R.R. Puglia 10/2025
Regolamento attuativo dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 “Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento pugliese attua la l.r. 2/2023 sul modello di educazione in natura per agri nido e agri infanzia, definendo ambiente naturale esterno, caratteri del progetto educativo, soggetti coinvolti e verifiche per l’autorizzazione al funzionamento. Vigente dal 12/12/2025; non emergono scadenze o termini temporali specifici di applicazione.
Regolamento attuativo sull’educazione in natura per agri nido e agri infanzia in Puglia
Regolamento attuativo dell’educazione in natura per agri nido e agri infanzia in Puglia
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’attuazione della legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 sul modello di educazione in natura per nidi, servizi educativi per minori e scuole dell’infanzia. La disciplina precisa i contenuti organizzativi e pedagogici del modello, con particolare attenzione agli spazi esterni, alla sicurezza dei bambini e ai soggetti chiamati a progettare e realizzare le attività.
Finalità e quadro di riferimento
Il provvedimento dà attuazione alla legge regionale n. 2 del 2023, come successivamente modificata dalle leggi regionali n. 42 del 2024 e n. 4 del 2025. Il regolamento recepisce inoltre le osservazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito e si coordina con le fonti nazionali e sovranazionali richiamate dalla legge regionale, valorizzando l’originalità del modello istituzionale e organizzativo previsto dalla normativa pugliese.
Ambiente naturale esterno
Ai fini della disciplina regionale, l’“ambiente naturale esterno” è il luogo di apprendimento in cui si svolge l’educazione all’aperto. Esso può essere attiguo oppure non attiguo all’unità di offerta educativa, purché collegato da percorsi o mezzi di trasporto che garantiscano la sicurezza dei bambini. L’ambiente deve possedere le caratteristiche specificate dal regolamento per l’educazione in natura.
Caratteri del modello di educazione in natura
Il modello privilegia l’ambiente esterno come contesto educativo e adotta un approccio esperienziale all’apprendimento, orientato allo sviluppo cognitivo, emotivo, fisico e relazionale dei bambini. La centralità non è data dalla vicinanza fisica tra spazio naturale e immobile autorizzato, ma dalla coerenza del progetto educativo con esperienze percettivo-sensoriali, socio-motorie ed esplorative svolte prevalentemente all’aperto.
Il modello può riguardare:
- bambini da 3 a 36 mesi;
- bambini da 3 a 6 anni;
- specifiche attività in continuità pedagogica verticale zerosei.
Le attività possono comprendere esperienze manipolative, movimento, arrampicata, esplorazione e, più in generale, ogni forma di apprendimento realizzabile in modalità outdoor. Il progetto educativo può anche prevedere l’uso di tecnologie multimediali avanzate, purché funzionali e strumentali al modello dell’educazione in natura.
Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento nelle aziende agricole
Quando il nido o il servizio educativo per minori è ubicato in un’azienda agricola, gli enti locali, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, devono verificare il rispetto delle normative tecniche di settore, incluse quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica e di superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive.
Inoltre, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni:
- gli spazi normalmente utilizzati per le attività educative in natura devono essere distinti da quelli destinati alle attività agricole;
- tali spazi devono essere collegati da percorsi sicuri;
- gli spazi devono essere ad uso esclusivo dei bambini durante l’orario di apertura del nido;
- i percorsi di accesso devono essere separati e recintati rispetto a quelli e alle aree destinate alle attività produttive agricole, così da garantire sicurezza, salubrità e igiene.
Inclusione e integrazione dei bambini con bisogni specifici
Per i bambini con disabilità certificata per l’integrazione scolastica, i servizi educativi per la prima infanzia devono assicurare, in relazione alle esigenze del bambino, adeguati accorgimenti sul numero degli educatori e sulle modalità organizzative, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Per i bambini in particolari situazioni di disagio o svantaggio socio-culturale riconosciuto dai servizi sociali territoriali, i servizi educativi e di istruzione per l’infanzia basati sul modello dell’educazione in natura devono adottare specifiche misure organizzative commisurate alle esigenze dei bambini.
Soggetti coinvolti nel progetto educativo
Gli attori del progetto educativo in natura sono:
- i nuclei familiari;
- i gestori di nido, servizi educativi per minori e/o scuole dell’infanzia;
- gli enti locali;
- educatori, educatrici ed esperti specializzati nell’educazione in natura.
I nuclei familiari partecipano consapevolmente al progetto educativo, articolato per l’intera annualità educativa, e collaborano alla sua attuazione come co-protagonisti. I gestori elaborano il progetto sulla base del percorso pedagogico da realizzare nel corso dell’annualità educativa, individuano le figure addette e curano la formazione continua del personale coinvolto.
Ruolo degli enti locali
Gli enti locali, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico territoriale e di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per minori, verificano che il progetto educativo in natura sia correttamente descritto nella Carta dei servizi e sia sostenuto dalle professionalità previste dalla legge regionale e dal regolamento.
Possono inoltre promuovere iniziative di educazione in natura anche mediante intese per la fruizione di ambienti naturali situati al di fuori della cinta urbana.
Ruolo degli educatori e degli esperti specializzati
Educatori, educatrici ed esperti specializzati progettano e realizzano le iniziative pedagogiche necessarie per le finalità della legge regionale, fondandole sull’esperienza in natura attiva e creativa nella quotidianità. Tali figure operano in dialogo con i nuclei familiari.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento risulta vigente dal 12 dicembre 2025. Nel testo fornito non emergono termini transitori, scadenze applicative o limiti temporali di efficacia ulteriori.
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