DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. 65
Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonchè disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge aggiorna e amplia dal 15 maggio 2025 la disciplina della ricostruzione per le alluvioni in Emilia-Romagna del settembre e ottobre 2024, coordinandola con quella degli eventi del maggio 2023. Proroga al 31 maggio 2026 le attività commissariali e introduce interventi di governance, semplificazione dei contributi, sostegno ai comuni e ai fabbricati inagibili, oltre a misure urgenti sul rischio idrogeologico. L’estratto contiene solo i primi sei articoli e si interrompe durante l’articolo 6.
Ricostruzione post-alluvione 2023-2024 e misure per i Campi Flegrei
Ricostruzione post-alluvione e coordinamento degli interventi
Il decreto-legge aggiorna la disciplina della ricostruzione dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023 e ne estende l’applicazione alle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel settembre e ottobre 2024. L’estratto disciplina l’organizzazione commissariale, il coordinamento territoriale e alcune misure di ricostruzione privata e pubblica; si interrompe nel corso dell’articolo 6.
Ambito territoriale e temporale
Dal 15 maggio 2025, le disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-duodecies del decreto-legge n. 61/2023 si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, individuati anche dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 21 settembre e 29 ottobre 2024. Restano escluse le attività di protezione civile di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del Codice della protezione civile, che proseguono secondo i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice fino al loro completamento.
Le misure di ricostruzione privata per i nuovi territori interessati sono attuate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica è destinata una quota di 100 milioni di euro per il 2027 del fondo previsto dalla legge di bilancio 2025, da ripartire secondo le modalità già stabilite dalla medesima legge.
Commissario straordinario e struttura di supporto
Il termine delle attività commissariali, già prorogato al 31 dicembre 2025, è ulteriormente esteso al 31 maggio 2026, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la struttura di supporto e per le attività del Commissario.
Entro il 20 maggio 2025, il Commissario può riorganizzare la struttura di supporto con una o più ordinanze. Gli incarichi dei responsabili e degli addetti in essere cessano alla data stabilita nell’ordinanza di riorganizzazione. La struttura riorganizzata non può superare 50 unità e comprende:
- 22 dipendenti a tempo indeterminato provenienti da pubbliche amministrazioni, inclusi due dirigenti di livello generale e cinque di livello non generale, collocati fuori ruolo, in comando, distacco o posizione analoga. Per il personale non dirigenziale sono previsti il trattamento accessorio della Presidenza del Consiglio e, se disposto, compensi per straordinario fino a 80 ore mensili effettivamente svolte. Per i dirigenti la retribuzione variabile e di risultato può arrivare al massimo a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio; gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai limiti indicati dalla norma;
- 28 dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni, inclusi tre dirigenti di livello non generale, incaricati previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e apposite convenzioni. Il compenso è definito con provvedimento commissariale; per il personale non dirigenziale lo straordinario è limitato a 80 ore mensili effettive.
È inoltre possibile nominare un vicecommissario, con compenso determinato secondo la disciplina richiamata dalla norma. Per dirigenti provenienti da regioni o enti locali collocati in aspettativa, comando o posizione analoga, il Commissario trasferisce all’ente di appartenenza le risorse relative ai contributi previdenziali, affinché siano versati alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Per favorire la continuità operativa, il Commissario può ricorrere, in alternativa alle modalità ordinarie di individuazione del personale, alle facoltà di conferimento di incarichi previste dalla normativa richiamata o concordare con le amministrazioni il trattenimento in servizio di personale entro i termini stabiliti dalla legge.
Esperti e supporto tecnico
La struttura può avvalersi dell’Unità Tecnica-Amministrativa istituita nel 2011, tramite convenzione non onerosa. Dal 15 maggio 2025 il numero massimo di esperti è incrementato di cinque unità: il compenso massimo è di 50.000 euro annui per incarico, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione, entro un limite complessivo di 200.000 euro annui.
Per problematiche specifiche localizzate, il Commissario può chiedere a ulteriori esperti qualificati approfondimenti e sopralluoghi. A questi non spetta un compenso, ma è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferimento secondo il trattamento di missione dei dirigenti statali di prima fascia, entro un limite complessivo di 200.000 euro, a carico delle risorse per il funzionamento della struttura.
