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Legge

L.R. Basilicata 51/2015

“DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 51/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata impone alle strutture sanitarie private già autorizzate, accreditate e contrattualizzate specifici adeguamenti entro il 31 dicembre 2016, o in alternativa il trasferimento in altra sede idonea con completamento entro il 28 febbraio 2017. Prevede obblighi di progetto e cronoprogramma entro 3 mesi, verifiche della ASL e decadenza immediata in caso di inadempimento. Non si applica ai procedimenti di rinnovo già in corso e sospende provvedimenti pregressi ex L.R. 28/2000.

Adeguamento delle strutture sanitarie private autorizzate, accreditate e contrattualizzate

Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture sanitarie private

La legge regionale della Basilicata disciplina in via urgente l’adeguamento delle strutture sanitarie private già operanti, accreditate e contrattualizzate, in coerenza con la normativa regionale vigente, il D.M. n. 70/2015 e il piano regionale socio-sanitario. Introduce termini stringenti per la regolarizzazione, con conseguenze decadenziali in caso di inerzia.

Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni riguardano le strutture sanitarie private che:

  • erano già autorizzate all’entrata in vigore della L.R. 5 aprile 2000, n. 28;
  • risultano accreditate e contrattualizzate.

Per tali strutture viene richiesto l’adeguamento dei requisiti previsti dall’art. 15, comma 6, lettera a), della L.R. n. 28/2000.

Adeguamento strutturale e termine generale

Le strutture interessate devono realizzare gli adeguamenti previsti entro il 31 dicembre 2016. L’intervento deve rispettare:

  • il D.M. n. 70 del Ministro della salute del 2 aprile 2015;
  • il Piano regionale socio-sanitario.

Progetto esecutivo e cronoprogramma

L’efficacia della disciplina favorevole all’adeguamento è subordinata alla presentazione al Comune competente, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, di:

  • un progetto esecutivo;
  • un cronoprogramma vincolante dei lavori.

La mancata presentazione nel termine di 3 mesi comporta la decadenza immediata da ogni autorizzazione e accreditamento per l’esercizio dell’attività sanitaria.

Adeguamento mediante trasferimento in altra sede

Se, per ragioni tecniche o strutturali, non sia possibile l’adeguamento nella sede originaria, la struttura può optare per il trasferimento in altra sede idonea, presentando apposita istanza entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge secondo la disciplina della L.R. n. 28/2000.

Anche in questo caso, la mancata presentazione dell’istanza entro il termine comporta la decadenza immediata da ogni autorizzazione e accreditamento.

Il trasferimento deve essere completato entro il 28 febbraio 2017, con esclusione del tempo necessario per il rilascio delle autorizzazioni e al netto dei tempi impiegati dal richiedente per eventuali integrazioni documentali richieste.

Regime applicabile alle strutture che presentano istanza

Alle strutture che presentano istanza di adeguamento o di trasferimento si applica la disciplina prevista dall’art. 16, comma 15, della L.R. n. 28/2000.

Controlli e verifiche della Commissione tecnica

La Commissione tecnica dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, già istituita ai sensi della L.R. n. 28/2000, oltre all’istruttoria per il parere tecnico di conformità relativo al rinnovo dell’autorizzazione, effettua verifiche periodiche per controllare:

  • il rispetto degli impegni assunti;
  • il rispetto della tempistica prevista nel progetto esecutivo e nel cronoprogramma.

Decadenza per mancato adeguamento

Se l’adeguamento non viene realizzato entro il termine del 28 febbraio 2017, si verifica l’immediata decadenza da ogni autorizzazione e accreditamento per l’esercizio dell’attività sanitaria.

Esclusioni e sospensione di provvedimenti pregressi

La disciplina del comma 1 non si applica ai procedimenti già in corso per il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 5 febbraio 2010, n. 16 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 26.

Dalla data di entrata in vigore della legge è inoltre sospesa l’efficacia di eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 13 e 15 della L.R. n. 28/2000.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Testo integrale

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