L.R. Puglia 18/2025
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Puglia per il 2026, che disciplina gli stanziamenti pluriennali 2026-2028, autorizza nuovo indebitamento per il cofinanziamento di programmi 2021-2027 e rinnova l’autorizzazione a contrarre mutui per coprire il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto. Le coperture per le rate oltre il 2028 sono rinviate alle future leggi di bilancio.
Legge di stabilità regionale 2026 della Puglia
Legge di stabilità regionale 2026 della Regione Puglia
La legge definisce misure di natura contabile e finanziaria per la formazione del bilancio di previsione 2026 e del bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia. La disciplina riguarda principalmente autorizzazioni di spesa pluriennali, indebitamento per cofinanziamenti e copertura di disavanzi derivanti da debito autorizzato ma non contratto.
Spese pluriennali e riparto degli stanziamenti
Gli importi da iscrivere in bilancio per le autorizzazioni di spesa già previste da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo la tabella A allegata alla legge. La norma opera dunque come quadro di riferimento per la quantificazione delle spese pluriennali nel triennio considerato.
Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari e statali 2021-2027
Per concorrere al cofinanziamento della quota regionale dei programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027, la Regione è autorizzata a ricorrere all’indebitamento entro il limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il ricorso al debito deve avvenire nel rispetto della normativa contabile statale richiamata e la Giunta regionale può contrarre il debito, in relazione alle effettive necessità di cofinanziamento, presso la Banca Europea per gli Investimenti, anche mediante uno o più prestiti con durata massima di ammortamento di venti anni.
Le somme sono contabilizzate nel bilancio 2026-2028 con:
- entrata al titolo 6, tipologia 300, in competenza e cassa;
- spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2;
- successiva iscrizione, con deliberazioni della Giunta, nelle pertinenti missioni e programmi al momento dell’approvazione di programmi, progetti, accordi di programma-quadro o progetti intersettoriali.
La Giunta è inoltre autorizzata ad apportare le variazioni necessarie per adeguare gli stanziamenti alle modifiche dei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari e statali. Gli oneri finanziari del nuovo indebitamento sono quantificati in 4 milioni di euro nel 2026, 8 milioni nel 2027 e 12 milioni nel 2028; per gli anni successivi al 2028 la copertura è demandata alle future leggi di bilancio.
Rinnovo dell’autorizzazione all’indebitamento per il disavanzo da debito non contratto
Per l’esercizio 2026 è autorizzato il ricorso all’indebitamento per far fronte a effettive esigenze di cassa e coprire un presunto disavanzo di amministrazione pari a 103.440.047,62 euro, connesso al debito autorizzato e non contratto per spese di investimento. L’importo è da aggiornarsi con la legge di assestamento del bilancio 2026, sulla base del rendiconto 2025.
Il disavanzo risulta composto da:
- 88.440.047,62 euro derivanti dall’autorizzazione non utilizzata prevista dalla legge di stabilità 2025;
- 15 milioni di euro derivanti da altra autorizzazione non contratta prevista dalla medesima legge.
La contabilizzazione avviene nel bilancio 2026-2028 con entrata di pari importo al titolo 6, tipologia 300, e con corrispondente voce di spesa denominata “Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.
La Giunta può contrarre i mutui solo per effettive esigenze di cassa, nel rispetto della disciplina contabile statale. Sono previsti diversi orizzonti massimi di ammortamento:
- 30 anni per 85.440.047,62 euro;
- 20 anni per 15 milioni di euro;
- 15 anni per 3 milioni di euro.
Il tasso è fisso e non può superare il limite massimo determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo applicabile ai mutui con onere a carico dello Stato, oppure le condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. L’onere annuo presunto per il rimborso del debito, stimato in 7,3 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2027, trova copertura nella missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4; le rate successive al 2028 saranno coperte con future leggi di bilancio.
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