Circolare INAIL n. 16 del 20 aprile 2010
Regolamenti Comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e primi indirizzi operativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° maggio 2010, del nuovo quadro comunitario sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale fondato sui Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, come modificati dal Regolamento (CE) n. 988/2009. Vengono richiamate le principali novità rispetto al previgente sistema, l’ampliamento dell’ambito soggettivo e materiale di applicazione, i principi di parità di trattamento, totalizzazione ed esportabilità delle prestazioni, nonché le regole specifiche per distacco, mobilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali. La circolare fornisce inoltre i primi indirizzi operativi per il periodo transitorio, con particolare attenzione al progetto EESSI, ai SEDs, ai documenti portabili e all’utilizzo ancora possibile della modulistica cartacea o delle procedure nazionali esistenti.
Coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale: ambito di applicazione e prime istruzioni operative
Regolamenti comunitari sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: ambito di applicazione e primi indirizzi operativi
La circolare illustra l’avvio del nuovo quadro comunitario di coordinamento della sicurezza sociale, fondato sul Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, e sul Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. Dal 1° maggio 2010 tale disciplina sostituisce il precedente impianto costruito sui Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, con l’obiettivo di semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente la gestione dei diritti di sicurezza sociale per le persone che si spostano all’interno dell’Unione europea.
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama il percorso evolutivo del coordinamento europeo in materia di sicurezza sociale, avviato nel 1971 con il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e progressivamente modificato per adeguarlo all’evoluzione delle legislazioni nazionali e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il nuovo sistema, secondo la circolare, nasce dall’esigenza di superare la stratificazione normativa formatasi in quasi quarant’anni, con l’intento di rendere più coerenti e aggiornate le regole di coordinamento senza incidere sulla competenza degli Stati membri a disciplinare le proprie prestazioni e le relative condizioni di accesso.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che siano o siano stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, estendendosi anche ai loro familiari e superstiti. La circolare evidenzia che la tutela riguarda non solo i lavoratori subordinati e autonomi, ma anche i dipendenti pubblici, gli studenti, i pensionati e le persone non attive, compresi familiari, superstiti, invalidi, apolidi e rifugiati nelle ipotesi previste.
Sul piano materiale, il coordinamento riguarda tutti i principali settori della sicurezza sociale: malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità, disoccupazione, prestazioni familiari, pensioni e prestazioni in caso di morte. L’ambito viene inoltre esteso ai regimi legali di prepensionamento, con la conseguenza che i beneficiari possono conservare la garanzia di prestazioni in un altro Stato membro e, in determinati casi, fruire anche di cure sanitarie e prestazioni familiari.
Principi sostanziali della nuova disciplina
La circolare mette in evidenza alcune innovazioni di sistema. In primo luogo, la regolamentazione è impostata in termini di persona e non più in funzione della sola attività lavorativa. Ciò comporta una tutela più ampia e la piena equiparazione, in materia di sicurezza sociale, tra cittadini e stranieri, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Tra i principi rafforzati figurano:
- l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti e avvenimenti, con rilievo particolare per i lavoratori frontalieri;
- la totalizzazione dei periodi assicurativi, di occupazione, di lavoro autonomo e di residenza maturati in diversi Stati membri ai fini dell’acquisizione dei diritti;
- l’esportabilità delle prestazioni in natura, salvo eccezioni;
- il principio di buona amministrazione, che impone alle istituzioni di rispondere entro termini ragionevoli e di informare gli interessati sui diritti esercitabili.
Mobilità dei lavoratori, disoccupazione e distacco
La nuova disciplina consolida il sostegno alla mobilità dei lavoratori e dei disoccupati. Per il disoccupato che si sposta in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro è previsto il mantenimento delle prestazioni di disoccupazione per tre mesi, prorogabili a sei.
Per i lavoratori frontalieri che divengono disoccupati, la circolare precisa che essi possono iscriversi presso gli uffici del lavoro sia dello Stato membro di residenza sia di quello di ultima occupazione, ma hanno diritto alle prestazioni soltanto dallo Stato di residenza.
In materia di distacco, il lavoratore subordinato che sia inviato temporaneamente a svolgere un’attività in un altro Stato membro continua a essere soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza, purché il distacco non superi i 24 mesi e non consista nella sostituzione di un’altra persona. La medesima regola è richiamata anche per il lavoratore autonomo.
