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Ordinanza

Ordinanza n. 16586/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale del 3 febbraio 2026 e, con motivi aggiunti, decreto di approvazione e graduatoria finale del concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale espresso il 3 febbraio 2026 dalla commissione competente del Ministero dell’Interno. Ammesso alle successive fasi concorsuali in via cautelare con ordinanza del TAR del 13 maggio 2026, n. 2783, le ha superate ed è stato avviato, dal 7 settembre 2026, al corso di formazione. Con motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2026 ha impugnato il decreto del 31 luglio 2026 di approvazione della graduatoria finale del concorso per 1.500 allievi vice ispettori e la graduatoria stessa, nella parte lesiva del suo utile collocamento. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dedotti contro il giudizio di non idoneità o la graduatoria; rileva invece l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in graduatoria.

La decisione

Il TAR non decide nel merito le censure contro il giudizio di non idoneità e la graduatoria. Dispone l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero dell’Interno, con pubblicazione di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo di tutti i vincitori e idonei inseriti nella graduatoria finale. Il ricorrente deve provvedervi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento entro i successivi 10 giorni; deve inoltre depositare appena possibile la cartolina postale relativa alla notifica al controinteressato già effettuata. Il Ministero deve mantenere online gli atti e l’elenco fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, rendere raggiungibile la pagina dalla home page e rilasciare attestazione della pubblicazione. Il TAR conferma, nelle more, l’ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione e rinvia il prosieguo alla camera di consiglio del 2 febbraio 2027. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In presenza dei presupposti indicati, la diffusione del provvedimento deve avvenire oscurando le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Il richiamo alla disciplina dei dati personali fonda l’ordine di oscurare le generalità e le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute in ogni ipotesi di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma è richiamata a fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari del provvedimento in caso di diffusione.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati rende non praticabile la notificazione individuale e occorre assicurare la partecipazione di tutti al giudizio, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, stabilendo contenuti, modalità e termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
  • Nelle more della definizione del giudizio sulla legittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale, il giudice può confermare l’ammissione con riserva del candidato alle fasi successive già intraprese.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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