Cassazione Civile, Ordinanza n. 31822/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione aveva notificato un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008, fondata su un precedente avviso di accertamento che, secondo la ricostruzione dell'ente, sarebbe stato notificato il 15 dicembre 2012 e poi seguito dall'intimazione del 24 gennaio 2017. Il contribuente aveva contestato la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, deducendo decadenza dal potere impositivo, prescrizione e comunque insussistenza del debito per IRAP e interessi. In appello la CTR aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo non dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento, poiché non era stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista in caso di irreperibilità relativa e compiuta giacenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 8 l. 890/1982, dell'art. 2699 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che per provare il perfezionamento della notifica fosse sufficiente dimostrare l'invio della raccomandata informativa (CAD), senza necessità di produrne l'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, quando la notifica di un atto impositivo o processuale a mezzo posta non si perfeziona per temporanea assenza del destinatario o per altre cause analoghe, il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento notificatorio producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Poiché tale avviso di ricevimento non risultava prodotto, la Corte ha confermato la decisione impugnata e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre posto le spese a carico dell'Amministrazione e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
In caso di notifica a mezzo posta di un atto impositivo non consegnato per temporanea assenza del destinatario o cause equivalenti, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
La contestazione del ricorrente sulla prova documentale è stata respinta, nel senso che il perfezionamento della notifica non può essere dimostrato con elementi diversi da quelli richiesti dalla disciplina speciale e dall'interpretazione costituzionalmente orientata.
Il giudice di merito ha correttamente valutato la mancanza della prova del ricevimento della CAD come decisiva ai fini dell'insussistenza della prova della notifica.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Richiamati come base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 l. 890/1982, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito.
Ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo, ma non nei confronti delle Amministrazioni statali per le ragioni indicate dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di notifica a mezzo posta di atti impositivi o processuali non consegnati per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio grava sul notificante e richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
- La sola prova dell'invio della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica, essendo necessario documentare anche il relativo ricevimento.
- L'interpretazione dell'art. 8 l. 890/1982 va letta in modo costituzionalmente orientato, in funzione della tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi respinti o inammissibili non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando operi il regime della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →