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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17169/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un contratto avente a oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera di pannelli sandwich e accessori per la realizzazione di un complesso frigorifero, con prezzo rateizzato e clausola di decadenza automatica in caso di mancata realizzazione dell'opera da parte della committente. In primo grado la domanda della società fornitrice volta a ottenere un indennizzo ex art. 1671 c.c. è stata rigettata, mentre è stata accolta solo la domanda di pagamento di una somma residua per materiale isolante. In appello la soccombenza è stata confermata e, in Cassazione, è stato respinto il ricorso principale della fornitrice; tra i motivi, veniva contestata anche la revisione della regolazione delle spese, ritenendo che la controparte non avesse proposto una valida impugnazione incidentale sulle spese del primo grado. La società soccombente ha poi chiesto la revocazione della sentenza di Cassazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva e rituale l'impugnazione incidentale sulle spese, mentre dagli atti risultava che la comparsa di risposta era stata depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione, con conseguente tardività dell'appello incidentale; la ricorrente sosteneva inoltre che, se tale errore fosse stato escluso, la regolazione delle spese sarebbe stata diversa e chiedeva la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e la restituzione di quanto versato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione sulla validità della procura e, nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore denunciato non integrava un errore revocatorio, perché la tempestività dell'appello incidentale costituiva un punto controverso già compreso nel perimetro del motivo deciso nella sentenza impugnata; quindi non si trattava di una mera svista percettiva su un fatto incontestato e fuori discussione, ma di una questione valutativa sottratta al rimedio revocatorio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rimedio revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione, esperibile solo nei limiti propri dell'errore di fatto nei casi previsti dalla disciplina della revocazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, essenziale e decisivo, riguardare un fatto incontestabilmente escluso o accertato e non già un errore di giudizio o una questione controversa.

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale deve essere proposto nel rispetto del termine rinviato all'art. 166 c.p.c.; la parte ricorrente lo invocava per sostenere la tardività della costituzione della controparte.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato, per effetto del rinvio dell'art. 343 c.p.c., quale parametro temporale per la tempestiva costituzione dell'appellato ai fini dell'appello incidentale.

  • art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato per il differimento della prima udienza disposto dal giudice, dato utilizzato dalla ricorrente per ricostruire il dies a quo del termine processuale.

  • art. 1671 c.c.

    Norma posta a fondamento della domanda originaria di indennizzo per recesso dal contratto di appalto/fornitura evocata nel riepilogo della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevato nel dispositivo per il possibile obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediatamente riscontrabile di un fatto processuale incontestato, estraneo al dibattito tra le parti e decisivo per l'esito.
  • Non integra errore revocatorio la deduzione che investe la tempestività o ritualità di un'impugnazione quando tale profilo rientri nel punto controverso deciso dalla Corte, anche se la questione non sia stata oggetto di esplicito dibattito in ogni suo dettaglio.
  • L'errore di fatto revocatorio deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche, interpretazioni degli atti o apprezzamenti già compiuti dalla Corte.
  • Ai fini della validità della procura rilasciata da una società non è necessaria l'indicazione della carica formale del sottoscrittore quando sia chiaro che questi ha agito in nome e per conto dell'ente e non siano contestati i suoi poteri rappresentativi.
  • La contestazione sulla regolazione delle spese può essere riesaminata solo nei limiti delle regole sull'impugnazione e sulla ritualità delle richieste formulate nel giudizio di merito e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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