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Circolare

Circolare INAIL n. 11 del 12 aprile 2010

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2010.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina, per il 2010, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi INAIL, aggiornandoli sulla base della variazione ISTAT dello 0,7%. Vengono distinti i criteri applicabili alle retribuzioni effettive, convenzionali e di ragguaglio, con specifiche regole per cooperative, lavoro part-time, lavoro ripartito, parasubordinati, sportivi professionisti e varie categorie soggette a premi speciali unitari. Sono inoltre richiamati i valori del minimale e massimale di rendita, rilevanti sia per la parte contributiva sia per quella risarcitoria, con decorrenza dal 1° luglio 2009.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2010

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2010

La circolare disciplina, per l’anno 2010, l’aggiornamento dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini del calcolo dei premi assicurativi INAIL. Il documento distingue tra premi ordinari, premi speciali unitari e profili risarcitori, fornendo per ciascuna categoria i criteri di calcolo e i valori da applicare.

Quadro generale e criteri di base

La determinazione del premio assicurativo ordinario dipende da due elementi: il tasso di premio della tariffa e l’ammontare delle retribuzioni. Per la generalità dei lavoratori la retribuzione imponibile va calcolata su importi giornalieri non inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.

La retribuzione assunta a base del calcolo non può essere inferiore:

  • al minimo contrattuale previsto da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • al minimale di retribuzione giornaliera fissato annualmente dalla legge.

Se il minimo contrattuale risulta inferiore al minimale giornaliero, la base imponibile va adeguata a quest’ultimo.

Minimali per il 2010

Per l’anno 2010, in considerazione della variazione ISTAT dello 0,7%, la circolare indica i seguenti valori principali:

  • minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti: euro 43,79;
  • corrispondente importo mensile, rapportato a 26 giornate lavorative: euro 1.138,54.

La circolare precisa che il minimale di euro 43,79 non va ulteriormente adeguato al superiore importo di un terzo del minimale di rendita, pari a euro 47,83, poiché si tratta di grandezze autonome.

Retribuzioni effettive e categorie escluse dall’adeguamento

Per le retribuzioni effettive, il minimale giornaliero di euro 43,79 costituisce il limite generale. Restano tuttavia esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:

  • gli operai agricoli, per i quali il limite 2010 è euro 38,96;
  • i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, che vanno esclusi dai giorni lavorativi e dalla retribuzione contrattuale;
  • gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, con base imponibile determinata secondo la disciplina regionale;
  • le indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente, soggette a contribuzione per il loro effettivo ammontare.

Cooperative sociali e altre cooperative

Dal 1° gennaio 2010, per i soci di cooperative sociali e di altre cooperative indicate nella circolare, ai fini del calcolo della retribuzione imponibile si applicano le regole della generalità delle retribuzioni effettive. La base imponibile non può essere inferiore alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti collettivi, pari a euro 43,79, rapportata alle giornate di effettiva occupazione.

La circolare ricorda che nel triennio 2007-2009 era stato previsto un graduale aumento della base imponibile giornaliera per equiparare la contribuzione dei soci a quella dei dipendenti d’impresa.

Retribuzioni convenzionali

Per alcune categorie di lavoratori la base imponibile è costituita da retribuzioni convenzionali, stabilite con decreto ministeriale o con legge. Tali importi sono adeguati in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore.

Per il 2010 i principali limiti minimi sono:

  • euro 24,33 per le retribuzioni convenzionali con specifico limite minimo giornaliero;
  • euro 43,79 per le retribuzioni convenzionali senza specifico limite minimo giornaliero.

Se la retribuzione convenzionale aggiornata risulta inferiore al relativo minimo giornaliero, deve essere elevata a quest’ultimo.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio il minimo 2010 è pari a euro 24,33, ma deve essere adeguato al minimale generale di euro 43,79.

Lavoratori con retribuzione convenzionale nazionale o provinciale

La circolare riepiloga il criterio generale di calcolo:

  • retribuzione convenzionale annuale: divisione per 300 e moltiplicazione per i giorni di effettiva presenza, entro il limite di 25 giorni mensili e 300 annuali;
  • retribuzione convenzionale giornaliera: moltiplicazione per i giorni di effettiva presenza, entro gli stessi limiti;
  • retribuzione giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile: applicazione del periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dalla presenza effettiva.

