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Legge

L.R. Basilicata 49/2015

“DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 S.M.I.”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 49/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il trasferimento alla Regione Basilicata di numerose funzioni già esercitate dalle Province di Potenza e Matera, con accordi su personale, beni e risorse, e con deleghe in alcune materie. Regola inoltre il transito del personale, la continuità dei servizi e alcuni termini temporanei, tra cui il trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2020.

Riordino delle funzioni provinciali in Basilicata

Riordino delle funzioni provinciali in Basilicata

La legge disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle Province di Potenza e Matera in attuazione della disciplina statale sulle province e sugli enti di area vasta. L’intervento mira a riallocare funzioni, personale, beni e risorse tra Regione, Province e altri enti, assicurando continuità amministrativa e finanziaria nel territorio della Basilicata.

Finalità generali

Il provvedimento è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni rese a cittadini e imprese e alla semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali. Il riordino è attuato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Competenze delle Province e funzioni fondamentali

Le Province continuano a esercitare funzioni amministrative e di programmazione nelle materie di propria competenza previste dalla legislazione statale, nonché quelle oggetto di delega o affidamento convenzionale. La Giunta regionale deve determinare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le specifiche attività relative alle funzioni fondamentali, nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione regionale di settore.

Trasferimento e delega delle funzioni

Sono trasferite alla Regione le funzioni provinciali in materia di trasporto, agricoltura, forestazione, politiche ittico-venatorie, formazione, protezione civile, assistenza all’infanzia, turismo, attività produttive, sport e tempo libero, cultura, biblioteche, pinacoteche e musei.

Restano invece disciplinate dalla normativa statale speciale le funzioni relative a polizia provinciale e servizi/centri per l’impiego.

Per alcune materie sono previste soluzioni specifiche:

  • in materia di politiche ittico-venatorie le funzioni sono delegate alle Province, che curano vigilanza, controllo e rilascio dei decreti di nomina delle guardie giurate volontarie e delle guardie giurate ittiche;
  • per le funzioni in materia di cultura, biblioteche, pinacoteche e musei il trasferimento alla Regione avviene nel rispetto della legge regionale 11 agosto 2015, n. 27;
  • per le funzioni ambientali indicate dalla legge sono trasferite alle Province le competenze autorizzatorie previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale richiamata, con trasferimento delle relative risorse tramite legge regionale di stabilità.

Le funzioni trasferite alla Regione e quelle delegate alle Province sono oggetto di appositi accordi, preceduti dall’istruttoria degli uffici provinciali e dei dipartimenti regionali competenti. Le funzioni non ricomprese nel riordino restano esercitate dalle Province secondo la legislazione vigente.

Trasporto pubblico locale: disciplina transitoria

Nelle more della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale, e comunque fino al 31 dicembre 2020, le Province continuano a gestire il contratto dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità del servizio, sulla qualità e le funzioni sanzionatorie.

È inoltre prorogato al 31 dicembre 2020 il distacco alle Province del personale regionale assegnato per tali funzioni.

Agenzia regionale per formazione, lavoro e transizioni della vita attiva

La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve presentare un disegno di legge per istituire l’Agenzia regionale in materia di formazione, lavoro e transizioni della vita attiva, nel quadro della riforma del SIAP. Il disegno di legge deve definire modalità, tempi e copertura finanziaria per il passaggio di beni e personale delle Agenzie provinciali per la formazione.

Procedura di trasferimento di funzioni, beni e personale

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli enti interessati stipulano accordi che definiscono:

  • modalità e tempi di riallocazione delle funzioni;
  • beni immobili da trasferire;
  • risorse umane, finanziarie e strumentali;
  • rapporti attivi e passivi;
  • disciplina dei procedimenti amministrativi pendenti.

Negli accordi va data priorità al trasferimento del personale rispetto a beni e altre risorse. Gli accordi possono prevedere anche avvalimenti del personale provinciale da parte della Regione o di altri enti nelle more delle mobilità, nonché forme di mobilità temporanea in caso di delega di funzioni agli enti di area vasta. Gli accordi sono approvati dagli organi competenti e trasmessi agli organismi statali previsti.

Le funzioni trasferite possono essere nuovamente delegate agli enti di area vasta mediante gli accordi previsti.

Mobilità del personale e continuità del servizio

Il personale interessato al processo di mobilità è trasferito alla Regione dal 1° gennaio 2016 ed entro il 28 febbraio 2016, nel rispetto della normativa regionale e statale.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica, l’anzianità di servizio e il trattamento economico in godimento. Le risorse corrispondenti al trattamento accessorio alimentano fondi a esso dedicati; le Province devono ridurre i propri fondi in misura corrispondente, per garantire l’invarianza della spesa.

Sono esclusi dai processi di mobilità i lavoratori provinciali che vanno in pensione entro il 31 dicembre 2016.

Le funzioni trasferite restano esercitate dalle Province fino all’effettiva assunzione da parte dell’ente subentrante; fino alla conclusione delle procedure il personale resta in servizio presso le Province, che garantiscono la continuità dei servizi e dei rapporti di lavoro.

Coordinamento normativo e abrogazioni

Dal momento del trasferimento effettivo delle funzioni, ogni riferimento alle Province presente nella normativa regionale relativa alle funzioni riordinate deve intendersi riferito alla Regione o agli altri enti successori. La normativa precedente continua ad applicarsi fino al subentro effettivo.

La Giunta regionale può promuovere ulteriori disegni di legge per il coordinamento formale e l’aggiornamento delle norme sulle funzioni riallocate, oppure in caso di sopravvenute disposizioni statali che modifichino sostanzialmente la materia.

È inoltre modificato il termine previsto dalla legge regionale 7/2014 per il trasporto pubblico locale, e sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Copertura finanziaria

Gli oneri della legge sono quantificati in 5.700.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017. La copertura è prevista a valere sul fondo regionale indicato dalla legge regionale 13 agosto 2015, n. 34.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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