L.R. Valle d'Aosta 19/2003
Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Valle d'Aosta, iniziativa legislativa popolare, referendum propositivo, abrogativo e consultivo: soggetti legittimati, firme, ammissibilità, vidimazione, verifiche, svolgimento e validità. Prevede quorum e termini, sospensioni in prossimità delle elezioni e rinvio alla normativa regionale elettorale. Alcune regole sono state aggiornate nel 2017; restano riferite ai procedimenti avviati nel quadro della legge.
Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e dei referendum regionali in Valle d'Aosta
Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e dei referendum regionali in Valle d'Aosta
La legge regola, nel territorio della Valle d'Aosta, l’iniziativa legislativa popolare e le diverse forme di referendum previste dallo Statuto speciale: propositivo, abrogativo e consultivo. Definisce chi può promuovere i procedimenti, i requisiti formali delle richieste, le verifiche di ammissibilità, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, lo svolgimento delle votazioni e gli effetti degli esiti.
Iniziativa legislativa popolare
L’iniziativa legislativa popolare può essere esercitata da almeno 1.500 elettori dei Comuni della regione. La proposta di legge deve essere redatta in articoli ed essere corredata da una relazione illustrativa delle finalità e del contenuto; se comporta nuove o maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale, deve indicare gli elementi necessari per quantificarne l’onere finanziario.
Sono previste limitazioni di ammissibilità: l’iniziativa non è proponibile per le leggi tributarie e di bilancio e per le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle. Inoltre, non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle.
Gli elettori promotori possono chiedere assistenza tecnica al Consiglio per la redazione del testo e possono ottenere dati e informazioni dalle strutture della Giunta regionale, anche sugli aspetti finanziari della proposta.
Presentazione, firme e verifiche
La proposta è presentata da almeno tre e non più di cinque elettori promotori alla segreteria generale del Consiglio della Valle, con:
- testo della proposta e relazione illustrativa;
- firme autenticate di almeno 200 e non più di 300 elettori;
- elenco elettronico dei promotori e sottoscrittori per ciascun Comune, con dati anagrafici e Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
I promotori indicano anche due delegati, scelti tra loro, che rappresentano i sottoscrittori nel procedimento e ricevono le comunicazioni.
Il Segretario generale redige verbale della presentazione e verifica entro 15 giorni che almeno 200 firme siano regolarmente autenticate e appartengano a elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione. In caso negativo la proposta è improcedibile; in caso positivo il testo è trasmesso alla Commissione regionale e il Presidente della Regione ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
La Commissione si pronuncia entro 45 giorni sulla ammissibilità, verificando competenza regionale, conformità a Costituzione, Statuto e vincoli sovranazionali, requisiti formali e assenza dei limiti previsti. Se ammissibile, i delegati possono intervenire alla riunione e produrre documenti. La deliberazione viene comunicata ai delegati e pubblicata sul Bollettino ufficiale.
Raccolta e deposito delle firme per l’iniziativa popolare
Dopo la pubblicazione dell’ammissibilità, i delegati devono depositare entro 10 giorni i fogli per la vidimazione. Le firme, diverse da quelle già apposte in calce alla presentazione, devono essere raccolte solo su fogli vidimati; ciascun foglio deve contenere il testo della proposta. Il Segretario generale vidima i fogli entro 3 giorni, apponendo numero d’ordine, bollo, data e firma.
Le firme devono essere raccolte e autenticate entro 3 mesi dalla vidimazione del primo foglio. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine i delegati depositano i fogli con gli elenchi elettronici dei sottoscrittori e le dichiarazioni dei soggetti autorizzati ad autenticare. Il Segretario generale verifica entro 25 giorni la regolarità del numero di firme, delle autenticazioni, del rispetto dei termini e della sussistenza di almeno 1.500 firme validamente autenticate di elettori della regione. Le firme prive dei dati obbligatori, raccolte fuori termine, non regolarmente autenticate, apposte da non elettori regionali o su fogli non vidimati sono nulle.
Se il numero di firme validamente autenticate è inferiore a 1.500, la proposta è dichiarata irricevibile. Il verbale è trasmesso ai delegati, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Regione per la pubblicazione.
