Ordinanza n. 35/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del decreto del Questore di Grosseto dell’8 ottobre 2025 notificato in data 1° novembre 2025 con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del ricorrente, nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Grosseto dell'8 ottobre 2025, notificato il 1° novembre 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone in via incidentale la sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo ha motivato l'attuale pericolosità sociale del ricorrente, valorizzando anche una recente condanna per concorso in rapina, ritenuta riconducibile a un reato ostativo al rilascio o rinnovo del titolo ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da fumus boni iuris, poiché il diniego appariva adeguatamente motivato in ordine all'attuale pericolosità sociale del ricorrente e fondato, tra l'altro, sulla recente condanna per concorso in rapina, qualificata come reato ostativo dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per la tutela cautelare previsti dall'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La recente condanna per concorso in rapina è stata ritenuta elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno e concorrente fondamento della valutazione di attuale pericolosità sociale.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'assenza dei presupposti cautelari, in particolare per il difetto di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno quando, con valutazione sommaria, il provvedimento risulti adeguatamente motivato sull'attuale pericolosità sociale dello straniero.
- Una recente condanna per concorso in rapina può essere valorizzata dall'amministrazione quale reato ostativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e quale elemento della valutazione di pericolosità sociale rilevante ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
- L'assenza di fumus boni iuris è sufficiente a escludere la concessione della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →