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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento definitivo prot. -OMISSIS- del 25.09.2025, notificato in pari data a mezzo pec al domicilio eletto del ricorrente, a firma del Capo Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, Sezione Trattamento Economico principale, Drappello Stipendi I.S.A.F., del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza - Roma, recante: "Compenso sostitutivo per ferie non godute. Vice Brigadiere (in congedo) -OMISSIS-…Provvedimento definitivo ex art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i." , con cui è stato determinato il parziale rigetto della domanda formulata dal ricorrente intesa ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute, ovvero la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2022, 2023 e 2024 presentata in data 07.08.2024, limitatamente a n. 32 giorni relativi all'anno 2022, n. 39 giorni relativi all'anno 2023, e n. 10 giorni relativi all'anno 2024, venendo riconosciuto il diritto al pagamento sostitutivo di soli 13 giorni relativi all'anno 2024 (con nota a piè pagina di non corretta quantificazione dei giorni di licenza ordinaria spettante relativa all'anno 2024, a loro volta rideterminati in totali giorni effettivi n. 23); -della nota prot.n. -OMISSIS- del 25/09/2025, a firma del Capo Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, Sezione Trattamento Economico principale, Drappello Stipendi I.S.A.F., del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza - Roma, recante "Notifica atti. Compenso sostitutivo per ferie non godute. Vice Brigadiere (in congedo) -OMISSIS- "-OMISSIS-". Provvedimento definitivo ex art.2 della legge n.241/1990 e s.m.i." di trasmissione del suddetto provvedimento; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 09.09.2025 a firma del Capo dell'Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, Sezione Trattamento Economico principale, Drappello Stipendi I.S.A.F., del Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Guardia di Finanza -Roma, recante: "compenso sostitutivo per ferie non godute. Vice Brigadiere (in congedo) -OMISSIS- "-OMISSIS-" Comunicazione motivi ostativi, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i." (all.3); -di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare, e ove occorra, nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti, anche di data e contenuto ignoti, nella parte in cui hanno determinato l'adozione delle decisioni che in questa sede si contestano ed impugnano in toto; - nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al regolare e giusto conteggio, nonché alla effettiva liquidazione del compenso sostitutivo per ferie non godute per come dal medesimo richiesto.

Giustizia amministrativa202501387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento definitivo di parziale rigetto della domanda di monetizzazione delle ferie non godute, con riconoscimento del compenso sostitutivo per soli 13 giorni del 2024, poi rideterminati in 23 giorni effettivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento definitivo del 25 settembre 2025 con cui l'amministrazione ha parzialmente respinto la domanda di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2022, 2023 e 2024. La domanda riguardava 32 giorni relativi al 2022, 39 giorni relativi al 2023 e 10 giorni relativi al 2024; l'amministrazione ha riconosciuto il pagamento sostitutivo soltanto per 13 giorni del 2024, con successiva indicazione di una diversa quantificazione complessiva di 23 giorni effettivi. Sono stati inoltre impugnati la nota di trasmissione e notifica del provvedimento e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. È stata altresì proposta domanda di accertamento del diritto al corretto conteggio e alla liquidazione del compenso sostitutivo per tutte le ferie non godute richieste. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e a un sommario esame, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito, anche in considerazione dell'oggetto della controversia. Non ha quindi disposto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati né ha deciso nel merito la spettanza o la quantificazione del compenso sostitutivo. Ha fissato l'udienza pubblica del 18 novembre 2026 per la trattazione del ricorso e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato nel titolo del provvedimento amministrativo impugnato quale provvedimento definitivo conclusivo dell'istanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato nella comunicazione dei motivi ostativi trasmessa al ricorrente; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze di tutela possono essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione dell'atto impugnato e disporre la trattazione ravvicinata della causa nel merito.
  • La fissazione dell'udienza pubblica di merito in luogo della sospensione cautelare costituisce una misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari quando, in relazione all'oggetto della controversia e al tempo necessario per la decisione, non risulti indispensabile un'immediata sospensione dell'efficacia dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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