Cassazione Civile, Ordinanza n. 17764/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da tre procedimenti riuniti di opposizione a decreti di liquidazione dei compensi emessi dal giudice dell'esecuzione in favore di un ausiliario nominato per la direzione dei lavori nell'ambito di un'esecuzione forzata di obblighi di fare. Il tribunale, revocati i decreti, ha determinato il compenso del professionista in una somma complessiva e lo ha posto a carico dei creditori procedenti, con rimborso finale a carico della debitrice esecutata ai sensi dell'art. 614 c.p.c. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 per asserita incompetenza funzionale del giudice designato, sostenendo che la decisione spettasse al Presidente del Tribunale; 2) violazione dell'art. 170 d.P.R. 115/2002 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto che assumevano litisconsorte necessario, in quanto parte del rapporto esecutivo originario; 3) nullità del provvedimento per difetto di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestato l'operato dell'ausiliario nonostante rilievi svolti negli atti difensivi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del tribunale o della corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto, potendo essere il Presidente o un giudice da lui delegato, senza che la decisione del giudice designato sia nulla per questioni interne di distribuzione degli affari. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo la necessità di partecipazione del soggetto evocato come litisconsorte necessario, perché dalla documentazione richiamata risultava che il titolo esecutivo e il precetto riguardavano solo una delle società indicate, sicché il soggetto evocato non era parte necessaria né dell'esecuzione né dell'opposizione alla liquidazione del compenso. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui denunciava difetto assoluto di motivazione, poiché l'ordinanza soddisfaceva il minimo costituzionale; inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione istruttoria dell'operato del professionista, attività preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva delle parti intimate; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
La disciplina dell'opposizione ai decreti di liquidazione non esclude la competenza funzionale di un giudice monocratico del tribunale o della corte d'appello appartenente all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario va trattata nel rispetto del contraddittorio, ma la partecipazione è dovuta solo dei soggetti che siano effettivamente parti necessarie del rapporto processuale cui la liquidazione si riferisce.
art. 158 c.p.c.
La dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice è esclusa quando la decisione è adottata da un magistrato funzionalmente competente all'interno dello stesso ufficio giudiziario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità processuali e difetto di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione manca del tutto o non raggiunge il minimo costituzionale.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle contestazioni ritualmente introdotte, ma non è tenuto a condividere le ricostruzioni di parte se sorrette da motivazione sufficiente.
art. 614 c.p.c.
Richiamato come base per il rimborso finale delle spese/compensi nell'esecuzione per obblighi di fare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice è devoluta alla competenza funzionale di un giudice monocratico dell'ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, e non è nulla se decisa dal giudice designato anziché dal presidente, trattandosi di distribuzione interna degli affari.
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso dell'ausiliario vanno chiamati solo i soggetti che siano effettivamente parti necessarie del rapporto processuale o esecutivo da cui deriva la liquidazione; l'assenza di un soggetto non necessario non determina nullità del giudizio.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio della decisione e raggiunge il "minimo costituzionale"; non è denunciabile in cassazione una mera critica alla valutazione di merito o la richiesta di una nuova istruzione probatoria.
- In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o l'accertamento in fatto della correttezza dell'operato del professionista liquidato.
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