Regole speciali per categorie particolari
La circolare richiama inoltre discipline specifiche per alcune categorie. I pubblici dipendenti restano soggetti alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione da cui dipendono.
Per chi esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza se in esso è svolta una parte sostanziale dell’attività; in caso contrario, si applica quella dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio. Regola analoga è prevista per chi esercita un’attività autonoma: prevale la legislazione dello Stato di residenza se vi è svolta una parte sostanziale dell’attività, altrimenti quella dello Stato in cui si trova il centro degli interessi dell’attività.
Per i lavoratori frontalieri pensionati è previsto l’accesso alle cure mediche nell’ultimo Stato di occupazione, nei limiti della prosecuzione di cure già iniziate in quel Paese. Chi abbia lavorato per due anni nel quinquennio precedente al pensionamento per vecchiaia o invalidità può continuare a beneficiare delle prestazioni in natura senza restrizioni nell’ultimo Stato di occupazione, ove gli Stati membri interessati abbiano esercitato tale opzione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Un’ampia parte della circolare è dedicata agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 modifica la disciplina delle prestazioni in natura e in denaro e, per l’accertamento del diritto, rinvia alle norme generali sulle prestazioni di malattia contenute negli articoli da 24 a 27, applicabili mutatis mutandis al settore.
La circolare sottolinea che le procedure risultano semplificate quando l’evento si verifica in uno Stato membro diverso da quello competente. Sono previsti, tra l’altro:
- la notifica dell’infortunio o la diagnosi della malattia professionale, secondo le regole del Paese in cui l’evento si è verificato;
- la trasmissione dei certificati medici all’Istituzione competente;
- la possibilità per l’Istituzione competente di svolgere indagini sul territorio dello Stato membro dell’evento, anche per l’infortunio in itinere;
- la relazione finale sulle cure prestate e il rimborso degli onorari secondo le tariffe dell’Istituzione competente;
- la notifica della decisione all’Istituzione del luogo di dimora o residenza per la contestazione del carattere professionale dell’evento.
Se il carattere professionale non viene riconosciuto, le prestazioni in natura continuano a essere erogate come prestazioni di malattia; se invece il carattere professionale è accertato, le prestazioni sono considerate fin dal primo giorno come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Per le malattie professionali con esposizione al rischio in più Stati membri, la circolare descrive una sequenza di trasmissione del dossier tra le Istituzioni degli Stati interessati, fino a individuare l’Istituzione competente secondo la legislazione sotto la quale è stata svolta l’attività che può aver causato la malattia. Sono inoltre richiamate le regole sull’aggravamento della malattia professionale, sulla valutazione del grado di inabilità e sulla domanda di rendita o indennità supplementari presentata dall’interessato o dai superstiti.
La circolare segnala infine che il Regolamento (CE) n. 883/2004 non disciplina espressamente la silicosi o pneumoconiosi sclerogena e che, dall’entrata in vigore del nuovo sistema, non saranno più aperte pratiche relative a ripartizioni a rischio misto, salvo quanto previsto per gli Stati SEE e per la Svizzera.
Abrogazione del Regolamento 1408/71 e mantenimento di alcuni effetti
Il nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004 abroga il Regolamento CEE n. 1408/71. Quest’ultimo, tuttavia, continua a produrre effetti giuridici per alcune ipotesi specifiche, tra cui il Regolamento (CE) n. 859/2003 relativo ai cittadini di Paesi terzi, il Regolamento CEE n. 1661/85, l’Accordo SEE per Liechtenstein, Islanda e Norvegia, l’Accordo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone e gli altri accordi internazionali che rinviano al vecchio regolamento fino alla loro modifica in funzione del nuovo quadro normativo.
Regolamento di applicazione, EESSI e dematerializzazione degli scambi
Sul versante procedurale, il Regolamento (CE) n. 987/2009 accorpa in pochi articoli la disciplina applicativa, mantenendo una sostanziale continuità rispetto al Regolamento CEE n. 574/72 ma inserendosi in un contesto di forte rafforzamento della collaborazione amministrativa tra istituzioni.