Competenze, ordinanze e coordinamento regionale
Il Commissario opera in raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, quali sub-commissari, e con i capi dei dipartimenti della Protezione civile e “Casa Italia”, nell’ambito della Cabina di coordinamento. I sub-commissari partecipano alla Cabina e, nei rispettivi territori, coordinano e attuano le misure di ricostruzione privata e coordinano, monitorano e gestiscono gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica, raccordandoli con la programmazione ordinaria e straordinaria delle risorse.
Le strutture regionali forniscono il supporto necessario nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario può stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche, organismi in house, Cassa depositi e prestiti e società controllate; le convenzioni possono essere aggiornate con atti aggiuntivi per adeguarle all’estensione territoriale e alle effettive esigenze operative. Può inoltre concludere accordi con altre strutture commissariali impegnate in ricostruzioni post-emergenza, entro le risorse disponibili.
Le ordinanze commissariali sono immediatamente efficaci dalla pubblicazione sul sito istituzionale della struttura commissariale, salvo quelle soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sono previste contabilizzazioni e trasferimenti di eventuali risorse residue verso le contabilità speciali o i bilanci delle amministrazioni competenti.
Cabina di coordinamento e informazione alla popolazione
La Cabina di coordinamento è integrata dai presidenti di tutte le province interessate e da un rappresentante dei comuni per ciascun ambito provinciale, designato dall’ANCI sentite le associazioni regionali. Negli ambiti in cui il presidente della provincia non coincide con il sindaco del comune capoluogo, partecipa anche quest’ultimo. Quando i temi non hanno portata generale, l’attività della Cabina può articolarsi nei tre distinti ambiti regionali. Il Commissario può invitare, in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali o degli enti del Terzo settore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entro il 31 luglio 2025, il Commissario, d’intesa con i sub-commissari, approva un piano di comunicazione alla popolazione per diffondere la conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico e delle condizioni del territorio dopo gli interventi. Lo attuano regioni e comuni, anche con il contributo di ordini professionali tecnici, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, comitati spontanei ed enti del Terzo settore. Sono previste iniziative specifiche per cittadini, scuole e giornalisti, comprese forme di comunicazione accessibili alle persone con disabilità. Per il 2025 è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro a valere sulle risorse indicate dalla norma.
Contabilità speciali e sospensione delle azioni esecutive
Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari, sono intestate contabilità speciali dedicate. Il Commissario può trasferirvi le risorse necessarie alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, in deroga al divieto di trasferimenti tra contabilità speciali previsto dal Codice della protezione civile.
Fino alla chiusura delle contabilità speciali e comunque non oltre la cessazione delle attività commissariali, resta sospesa ogni azione esecutiva, comprese quelle disciplinate dal codice di procedura civile e dal codice del processo amministrativo; i pignoramenti notificati sono privi di effetto.
Esenzione IMU per abitazioni danneggiate
I fabbricati a uso abitativo situati nei territori colpiti in Emilia-Romagna e Toscana dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e del settembre e ottobre 2024 sono esenti dall’IMU se distrutti oppure oggetto di ordinanza di sgombero perché parzialmente o totalmente inagibili. L’esenzione decorre dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2025 e dura fino alla ricostruzione o al ripristino dell’agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025 e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di rimborso ai comuni del minor gettito, entro il limite di 255.000 euro per il 2025 e 510.000 euro per il 2026. Gli oneri sono coperti mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili richiamato dalla disposizione.
Contributi per la ricostruzione privata e semplificazioni
Il Commissario può adottare una o più ordinanze per disciplinare i contributi e le procedure di ricostruzione privata. È introdotta una tipologia di interventi e spese prestabilite per ripristinare la fruibilità di edifici residenziali e produttivi, comprese le pertinenze, che presentano danni minori; tali interventi sono soggetti a procedure particolarmente semplificate e a limiti di importo stabiliti dai provvedimenti attuativi. La relativa istanza è alternativa a quelle previste per le altre tipologie di intervento indicate dalla norma e può accompagnarsi al ritiro e alla sostituzione di domande precedenti non ancora giunte alla fase di erogazione.
