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Ordinanza

Ordinanza n. 711/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 295; - della revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del Nulla Osta stesso.

Giustizia amministrativa202503038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka e presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka, chiedendo altresì l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ove illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del nulla osta. Il ricorso è stato notificato soltanto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il TAR ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell'Interno, cui è riferibile il provvedimento presupposto concernente il nulla osta, e ha sottoposto la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta subordinata di rimessione in termini, ritenendo sussistente una oggettiva complessità della materia. Ha quindi assegnato al ricorrente trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, per notificare il ricorso introduttivo e la stessa ordinanza al Ministero dell'Interno. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 per la prosecuzione. L'ordinanza non ha deciso nel merito la legittimità del diniego del visto o della revoca del nulla osta.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, ove rilevi d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione non previamente trattata dalle parti, di sottoporla al contraddittorio prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro il diniego di un visto d'ingresso impugna anche un provvedimento presupposto riconducibile a un'amministrazione diversa da quella cui il ricorso è stato notificato, il giudice può rilevare d'ufficio la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministrazione pretermessa, sottoponendo previamente la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • In presenza di oggettiva complessità della materia, il giudice amministrativo può rimettere in termini il ricorrente per la notificazione del ricorso introduttivo e del provvedimento giudiziale all'amministrazione necessaria al corretto instaurarsi del contraddittorio, assegnando un termine perentorio e rinviando la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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