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Provvedimento

Provvedimento del 26/02/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva nuove avvertenze per le cartelle di pagamento relative ai ruoli formati dall’Agenzia delle Dogane, adeguando il foglio informativo al mutato assetto normativo sulla dilazione di pagamento e sulle indicazioni da fornire al contribuente. Allega inoltre istruzioni operative su ricorso, costituzione in giudizio, sospensione e rateazione per i ruoli doganali.

Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento per i ruoli dell’Agenzia delle Dogane

Modifiche al modello della cartella di pagamento per i ruoli dell’Agenzia delle Dogane

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 2009/26176 del 26 febbraio 2009, interviene sul modello della cartella di pagamento ai sensi dell’articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. In particolare, approva le avvertenze contenute nell’allegato n. 1, relative ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane, aggiornandole al quadro normativo vigente.

Finalità dell’intervento

L’atto precisa che la cartella di pagamento deve essere redatta secondo il modello approvato dal Ministero delle finanze. La necessità di aggiornamento deriva soprattutto dalla modifica introdotta dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che attribuisce all’agente della riscossione, e non più all’ufficio, la competenza a concedere la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il provvedimento chiarisce inoltre che tali disposizioni si applicano anche ai ruoli formati dall’Agenzia delle Dogane, compresi i casi in cui le somme iscritte a ruolo siano costituite da dazi doganali qualificati come risorse proprie della Comunità europea. Per questo il foglio avvertenze viene reso conforme al nuovo assetto normativo.

Pubblicazione e riferimenti normativi

È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tra i riferimenti normativi richiamati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, comma 1, 62, commi 1 e 2, e 68, comma 1;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 4;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma 2, lettere a), b), c);
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, articoli 19 e 25;
  • decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, articolo 36, comma 2-bis, lettera a);
  • ulteriori decreti e provvedimenti precedenti sul modello della cartella di pagamento.

Avvertenze per i ruoli emessi dall’Agenzia delle Dogane: ricorso

L’allegato contiene istruzioni pratiche per il contribuente che intenda contestare la cartella di pagamento relativa a ruoli emessi dall’Agenzia delle Dogane.

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica della cartella; i termini sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno per il periodo feriale.

Se prima della cartella il contribuente ha già ricevuto un atto di accertamento o un invito al pagamento, il ruolo e/o la cartella possono essere contestati solo per vizi propri. Tra gli esempi indicati figurano l’errata indicazione degli importi o la notifica irregolare.

A chi va presentato il ricorso

Il ricorso deve essere:

  • intestato alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ossia quella nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio doganale che ha emesso il ruolo;
  • notificato all’Ufficio doganale che ha emesso il ruolo, mediante spedizione senza busta per raccomandata con avviso di ricevimento, tramite Ufficiale giudiziario oppure mediante consegna diretta all’impiegato addetto con rilascio di ricevuta.

Contenuto del ricorso e assistenza tecnica

Nel ricorso devono essere indicati:

  • generalità del contribuente;
  • codice fiscale;
  • rappresentante legale, se il ricorrente è una società o un ente;
  • residenza, sede legale o domicilio eventualmente eletto;
  • ufficio doganale contro cui si ricorre;
  • numero della cartella;
  • motivi del ricorso;
  • conclusioni, cioè la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale.

È consigliato allegare la fotocopia integrale della cartella, dalla quale risulti la data della notifica.

Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi interessi e sanzioni, è obbligatoria l’assistenza di un difensore appartenente alle categorie previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio a pena di inammissibilità, depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale oppure inviandolo per posta raccomandata con avviso di ricevimento, senza busta.

Se il fascicolo non viene depositato nei termini, il diritto di procedere al ricorso si perde. Il fascicolo deve contenere:

  • l’originale del ricorso, se notificato tramite Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso con dichiarazione di conformità all’originale già spedito o consegnato;
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata A/R;
  • la fotocopia della cartella di pagamento.

Sospensione del pagamento

L’allegato disciplina sia la sospensione amministrativa sia quella giudiziale.

Per la sospensione amministrativa, il contribuente che propone ricorso può presentare una domanda motivata in carta semplice al Direttore del competente Ufficio delle Dogane.

Nel caso di dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, la sospensione è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia; il contribuente può chiedere l’esonero dalla garanzia se versa in gravi difficoltà economiche o sociali.

Per la sospensione giudiziale, se il pagamento può causare danni gravi e irreparabili, il contribuente può presentare una domanda motivata alla Commissione Tributaria Provinciale, insieme al ricorso o separatamente. La domanda deve essere notificata all’ufficio doganale contro cui si ricorre e depositata presso la segreteria della Commissione. La sospensione può essere concessa fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Rateazione del debito

Il contribuente può chiedere la rateazione del debito al competente agente della riscossione, secondo le modalità indicate nella sezione dedicata alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Anche in questo caso, se il pagamento riguarda dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, salvo il possibile esonero per gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

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