La principale innovazione è la dematerializzazione degli scambi di informazione, attraverso il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), che utilizza documenti elettronici strutturati denominati SEDs (Standard Electronic Documents). Il sistema mira ad accelerare i processi decisionali, aumentare il livello di automazione e ridurre i tempi di calcolo e liquidazione delle prestazioni.
Organizzazione nazionale e periodo transitorio
Per l’Italia, il decreto ministeriale 29 gennaio 2009 ha individuato quattro Access Point:
- Ministero del Lavoro, per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche;
- INAIL, per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni analoghe;
- INPDAP, per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;
- INPS, per le prestazioni pensionistiche e di sostegno al reddito di natura previdenziale e assistenziale, nonché per gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.
La rete EESSI sarà operativa per i sei Paesi coinvolti nella sperimentazione dal 1° maggio 2010, con un periodo transitorio di presumibile durata di 24 mesi. In tale fase le istituzioni possono continuare a usare le procedure nazionali automatizzate o il cartaceo e devono comunque accettare qualsiasi documento, anche se obsoleto per formato o contenuto.
La circolare precisa che, per i Paesi SEE e per la Svizzera, dovranno continuare a essere utilizzati gli attuali moduli/formulari anche a regime.
Prime istruzioni operative alle strutture
In attesa della piena operatività dei nuovi flussi, i SEDs saranno progressivamente resi disponibili online sul Minisito dell’Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali, in lingua inglese e in versione non definitiva. La circolare indica le principali tipologie documentali: i SEDs DA001-DA030 per il settore infortuni sul lavoro e malattie professionali, i SEDs S001-S076 per il settore sanitario collegato e i Portable Documents (PDs), documenti che la persona interessata dovrà portare con sé.
I PDs sono complessivamente sette; tra essi, DA01 e S2 sostituiranno rispettivamente i vecchi formulari E-101 ed E-123. Fino all’acquisizione dei SEDs in procedura, i moduli già in uso devono essere inviati tramite posta ordinaria all’Istituzione competente o, in subordine, all’Organismo di collegamento estero, con gli eventuali allegati e con la dicitura relativa al periodo transitorio ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
La circolare ricorda anche la soppressione del vecchio modello E-114. Per semplificare l’attività delle sedi, è in corso di predisposizione una versione compilabile online della modulistica, da trasmettere via e-mail esclusivamente dagli account di struttura. Per richieste, riscontri generici e comunicazioni sulle prestazioni protesiche è prevista una nota fac-simile dedicata da inviare all’Organismo o Istituzione estera competente.
Chiusura del periodo transitorio e canale per i chiarimenti
La Direzione Generale fornirà ulteriori istruzioni operative al termine della fase sperimentale, una volta recepite pienamente le innovazioni normative e consolidati i nuovi flussi EESSI. Ogni richiesta di informazioni o chiarimenti deve essere inviata esclusivamente via e-mail all’indirizzo info.urae@inail.it.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
La circolare richiama il passaggio dal sistema fondato sui Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 al nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004, integrato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 e attuato dal Regolamento (CE) n. 987/2009. Il nuovo complesso normativo entra in vigore il 1° maggio 2010 e costituisce il riferimento generale per il coordinamento della sicurezza sociale nell’Unione europea.
Finalità della nuova disciplina
La nuova normativa mira a razionalizzare e semplificare istituti, regole e procedure, rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle persone. Pur rafforzando il coordinamento tra Stati membri, ciascuno conserva la competenza a determinare le prestazioni e le condizioni di erogazione nel proprio ordinamento.
Ambito soggettivo e materiale
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che siano o siano stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, nonché ai loro familiari e superstiti. La tutela riguarda lavoratori subordinati e autonomi, dipendenti pubblici, studenti, pensionati e persone non attive, inclusi apolidi e rifugiati nelle condizioni previste. Le materie coperte comprendono malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità, disoccupazione, prestazioni familiari, pensioni e prestazioni in caso di morte, oltre ai regimi legali di prepensionamento.
Principi fondamentali del Regolamento 883/2004
La circolare evidenzia il passaggio da una regolamentazione centrata sul lavoratore a una centrata sulla persona, il rafforzamento della parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri, l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti e avvenimenti, la totalizzazione dei periodi assicurativi, di occupazione e di residenza svolti in più Stati membri e il rafforzamento dell’esportabilità delle prestazioni in natura, salvo eccezioni. Viene inoltre richiamato il principio di buona amministrazione, che impone risposte in tempi ragionevoli e adeguata informazione agli interessati.
