Salta al contenuto
Decreto ministeriale MEF

DECRETO 6 maggio 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze

Definizione delle modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Decreti del MEFCod. G.U. 22A03583Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina l’accesso al credito d’imposta IRPEF per le persone fisiche che sostengono, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, spese documentate per installare sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, anche preesistenti e incentivati con lo scambio sul posto. Il plafond complessivo è di 3 milioni di euro; l’importo riconosciuto è determinato in proporzione alle risorse disponibili e alle spese richieste.

Credito d’imposta 2022 per sistemi di accumulo di energia rinnovabile

Credito d’imposta per sistemi di accumulo

Il decreto attua la disciplina introdotta dalla legge n. 234 del 2021 e stabilisce le modalità di accesso e fruizione del credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2022.

Beneficiari e spese ammissibili

Il credito spetta alle persone fisiche che sostengono spese documentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sono inclusi gli impianti già esistenti, anche se beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto previsti dall’articolo 25-bis del decreto-legge n. 91 del 2014.

Istanza e determinazione del credito

Per ottenere il credito, il contribuente deve trasmettere telematicamente un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, indicando la spesa agevolabile sostenuta nel 2022. Il termine di presentazione e lo schema dell’istanza sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Poiché le risorse sono limitate a 3 milioni di euro, l’Agenzia determina la percentuale della spesa riconosciuta a ciascun richiedente in base al rapporto tra lo stanziamento e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze. La percentuale è comunicata con un successivo provvedimento, entro il termine fissato dall’Agenzia nel provvedimento che disciplina la presentazione delle domande.

Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali aventi a oggetto le medesime spese.

Utilizzo del credito

Il credito riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale quota non utilizzata può essere fruita nei periodi d’imposta successivi.

Controlli e recupero

Se l’Agenzia delle entrate accerta che il credito è, in tutto o in parte, non spettante, ne recupera l’importo secondo le disposizioni della legge n. 311 del 2004 sul recupero dei crediti d’imposta indebitamente fruiti. Per gli aspetti non disciplinati dal decreto si applicano le regole previste per le imposte sui redditi in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 5 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.