è disagiata, l’indennità viene mantenuta per il numero di mensilità residue;
- per il trasferimento nella nuova sede disagiata, l’indennità di sede disagiata non spetta comunque.
Istruzioni operative, decorrenza e diffusione
Per gli aspetti operativi relativi alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento, la circolare rinvia alle istruzioni operative del 9 dicembre 2005. Le disposizioni producono effetti per il personale trasferito d’ufficio a decorrere dal 17 dicembre 2009 e restano applicabili fino all’emanazione di una nuova circolare. La comunicazione è destinata a tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La circolare riguarda il trattamento di trasferimento del personale non dirigente con riferimento alle sedi disagiate per l’anno 2009. Richiama come base normativa il C.C.N.L. del 14 febbraio 2001, art. 22, e le precedenti circolari n. 63/2003, n. 73/2008, n. 58/2004, n. 32/2005 e n. 39/2008, oltre al verbale di intesa con le OO.SS. del 17 dicembre 2009.
Sedi disagiate individuate per il 2009
Le sedi considerate disagiate per il 2009 sono: Cuneo, Bergamo, Brescia, Mantova, Venezia, Treviso, Trieste, Rimini, Modena, Parma, Macerata, Avellino, Taranto, Catanzaro, Crotone, Siracusa, L’Aquila e Volterra.
Criteri di individuazione delle sedi disagiate
Le strutture sono qualificate come sedi disagiate quando coesistono i seguenti elementi: carenza di personale superiore all’8% nel rapporto tra dotazione organica e forza alla data del 1° gennaio 2009; indice dei prezzi al consumo superiore alla media dell’ultimo triennio rispetto all’indice generale ISTAT riferito alle famiglie di operai e impiegati nella località interessata; oppure il verificarsi di condizioni di eccezionale disagio.
Requisiti per il trattamento economico di trasferimento
Il trattamento spetta in caso di trasferimento d’ufficio da una sede territoriale ad altra sita in diverso comune, a condizione che il dipendente trasferisca anagraficamente la residenza o effettivamente vari il domicilio nella nuova sede di lavoro, o in località viciniore, entro sei mesi dalla data di assegnazione, e che manchi il pendolarismo. La richiesta va presentata alla struttura di appartenenza con il modello allegato.
Limitazioni e cause di esclusione dell’indennità di sede disagiata
L’indennità non spetta se il dipendente trasferito, o altro componente del nucleo familiare, è proprietario di un immobile abitativo nel comune della nuova sede di servizio, oppure se la distanza tra vecchia e nuova sede è inferiore a 30 chilometri. In tali casi resta comunque fermo il diritto all’indennità di trasferimento, se sussistono i relativi requisiti.
Cessazione, recupero e mantenimento dell’indennità
Se la permanenza nella sede disagiata dura meno di tre anni, l’indennità cessa in caso di trasferimento su richiesta del dipendente presso la struttura originaria o di dimissioni volontarie, con recupero delle somme già erogate. Se il trasferimento avviene d’ufficio presso altra struttura o il rapporto cessa per motivi diversi dalle dimissioni volontarie, l’indennità cessa salvo che la nuova sede sia anch’essa disagiata; in tal caso viene mantenuta per le mensilità residue. In ogni caso, per il trasferimento nella nuova sede disagiata l’indennità di sede disagiata non spetta.
Istruzioni operative e decorrenza
Per la corresponsione del trattamento economico di trasferimento si rinvia alle istruzioni operative del 9 dicembre 2005. Le disposizioni della circolare si applicano ai trasferimenti d’ufficio effettuati a partire dal 17 dicembre 2009, data del verbale di intesa con le OO.SS., e restano in vigore fino a nuova circolare.
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