Mobilità, disoccupazione e distacco
Per i disoccupati che si recano in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro è previsto il mantenimento delle prestazioni per un periodo di tre mesi, prorogabile a sei. I lavoratori frontalieri disoccupati possono iscriversi ai servizi per l’impiego sia dello Stato di residenza sia di quello di ultima occupazione, ma percepiscono le prestazioni solo dallo Stato di residenza. In materia di distacco, il lavoratore subordinato o autonomo resta soggetto alla legislazione dello Stato di origine per un periodo massimo di 24 mesi, purché non sostituisca un’altra persona.
Regole speciali per alcune categorie
Sono previste disposizioni specifiche per i pubblici dipendenti, per chi svolge attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e per i lavoratori frontalieri pensionati. In questi casi la competenza è ancorata, secondo le fattispecie, allo Stato di residenza, allo Stato in cui è situato il datore di lavoro o il centro di interessi dell’attività, oppure all’ultimo Stato di occupazione, con regole particolari per la continuità delle cure mediche.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 modifica la disciplina delle prestazioni in natura e in denaro, rinviando per la procedura generale alle norme sulle prestazioni di malattia. Sono semplificate le procedure per eventi verificatisi in uno Stato diverso da quello competente, comprese notifica, trasmissione certificati, indagini sul territorio e scambio di decisioni. Per le malattie professionali in caso di esposizione in più Stati membri, la circolazione del dossier tra le Istituzioni segue una sequenza di verifiche fino all’Istituzione competente. La circolare segnala anche la disciplina dell’aggravamento, della valutazione del grado di inabilità e della domanda di rendita o indennità supplementari.
Abrogazione del Regolamento 1408/71 e residua applicazione
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 abroga il Regolamento CEE n. 1408/71, che tuttavia continua a produrre effetti per alcune fattispecie: Regolamento (CE) n. 859/2003, Regolamento (CEE) n. 1661/85, Accordo SEE per Liechtenstein, Islanda e Norvegia, Accordo con la Svizzera e altri accordi che richiamano il vecchio regolamento fino a loro modifica.
Regolamento di applicazione 987/2009 ed EESSI
Il Regolamento (CE) n. 987/2009 introduce una forte dematerializzazione degli scambi informativi attraverso il sistema EESSI e i documenti elettronici strutturati SEDs. La circolare sottolinea che il sistema sarà progressivamente adottato e che la collaborazione amministrativa tra Istituzioni diventa elemento centrale dell’attuazione.
Access Point italiani e fase transitoria
Per l’Italia sono individuati quattro Access Point: Ministero del Lavoro per le cure mediche, INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali, INPDAP per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici, INPS per prestazioni pensionistiche e di sostegno al reddito. Dal 1° maggio 2010 si apre un periodo transitorio di presumibile durata di 24 mesi, durante il quale potranno essere usate anche le procedure nazionali già esistenti e i formulari cartacei, che dovranno essere accettati anche se obsoleti.
Prime istruzioni operative per le sedi
I SEDs saranno resi disponibili online, inizialmente in versione non definitiva e in lingua inglese, sul Minisito dell’Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali. La circolare indica le principali serie documentali (DA001-DA030, S001-S076 e i Portable Documents) e precisa che i modelli in uso, fino all’acquisizione dei SEDs in procedura, devono essere inviati per posta ordinaria all’Istituzione competente o, in subordine, all’Organismo di collegamento estero, con l’indicazione del periodo transitorio. Per alcuni flussi è prevista la compilazione online e l’inoltro via e-mail esclusivamente dagli account di Struttura.
Indicazioni finali e canale per i chiarimenti
Per richieste, riscontri generici e comunicazioni relative alle prestazioni protesiche è prevista una specifica nota fac-simile da inviare via e-mail nel periodo transitorio. L’Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali comunicherà alle strutture territoriali la disponibilità della modulistica e la Direzione generale fornirà ulteriori istruzioni a conclusione della fase sperimentale. Ogni ulteriore chiarimento deve essere richiesto via e-mail all’indirizzo info.urae@inail.it.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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