Esame consiliare della proposta di legge popolare
Una volta attestata la validità della proposta, il Presidente del Consiglio avvia l’iter legislativo e la assegna alle Commissioni competenti, informando i delegati. Se entro 60 giorni le Commissioni non si pronunciano, la proposta è iscritta all’ordine del giorno del Consiglio, che deve deliberare entro i successivi 60 giorni.
Se, in caso di rinnovo del Consiglio, la deliberazione non è stata adottata, la proposta si sospende automaticamente. Il nuovo Presidente del Consiglio deve riavviare l’iter entro 6 mesi dalla prima convocazione del nuovo Consiglio.
Referendum propositivo
Il referendum propositivo può essere avviato da almeno il 5% degli elettori dei Comuni della regione, con le stesse modalità dell’iniziativa popolare e nel rispetto dei limiti di ammissibilità previsti per il referendum. La proposta deve indicare che potrà essere sottoposta a referendum propositivo se ricorrono le condizioni di legge. La percentuale è calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente sulla base dell’ultima revisione semestrale delle liste elettorali.
Se il Consiglio non approva la proposta di legge popolare, o non approva una legge che recepisca, su conforme parere della Commissione, i principi ispiratori e i contenuti essenziali della proposta, il Presidente della Regione indice entro 30 giorni il referendum propositivo. Il quesito è contenuto nel decreto di indizione.
Validità ed effetti del referendum propositivo
La proposta è approvata se partecipa alla votazione almeno il 50% del numero di votanti alle ultime elezioni regionali e se i voti favorevoli sono la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di esito favorevole, il Presidente della Regione promulga la legge e la pubblica entro 10 giorni dal ricevimento del verbale dell’Ufficio elettorale regionale. In caso di esito sfavorevole, pubblica il risultato. La proposta respinta non può essere ripresentata prima di 5 anni dalla pubblicazione dell’esito. La proposta non decade alla fine della legislatura.
Per lo svolgimento del referendum propositivo si applicano, per quanto compatibili, le regole del referendum abrogativo.
Referendum abrogativo: iniziativa e limiti
Il referendum abrogativo può essere richiesto da almeno 4.000 elettori dei Comuni della regione oppure da almeno 20 Consigli comunali. Può riguardare leggi regionali, singoli articoli, commi o parti di essi, purché qualificabili come precetti autonomi.
Non sono sottoponibili a referendum:
- leggi tributarie e di bilancio;
- disposizioni vincolate da Costituzione, Statuto, diritto dell’Unione europea o obblighi internazionali;
- leggi sulla tutela di una minoranza linguistica;
- leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;
- leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.
L’iniziativa non può essere presentata nei 6 mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei 6 mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio. La norma consolidata riporta l’abrogazione della precedente lettera relativa alle leggi di programmazione urbanistica e ambientale tra i limiti, ma la disciplina vigente resta quella indicata dal testo consolidato con le modifiche richiamate nelle note.
Presentazione, ammissibilità e raccolta firme nel referendum abrogativo
La richiesta è presentata da almeno tre e non più di cinque promotori con:
- testo del quesito, formulato secondo lo schema legale, e relazione illustrativa;
- firme autenticate di almeno 200 e non più di 300 elettori;
- elenco elettronico dei promotori e sottoscrittori per ciascun Comune.
Sono nominati due delegati tra i promotori. Il Segretario generale redige verbale della presentazione, poi verifica entro 15 giorni almeno 200 firme regolarmente autenticate e di elettori iscritti nelle liste dei Comuni della regione; in difetto dichiara l’improcedibilità. Se la verifica è positiva, trasmette gli atti alla Commissione e il Presidente della Regione ne dispone la pubblicazione.
Il quesito deve essere formulato con la domanda tipo “Volete che sia abrogata la legge regionale …”, indicando estremi della legge e del Bollettino ufficiale; per l’abrogazione parziale vanno indicati articoli, commi o parti di comma. Le disposizioni della proposta devono essere omogenee e coerenti.
La Commissione decide sull’ammissibilità entro 45 giorni, con audizione dei delegati e possibilità per ogni elettore di presentare osservazioni. Se ammissibile, i delegati depositano i fogli per la vidimazione entro 10 giorni. Le firme si raccolgono su fogli vidimati, entro 3 mesi dalla vidimazione del primo foglio, e si depositano entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine.
