Ordinanza n. 107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 21095/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado; è inoltre richiamata l’autorizzazione oggetto di un accordo transattivo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Lazio e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda un’autorizzazione prevista da un accordo transattivo, il cui art. 5 aveva sottoposto l’accordo alla condizione risolutiva del rilascio dell’autorizzazione entro 150 giorni dalla sottoscrizione. La difesa erariale ha eccepito l’intervenuta scadenza di tale termine, prospettando possibili conseguenze sulla perdurante procedibilità del ricorso di primo grado. Le censure di merito non sono state esaminate in questa fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare dell’appellante. Pur rilevando che la scadenza del termine previsto dall’accordo transattivo potrebbe incidere sulla procedibilità del ricorso di primo grado, ha rinviato l’approfondimento di tale questione alla fase di merito. Ai fini cautelari ha escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo quindi insussistente uno dei presupposti necessari per concedere la sospensione richiesta. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata; la tutela è stata negata per l’insussistenza del periculum in mora.
art. 5 dell’accordo transattivo
La clausola ha previsto una condizione risolutiva collegata al rilascio dell’autorizzazione entro 150 giorni dalla sottoscrizione; la sua eventuale scadenza è stata ritenuta rilevante per la procedibilità del ricorso, ma la questione è stata riservata al merito.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone la sussistenza del periculum in mora; la sua esclusione è sufficiente a respingere la domanda cautelare senza definire le questioni di merito.
- Quando la sopravvenienza di un termine previsto da un accordo transattivo può incidere sulla procedibilità del ricorso, tale questione può essere riservata alla fase di merito se non è necessario definirla per decidere la domanda cautelare.
- La compensazione integrale delle spese della fase cautelare è ammissibile in presenza di giustificati motivi, anche quando la domanda cautelare venga respinta.
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