R.R. Puglia 9/2025
Regolamento per il servizio di vigilanza venatoria volontaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia l’attribuzione e il rinnovo della qualifica di guardia venatoria volontaria, i requisiti soggettivi, la domanda presentata dalle associazioni e l’avvio del procedimento. Definisce anche il servizio di vigilanza coordinato dalla Regione. È in vigore dal 5 dicembre 2025.
Servizio di vigilanza venatoria volontaria in Puglia
Regolamento per il servizio di vigilanza venatoria volontaria in Puglia
Il regolamento disciplina, nell’ambito della Regione Puglia, il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia venatoria volontaria, nonché l’organizzazione del relativo servizio di vigilanza. La disciplina è collegata alla normativa regionale sulla protezione della fauna selvatica e alla vigilanza ambientale regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione Puglia stabilisce le modalità per attribuire e rinnovare la qualifica di guardia venatoria volontaria a cittadini che svolgono attività di volontariato personale, spontanea e gratuita tramite associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale riconosciute. Il regolamento disciplina anche l’attività di vigilanza svolta da tali guardie, il cui coordinamento è attribuito alla Regione.
Definizione del servizio e dei soggetti coinvolti
Il servizio volontario di vigilanza venatoria è l’insieme delle attività di vigilanza svolte dalle guardie volontarie sotto il coordinamento del personale del presidio provinciale competente del Nucleo di Vigilanza Ambientale, afferente alla Sezione Regionale di Vigilanza. La guardia venatoria volontaria è il soggetto appartenente alle associazioni indicate dalla norma, in possesso della qualifica riconosciuta dalla Sezione Regionale di Vigilanza e operante nel rispetto delle regole di pubblica sicurezza. Il Nucleo di Vigilanza Ambientale è formato da personale proveniente dalle ex Polizie Provinciali.
Requisiti per ottenere la qualifica
La qualifica può essere attribuita, su richiesta, a chi ha frequentato lo specifico corso di qualificazione previsto dalla legge regionale e ha superato l’esame scritto e orale, conseguendo l’attestato di idoneità, salvo le eccezioni previste dalla legge regionale. Sono richiesti inoltre:
- cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato UE con residenza in Italia;
- maggiore età e non aver superato i 75 anni;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso per delitti o reati attinenti alle funzioni svolte;
- assenza di violazioni amministrative in materia venatoria nei 5 anni precedenti;
- idoneità psicofisica;
- appartenenza a un’associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale e iscrizione nel registro dei volontari non occasionali dell’associazione.
Requisito di buona condotta
La Regione accerta anche la buona condotta dell’aspirante guardia venatoria volontaria, valutando:
- eventuali carichi e pendenze penali;
- eventuali condanne definitive per contravvenzioni in materia venatoria o di tutela ambientale, anche se estinte per oblazione;
- informazioni di polizia fornite dall’Autorità di pubblica sicurezza.
Presentazione dell’istanza
La domanda di attribuzione della qualifica è presentata dall’associazione di appartenenza del candidato, su modulistica resa disponibile dalla Regione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione e dal soggetto interessato, e trasmessa via PEC alla Sezione Regionale di Vigilanza. La domanda deve essere corredata da documenti di identità, estratto del registro degli aderenti, certificato anamnestico, certificazione di idoneità psicofisica o copia dell’autorizzazione al porto d’armi, attestato di idoneità al corso, certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con data non anteriore a 30 giorni, autocertificazione di volontarietà e assenza di conflitti di interesse, e autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Avvio del procedimento e termini
Il procedimento decorre dalla ricezione dell’istanza via PEC. Le domande sono trattate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Entro 30 giorni la Regione verifica la completezza della documentazione e comunica l’avvio del procedimento oppure l’improcedibilità per carenza documentale. In caso di richiesta di integrazione, l’associazione ha ulteriori 30 giorni per completare gli atti; decorso inutilmente tale termine, l’istanza decade automaticamente. Se entro 30 giorni non viene comunicata l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 24 nov 2025R.R. Puglia 10/2025
- Regolamento · 11 nov 2025R.R. Puglia 11/2025
- Regolamento · 27 nov 2025R.R. Puglia 12/2025
- Legge · 27 ott 2025L.R. Puglia 16/2025
- Legge · 27 ott 2025L.R. Puglia 17/2025
- Legge · 27 ott 2025L.R. Puglia 18/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →