Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00402/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la cancellazione della segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo l'illegittimità della segnalazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione valorizzando, ai fini della sussistenza dei presupposti della segnalazione, numerosi elementi: tredici protesti cambiari per complessivi euro 102.500, la rilevante esposizione debitoria verso la banca, l'ulteriore debitoria verso il ceto bancario, il superamento dei limiti in alcuni affidamenti e l'incidenza di ipoteche sull'intero patrimonio immobiliare. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, con un primo motivo, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la complessiva situazione economico-finanziaria della cliente, la carenza di istruttoria della banca sulla capacità di reddito dell'impresa e il carattere autoliquidante di parte dell'esposizione; con un secondo motivo deduceva violazione dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., lamentando che l'esposizione debitoria fosse stata considerata senza adeguata considerazione della natura composita delle linee di credito, in particolare delle anticipazioni Ri.Ba. autoliquidanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura, formalmente prospettata come violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2727-2729 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello e a lamentare una diversa lettura del materiale probatorio. Ha osservato che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la decisione di rigetto della domanda escludeva già il vizio di omessa pronuncia; parimenti, non era configurabile violazione dell'art. 115 c.p.c. perché il giudice di merito aveva semplicemente attribuito diverso peso alle prove ritualmente acquisite. Quanto al ricorso alle presunzioni, la Corte ha ribadito che l'apprezzamento sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivato. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché volto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e perché la censura di insufficienza motivazionale non è più consentita nel vigente art. 360, n. 5, c.p.c., salvo l'omesso esame di un fatto decisivo o le gravi anomalie motivazionali, qui escluse. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al giudice di attribuire un bene diverso da quello domandato o di introdurre nel processo un titolo nuovo; il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti comunque il rigetto della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando si contesti soltanto la diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono essere utilizzate dal giudice di merito per desumere un fatto ignoto da fatti noti, ma la valutazione dell'esistenza dei presupposti presuntivi è riservata al merito e non è riesaminabile in cassazione se logicamente motivata.

  • artt. 2728-2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi sono oggetto di apprezzamento del giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Il vizio processuale non può essere usato per ottenere un riesame del merito o della valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione né il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice rigetta integralmente la domanda, anche se non affronta espressamente ogni singolo argomento difensivo.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede l'allegazione che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte nel processo; non è sufficiente contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • L'apprezzamento della ricorrenza dei requisiti delle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è affetta da anomalia rilevante.
  • Nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Nelle controversie sulla legittimità della segnalazione a Centrale Rischi, la verifica della sussistenza dei presupposti fattuali dell'insolvenza o sofferenza è tipicamente questione di merito, sottratta al riesame di legittimità se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.