Per le situazioni particolarmente complesse possono essere istituite commissioni tecniche straordinarie regionali, con rappresentanti della struttura commissariale, del sub-commissario e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali interessate. Le commissioni esaminano i casi e propongono soluzioni al Commissario, che può adottare ordinanze speciali motivate, senza superare i limiti di contenuto e importo dei contributi. I componenti non ricevono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.
Entro il 31 agosto 2025 è previsto l’aggiornamento della ricognizione dei potenziali beneficiari, per aggiornare i fabbisogni. Per immobili danneggiati più volte, se il contributo relativo agli eventi del 2023 era stato concesso ma i lavori non erano terminati al verificarsi dei nuovi danni, il procedimento precedente è concluso limitando il contributo alle opere eseguite prima del nuovo evento, previa rendicontazione delle spese e attestazione del professionista. La nuova domanda deve identificare i lavori da ripetere a causa del danno ulteriore o quelli autorizzati ma non ancora realizzati.
I contributi possono essere concessi anche ai consorzi previsti dalla normativa del 1918 per la ricostruzione delle strade vicinali. Nei casi contemplati da tale disciplina, il contributo può coprire fino al 100% dell’onere complessivo degli interventi, in deroga ai relativi limiti.
Il Commissario può inoltre promuovere, nei provvedimenti attuativi e nei bandi, misure di sostenibilità ambientale ed economia circolare coerenti con protocolli energetico-ambientali riconosciuti, senza superare le risorse complessivamente disponibili per la ricostruzione privata.
Istruttoria dei contributi e personale delle amministrazioni territoriali
Per le imprese, l’istruttoria delle domande può essere affidata a un soggetto appositamente individuato nelle strutture regionali competenti per le attività produttive e agricole. Sono previste procedure specifiche per chi ha subito danni in più comuni. Le modalità di concessione dei contributi per gli interventi con danni minori devono essere particolarmente semplificate.
Se al momento della domanda l’importo dell’eventuale risarcimento assicurativo non è ancora determinato, il richiedente deve dichiararlo e comunicare tempestivamente l’esito definitivo, anche se il risarcimento è negato. Se omette tale comunicazione e il risarcimento è stato riconosciuto, il contributo è revocato e le somme percepite devono essere restituite.
I provvedimenti attuativi possono prevedere erogazioni mediante acconti con recupero proporzionale e saldo finale non inferiore al 10% del contributo concesso. Possono inoltre disciplinare la richiesta di contributi per lavori già completati, da erogare in unica soluzione previa istruttoria e verifica del nesso causale con gli eventi calamitosi.
Le misure di rafforzamento della capacità operativa sono estese anche alle regioni e agli eventi del settembre e ottobre 2024, con durata fino al 31 dicembre 2027. Dal 15 maggio 2025 il contingente è incrementato fino a un massimo di 25 unità: un dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori. Gli oneri indicati sono pari a 730.058 euro per il 2025, 1.112.328 euro per il 2026 e 376.523 euro per il 2027, a valere sulle risorse residue previste per il contingente.
Per il personale assunto a tempo determinato dopo procedure concorsuali conformi ai principi di legge, il termine del 31 dicembre 2026 per la procedura di stabilizzazione è prorogato al 31 dicembre 2028; la procedura può essere attivata anche dall’ente presso cui il dipendente ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti. I comuni possono chiedere che il contingente assegnato, in tutto o in parte, sia reclutato dalle regioni, previo nulla osta del Commissario, con successivo distacco ai comuni mediante convenzione. L’estratto si interrompe prima della conclusione dell’articolo 6 e non consente di riportarne le ulteriori disposizioni.
Copertura finanziaria indicata nell’estratto
Gli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle modifiche alle funzioni commissariali sono quantificati in 7.525.000 euro per il 2026 e compensati mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Per l’esenzione IMU sono previsti limiti di spesa pari a 255.000 euro nel 2025 e 510.000 euro nel 2026.
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