Il Segretario generale verifica entro 25 giorni il raggiungimento di almeno 4.000 firme validamente autenticate, la regolarità delle sottoscrizioni e l’iscrizione degli elettori nelle liste regionali, anche attraverso richiesta di certificazioni ai Comuni. Le firme prive dei dati richiesti, fuori termine, non autenticate correttamente, di non elettori regionali o su fogli non vidimati sono nulle. Se le firme valide sono meno di 4.000, la richiesta è irricevibile.
Referendum richiesto dai Consigli comunali
I Consigli comunali possono promuovere il referendum abrogativo con deliberazioni approvate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il quesito deve essere identico in tutte le deliberazioni e i Consigli devono indicare gli stessi due delegati; in caso di difformità prevale l’indicazione del primo Consiglio deliberante.
L’ultima deliberazione necessaria deve pervenire entro 3 mesi dalla prima deliberazione. Il Segretario generale verifica entro 10 giorni dalla scadenza del termine che siano pervenute almeno 20 deliberazioni. Se il requisito manca, la richiesta è irricevibile; se è rispettato, gli atti passano alla Commissione che delibera sull’ammissibilità entro 45 giorni.
Se, prima della decisione sull’ammissibilità, una o più deliberazioni vengono revocate e viene meno il requisito minimo, il referendum non ha luogo.
Indizione, tempi e concentrazione dei referendum abrogativi
I referendum abrogativi si svolgono in due tornate annuali:
- per gli atti pervenuti dal 1° luglio al 15 gennaio, il Presidente indice il referendum entro il 31 gennaio, fissando una domenica tra il 16 maggio e il 30 giugno;
- per gli atti pervenuti dal 16 gennaio al 30 giugno, indice entro il 15 luglio, fissando una domenica tra il 1° novembre e il 15 dicembre.
Il decreto indica la data di voto e i quesiti; è pubblicato sul Bollettino ufficiale e comunicato ai Sindaci. In caso di referendum nazionali nello stesso anno, il Presidente della Regione può, previa intesa con il Ministro dell’interno, disporre la contemporaneità delle consultazioni e adeguare la data anche fuori dalle finestre ordinarie.
Con il decreto di indizione, su conforme parere della Commissione, il Presidente può concentrare in un unico referendum richieste omogenee o analoghe e apportare le correzioni necessarie a rendere chiaro il quesito.
Sospensioni e raccordo con altri procedimenti
Sono sospese tutte le operazioni e attività referendarie:
- nei 6 mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei 6 mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio;
- in caso di scioglimento anticipato, dal decreto di indizione dei comizi elettorali fino ai 6 mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio;
- nei 3 mesi antecedenti e successivi alle elezioni amministrative che riguardino almeno metà dei Comuni della regione.
I referendum già indetti in tali periodi sono rinviati alla prima tornata utile.
Se, prima della votazione, la disciplina oggetto di referendum è stata abrogata totalmente, il referendum non ha più luogo. Se l’abrogazione è parziale, o se è intervenuta una nuova disciplina o una modifica delle disposizioni, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione, stabilisce se il referendum debba svolgersi ugualmente e su quali disposizioni; può anche riformulare il quesito. Se la nuova normativa non ha modificato i principi ispiratori o i contenuti essenziali, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni.
Svolgimento della votazione e scrutinio
Hanno diritto di voto tutti gli elettori dei Comuni della regione. La votazione si svolge in una sola giornata, a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, dalle ore 7 alle ore 22. Per quanto non disciplinato specificamente, si applica la normativa regionale sull’elezione del Consiglio regionale.
L’ufficio regionale per il referendum è costituito presso il Tribunale di Aosta da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale; il più anziano svolge le funzioni di presidente. Sono nominati anche tre supplenti. Il segretario è il cancelliere del Tribunale.
Gli uffici di sezione sono composti da un presidente, tre scrutatori e un segretario; gli scrutatori sono quattro nei seggi di ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto.
Le schede sono uniche per ciascun quesito, di identico colore, recano il quesito e le risposte “SI/OUI” e “NO/NON”, e il quesito è riprodotto in italiano e francese. Lo scrutinio inizia alle ore 8 del giorno successivo al voto e termina entro le ore 20.
