Cassazione Civile, Ordinanza n. 01461/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia origina da un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del Tribunale di Trani. In quel ricorso il difensore-ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata in data 4 giugno 2021, ma aveva depositato una copia della sentenza priva della relata di notificazione. La Corte di cassazione aveva quindi dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369, commi 1 e 2, n. 2, c.p.c., rilevando che la mancata produzione della relata, a fronte della dichiarazione di notifica, impediva di verificare la tempestività dell'impugnazione. Contro tale ordinanza il ricorrente proponeva revocazione ex art. 391-bis c.p.c. articolando cinque motivi: (1) mancata percezione della mancata firma digitale del cancelliere sulla sentenza d'appello e conseguente tesi della sola comunicazione via PEC del 4/6/2021; (2) erronea affermazione del mancato deposito dell'attestazione di conformità, che si assumeva invece depositata in forma cartacea; (3) asserita insussistenza dell'onere di deposito della relata perché nessuna parte avrebbe affermato la notificazione della sentenza; (4) tempestività del ricorso per essere intervenuta la pubblicazione solo il 4/6/2021 e per l'asserita impossibilità per la Corte di presumere d'ufficio la tardività senza specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.; (5) errore di fatto nella condanna ex art. 96 c.p.c., con deduzione della non retroattività delle nuove sanzioni e di vizi del contraddittorio e della temerarietà. La controparte resistiva chiedeva il rigetto/inammissibilità della revocazione e, a propria volta, domandava la condanna ex art. 96 c.p.c., poi non accolta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e cinque i motivi di revocazione. Ha affermato, quanto al primo, che non vi era errore di percezione, poiché la precedente ordinanza aveva già preso atto della dedotta mancata firma digitale del cancelliere ma aveva valorizzato la copia della sentenza recante i dati esterni di pubblicazione. Quanto al secondo, ha escluso la decisività dell'asserito errore relativo al deposito dell'attestazione di conformità, perché la ratio decidendi dell'improcedibilità non era quella, bensì l'omesso deposito della relata di notificazione a fronte della dichiarazione del ricorrente di avvenuta notifica. Quanto al terzo, ha osservato che non sussisteva errore percettivo ma una diversa valutazione del ricorrente rispetto al testo del suo stesso ricorso, nel quale la notificazione era stata espressamente allegata; da ciò derivava l'onere di depositare la sentenza con relata, e la dichiarazione non poteva essere revocata o corretta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il profilo sulla data di pubblicazione non integrava errore revocatorio e quello sull'art. 115 c.p.c. non coglieva la ratio, essendo la decisione fondata sull'improcedibilità per mancata verifica della tempestività, non su una presunzione di tardività. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché le questioni sulla retroattività delle sanzioni e sull'art. 96 c.p.c. attenevano all'interpretazione/applicazione della norma processuale e non a errore di fatto revocatorio; inoltre la Corte ha richiamato la possibilità di contraddittorio mediante istanza di decisione e memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. La Corte ha infine rigettato la richiesta della controparte di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ha posto le spese del giudizio di revocazione a carico del ricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente che dichiari la notificazione della sentenza impugnata è onerato del deposito della copia della sentenza munita della relata di notificazione; in mancanza, la Corte non può verificare la tempestività del ricorso e può dichiararlo improcedibile.
La revocazione contro ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti propri di tale rimedio; non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o la ricostruzione della ratio decidendi.
Le questioni sull'applicazione delle sanzioni processuali ex art. 96 c.p.c. non integrano errore di fatto revocatorio; la Corte richiama inoltre che l'esito conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può costituire indice di colpa grave.
La disciplina del procedimento camerale è richiamata quale base della proposta decisionale cui l'esito del giudizio è risultato conforme.
La parte ha potuto interloquire mediante istanza di decisione e memorie, cosicché non è ravvisabile un vulnus al contraddittorio sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
La censura non è stata ritenuta pertinente, perché la decisione non si fondava su una presunzione di tardività ma sull'improcedibilità derivante dall'impossibilità di verificare la tempestività in assenza della relata di notifica.
art. 25, comma 2, Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere la non retroattività di sanzioni processuali qualificate come punitive; la Corte ritiene la questione non decisiva ai fini dell'errore revocatorio.
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Richiamato in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente per lamentare una lesione del contraddittorio sulla condanna ex art. 96 c.p.c.; la Corte esclude il vizio.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. richiede un fatto storico non discusso e decisivo: se il fatto asseritamente percepito in modo errato non è decisivo rispetto alla ratio della decisione, la revocazione è inammissibile.
- Quando il ricorrente in cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si auto-vincola all'onere di depositarne copia con relata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; tale onere non è eludibile né correggibile con una successiva revoca della dichiarazione.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non equivale a una presunzione di tardività del ricorso, ma deriva dall'impossibilità per la Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione.
- La revocazione non può essere usata per contestare l'interpretazione di norme processuali o la valutazione giuridica sulla disciplina delle sanzioni, poiché tali doglianze esulano dall'errore di fatto revocatorio.
- Nel procedimento camerale in cassazione, la conformità dell'esito alla proposta decisoria può integrare un indice di colpa grave ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., e il contraddittorio può ritenersi assicurato dalle facoltà difensive previste dal rito camerale.
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