Sono richiamate, tra le altre, le categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali nazionali o provinciali, con precisazione che i valori provinciali non si applicano se esiste già una retribuzione convenzionale nazionale o un premio speciale.

Minimale e massimale di rendita

Dal 1° luglio 2009, per effetto della rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL, il minimale e il massimale di rendita risultano pari a:

  • minimale annuo: euro 14.349,30;
  • minimale giornaliero: euro 47,83;
  • massimale annuo: euro 26.648,70;
  • massimale giornaliero: euro 88,83.

Questi valori rilevano sia per la determinazione di alcune retribuzioni convenzionali sia per la parte risarcitoria.

Retribuzione di ragguaglio

La retribuzione di ragguaglio coincide con il minimale di rendita ed è una misura residuale, applicabile solo in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Dal 1° luglio 2009 essa è pari a euro 47,83 giornalieri e euro 1.195,78 mensili.

Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali

Per i collaboratori coordinati e continuativi e, più in generale, per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti secondo l’articolo 51 del TUIR, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Poiché il rapporto non è fondato su una prestazione a tempo, il minimale e il massimale vanno convertiti in valori mensili, da confrontare con il compenso medio mensile. I limiti mensili, dal 1° luglio 2009, sono:

  • minimo: euro 1.195,78;
  • massimo: euro 2.220,73.

Per le prestazioni occasionali, in presenza di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nell’anno solare e con compenso non superiore a euro 5.000, si applicano gli stessi criteri, rapportando la base imponibile ai giorni effettivi o al mese secondo quanto previsto contrattualmente.

Sportivi professionisti dipendenti

Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva, sempre nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Dal 1° luglio 2009 i limiti annuali sono euro 14.349,30 e euro 26.648,70.

Premi speciali unitari

La circolare spiega che, quando il calcolo del premio ordinario è difficile per la natura della lavorazione o per l’incertezza degli elementi necessari, si applicano premi speciali unitari. Questi sono determinati con parametri diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, tenendo conto, ad esempio, del numero di persone, della durata della lavorazione e delle macchine impiegate.

Tra le categorie considerate per il 2010 figurano:

  • titolari e soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati ad imprenditore artigiano;
  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto;
  • addetti alla frangitura e spremitura delle olive;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • insegnanti delle scuole non statali, alunni e studenti;
  • candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte;
  • medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi.

La circolare riporta, per ciascuna categoria, gli importi dei premi minimi 2010 e le modalità di aumento proporzionale in caso di retribuzione superiore al minimo.

Premi speciali per alcune categorie: sintesi operativa

Per i titolari artigiani, i soci artigiani, i familiari coadiuvanti e gli associati ad imprenditore artigiano, il premio annuo dipende dalla classe di rischio e da una retribuzione annua non inferiore a euro 13.137,00. I premi minimi annuali vanno da euro 74,40 a euro 1.595,40.

Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori in cooperative o organismi associativi di fatto, il premio è trimestrale e per persona; per il 2010 i minimi indicati sono euro 94,80, 189,60 e 170,90 a seconda della categoria/settore.

Per i lavori di frangitura e spremitura delle olive i premi sono stabiliti per frantoio e dipendono dal tipo di frantoio e dalla durata dei lavori; per il 2010 i minimi vanno da euro 167,20 a euro 643,00.

Per i pescatori della piccola pesca, il premio mensile minimo 2010 è euro 29,10, con retribuzione giornaliera minima pari a euro 24,33.

Per gli insegnanti delle scuole non statali si applicano premi annuali distinti per insegnamento prescolare e scolare, con valori differenziati per docenti con funzioni direttive e per gli altri docenti; per gli insegnanti di scuole materne e primarie vale esclusivamente il premio minimo annuale.

Per gli alunni e studenti delle scuole non statali, il premio annuale provvisorio per l’anno scolastico 2009/2010 è pari a euro 2,29 per persona.

Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio, il premio è pari a euro 3,10 per prova.

Per i medici radiologi e per il personale esposto a radiazioni ionizzanti, i premi sono annuali e riferiti agli apparecchi radiologici o alle quantità di sostanza radioattiva in uso; i dettagli importi sono rinviati alle tabelle dell’allegato.

Profili risarcitori

Sul piano delle prestazioni risarcitorie, la circolare precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2009 o per quelli ancora in corso a tale data.