Possono assistere alle operazioni, se lo richiedono, rappresentanti dei partiti presenti in Consiglio e dei promotori. In caso di più referendum simultanei, gli scrutini seguono l’ordine indicato nel decreto di indizione.
Validità, esito e effetti del referendum abrogativo
L’ufficio regionale per il referendum accerta prima la partecipazione al voto e, solo se è raggiunta la soglia di validità, procede alla somma dei voti favorevoli e contrari. Il referendum è non valido se non vi partecipa almeno il 50% dei votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum. La proposta è approvata se partecipa almeno tale soglia e se i sì sono la maggioranza dei voti validi.
In caso di esito favorevole, il Presidente della Regione dichiara l’avvenuta abrogazione con decreto pubblicato entro 10 giorni; l’effetto decorre dal giorno successivo alla pubblicazione, salvo differimento motivato fino a 60 giorni. In caso di esito contrario, il risultato è pubblicato entro 10 giorni e la proposta non può essere ripresentata prima di 5 anni.
Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare
Il Consiglio della Valle nomina entro 4 mesi dal proprio insediamento una Commissione di tre membri effettivi e relativi supplenti, esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino e scelti tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori ed ex componenti della Corte costituzionale.
La Commissione resta in carica per tutta la legislatura, ha sede presso il Consiglio, riceve supporto organizzativo dalla segreteria generale e può adottare un regolamento interno. Esprime i pareri e le decisioni di ammissibilità previsti dalla legge. In caso di dimissioni o impedimento, la sostituzione avviene entro 30 giorni.
Referendum consultivo per Comuni e modificazioni territoriali
Per l’istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di Comuni contigui, e per la modifica di circoscrizioni e denominazioni comunali, la legge regionale prevede un referendum consultivo degli elettori interessati.
Il referendum è deliberato dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta, su iniziativa della Giunta o di un consigliere. La deliberazione individua il quesito e il territorio interessato. Partecipano gli elettori determinati in base al tipo di operazione: frazioni e territori di origine, comuni di distacco e di aggregazione, comuni coinvolti nella fusione, oppure tutti gli elettori del comune interessato alla sola modifica di denominazione. Il Presidente della Regione indice il referendum entro 10 giorni dalla trasmissione della deliberazione.
Il referendum è approvato se partecipa la maggioranza degli elettori e i sì sono la maggioranza dei voti validi. Se l’esito è favorevole, entro 60 giorni dalla proclamazione il Presidente della Regione deve presentare al Consiglio un disegno di legge sull’oggetto del quesito.
Referendum consultivo su provvedimenti di rilevanza generale
Prima di adottare provvedimenti legislativi o amministrativi di particolare rilevanza generale, il Consiglio della Valle può deliberare un referendum consultivo per conoscere l’orientamento degli elettori. La richiesta può provenire dalla Giunta, da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno un cinquantesimo degli elettori entro un mese dalla trasmissione del provvedimento al Consiglio.
La deliberazione consiliare contiene il quesito; il Presidente della Regione indice il referendum entro 10 giorni dalla trasmissione. Per il referendum consultivo di iniziativa popolare si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla raccolta e verifica delle firme del referendum abrogativo, e per lo svolgimento si applicano le norme del medesimo capo.
Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero dei partecipanti e il risultato è pubblicato sul Bollettino ufficiale.
Disposizioni finali, voto elettronico, abrogazioni e finanza
Se si verificano le condizioni per il voto elettronico, una legge ordinaria regionale dovrà adeguare la disciplina delle modalità di votazione e scrutinio.
La legge abroga le precedenti leggi regionali indicate nel testo. Le spese per le consultazioni referendarie sono quantificate in euro 415.000 e gravano sul capitolo regionale indicato; le spese per la Commissione sono previste in euro 25.000 annui a decorrere dal 2003, a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Aggiornamento normativo e attualità della disciplina
La disciplina è stata più volte modificata, in particolare nel 2006, 2017 e per singole disposizioni successive, con rafforzamento dell’uso di elenchi elettronici e verifiche tramite i Comuni, innalzamento/ridefinizione di alcuni quorum e aggiornamento delle modalità procedurali. Resta una normativa ancora utilizzabile per i procedimenti referendari regionali della Valle d’Aosta, con applicazione limitata al relativo ambito territoriale.
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