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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 5 maggio 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze

Definizione delle modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata.

Decreti del MEFCod. G.U. 22A03523Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina l’accesso al credito d’imposta per le persone fisiche che hanno sostenuto spese documentate per attività fisica adattata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Il beneficio è soggetto al limite complessivo di 1,5 milioni di euro, ripartito in proporzione alle spese ammissibili richieste; non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali sulle stesse spese e può essere fruito in dichiarazione dei redditi.

Credito d’imposta per le spese di attività fisica adattata sostenute nel 2022

Credito d’imposta per l’attività fisica adattata

Il decreto stabilisce le modalità per ottenere il credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2022 per le spese sostenute dalle persone fisiche per attività fisica adattata (AFA), entro il limite complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2022.

Beneficiari e spese ammissibili

Il credito spetta alle persone fisiche che hanno sostenuto spese documentate, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per programmi di attività fisica adattata. L’AFA consiste in esercizi fisici calibrati sulle condizioni funzionali di persone con patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o con disabilità fisiche, svolti in gruppo sotto la supervisione di un professionista con competenze specifiche, in luoghi e strutture non sanitarie.

Presentazione delle istanze e determinazione del credito

Per richiedere il beneficio, il contribuente deve trasmettere un’istanza telematica all’Agenzia delle entrate, indicando l’importo delle spese agevolabili sostenute nel 2022. Il termine per l’invio e lo schema dell’istanza sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Poiché le risorse disponibili sono limitate, l’Agenzia determina la percentuale di spesa riconosciuta come credito rapportando lo stanziamento complessivo all’ammontare totale delle spese ammissibili indicate nelle istanze. La percentuale è comunicata con un successivo provvedimento, entro il termine fissato dall’Agenzia nel provvedimento che disciplina la presentazione delle domande.

Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali aventi a oggetto le medesime spese.

Utilizzo del credito

Il credito riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale parte non utilizzata può essere fruita nei periodi d’imposta successivi.

Controlli e recupero

Se l’Agenzia delle entrate accerta che il credito non spettava, in tutto o in parte, procede al recupero delle somme secondo le disposizioni della legge n. 311 del 2004. Per gli aspetti non disciplinati dal decreto si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso relative alle imposte sui redditi.

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