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, relative a eventi verificatisi dal 1° luglio 2009, si applicano i valori rivalutati del minimale e massimale di rendita, cioè rispettivamente euro 14.349,30 annui/47,83 giornalieri ed euro 26.648,70 annui/88,83 giornalieri.

Allegati e supporti tabellari

La circolare rinvia a diversi allegati con tabelle riepilogative dei limiti minimi, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali. Tali tabelle servono a determinare gli importi applicabili per l’anno 2010 e, in alcuni casi, i riepiloghi storici degli anni precedenti.

Punti principali

Determinazione dei minimi giornalieri per il 2010

Per l’anno 2010, in base alla variazione ISTAT dello 0,7%, il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato in euro 43,79. Tale importo costituisce il parametro di riferimento generale per le retribuzioni effettive e per diverse categorie di retribuzioni convenzionali, salvo le eccezioni espressamente previste.

Retribuzioni effettive e casi esclusi dall’adeguamento

La retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimo contrattuale previsto da leggi, regolamenti o contratti collettivi, ma deve comunque rispettare il minimale giornaliero legale. Restano esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite 2010 è euro 38,96, le erogazioni speciali connesse a prestazioni mutualistiche e previdenziali e le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, che sono assoggettate per il loro effettivo ammontare.

Cooperative sociali e altre cooperative

Dal 1° gennaio 2010, per i soci di cooperative sociali e di altre cooperative individuate dalla circolare, si applicano le regole della generalità delle retribuzioni effettive. La base imponibile non può quindi essere inferiore a euro 43,79 rapportati alle giornate di effettiva occupazione.

Retribuzioni convenzionali e limiti minimi

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e, se inferiori, devono essere elevate al relativo minimo giornaliero. Per il 2010, il limite minimo specifico delle retribuzioni convenzionali con uno specifico minimo giornaliero è euro 24,33, mentre per quelle senza specifico minimo si applica il minimale generale di euro 43,79.

Lavoratori a domicilio, part-time e lavoro ripartito

Per i lavoratori a domicilio il minimo 2010 è euro 24,33, ma va adeguato al minimale generale di euro 43,79. Per il part-time la base imponibile si calcola con retribuzione oraria minimale o tabellare, scegliendo la superiore; con orario normale di 40 ore settimanali, il minimo orario 2010 è euro 6,57. Il lavoro ripartito è assimilato al part-time ai fini del premio.

Categorie con retribuzioni convenzionali fissate da decreto ministeriale

La circolare riepiloga le categorie con retribuzioni convenzionali nazionali o provinciali, indicando i criteri di calcolo: retribuzione annua divisa per 300 giorni, retribuzione giornaliera moltiplicata per i giorni di effettiva presenza, oppure retribuzione giornaliera moltiplicata per un periodo di occupazione media mensile. Sono richiamati anche i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, per i quali valgono i decreti annuali specifici.

Minimali e massimali di rendita e retribuzione di ragguaglio

Dal 1° luglio 2009 il minimale di rendita è pari a euro 14.349,30 annui e 47,83 giornalieri, mentre il massimale di rendita è pari a euro 26.648,70 annui e 88,83 giornalieri. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si applica in via residuale, in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali

Per i parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, con confronto tra compenso medio mensile e minimali/massimali di rendita mensili; i valori 2010 sono euro 1.195,78 e 2.220,73. Per le prestazioni occasionali entro 30 giorni e non oltre euro 5.000 si applicano gli stessi limiti, con adattamento alla durata del rapporto e alla previsione contrattuale delle giornate lavorative.

Sportivi professionisti dipendenti

Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile coincide con la retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Dal 1° luglio 2009 i limiti annuali sono euro 14.349,30 e 26.648,70.

Premi speciali unitari

Quando il calcolo del premio ordinario è difficile per natura della lavorazione o per l’accertamento degli elementi utili, si applicano premi speciali unitari, determinati con criteri diversi dalla sola retribuzione imponibile. La circolare riepiloga le principali fattispecie per il 2010, tra cui artigiani, facchini, lavorazioni meccanico-agricole, frangitura olive, pescatori, insegnanti, alunni, candidati all’emigrazione e medici radiologi.

Profilo risarcitivo

Sul piano risarcitorio, l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2009 o ancora in corso a tale data. Per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, dal 1° luglio 2009 si applicano i nuovi valori del minimale e massimale di rendita.

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