Sentenza del 27/06/2016 n. 4147 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Notificazione - Invalidità - Preavviso di fermo successivo - Invalidità - Estensione - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il preavviso di fermo non è stato ritenuto invalido perché si fondava anche su altre cartelle regolarmente notificate e autonomamente idonee a legittimarlo. L’irregolarità di alcune cartelle, pertanto, non incide sul provvedimento complessivo quando restano valide altre autonome ragioni giustificative.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità del preavviso di fermo amministrativo sostenendo che alcune delle cartelle di pagamento poste a suo fondamento erano state notificate irregolarmente. La questione riguardava l’eventuale estensione dell’invalidità delle cartelle al successivo preavviso di fermo.
Norme richiamate
Principio generale sull’autonoma motivazione plurima degli atti amministrativi e tributari
Allorquando un provvedimento si basa su più autonome motivazioni o cause legittimanti, la incongruenza o incostistenza di alcune di esse non determina l’invalidità.
Quando un provvedimento è sostenuto da più motivi autonomi, l’eliminazione o l’invalidità di uno di essi non comporta necessariamente l’annullamento dell’atto, se gli altri motivi sono sufficienti a sorreggerlo.
Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento
La notificazione irregolare di una cartella può impedirne l’utilizzo come autonomo fondamento della riscossione, ma non determina automaticamente l’invalidità di un successivo provvedimento che sia validamente fondato anche su altre cartelle regolarmente notificate.
Disciplina del preavviso di fermo amministrativo
Il preavviso di fermo resta legittimo quando il debito complessivo risulta sorretto da titoli validamente notificati e sufficienti a giustificare l’adozione della misura cautelare.
Massime di principio
- Se un atto amministrativo o tributario contiene più motivi autonomi, l’invalidità di uno di essi non comporta automaticamente l’annullamento dell’intero atto.
- Nel contestare un preavviso di fermo occorre verificare tutte le cartelle poste a fondamento del provvedimento: la censura può essere decisiva solo se vengono meno tutti i titoli validi, non soltanto alcuni.
- L’irregolarità della notifica di una cartella non si estende necessariamente agli atti successivi, qualora questi siano autonomamente giustificati da altre cartelle regolarmente notificate.
- Per ottenere l’annullamento del provvedimento cautelare, il contribuente deve dimostrare che le irregolarità incidono sull’intero fondamento dell’atto e non solo su una parte delle ragioni indicate.
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