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Circolare

Circolare numero 44 del 18-02-2015

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (FEDERAZIENDE) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIENDE per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate modalità di riscossione e riversamento delle somme, costi del servizio, clausole di salvaguardia e protezione dei dati personali, durata della convenzione e facoltà di recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili e operative per le strutture INPS, con l’attribuzione del codice causale W270 e l’istituzione di specifici conti di gestione, oltre agli adempimenti di rendicontazione annuale verso l’associazione.

Convenzione INPS-FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’associazione. Il documento disciplina il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS, i costi del servizio, le modalità di riversamento delle somme, le tutele dell’Istituto, la durata del rapporto convenzionale e le istruzioni contabili da applicare dalle strutture territoriali.

Ambito della convenzione e presupposti normativi

La convenzione è stata stipulata il 28 novembre 2014 ed è stata approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311 e riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte a FEDERAZIENDE.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS unitamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non impone all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale soltanto l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione a tali versamenti.

Costi del servizio e riparto delle somme

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame il costo è fissato in euro 0,17 per ogni UNIEMENS a titolo di contributi per assistenza contrattuale.

La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto all’associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione stessa. Restano a carico dell’associazione, oltre ai costi del servizio, tutti gli altri oneri inerenti alla convenzione, compresi quelli fiscali.

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi, al netto dei costi per il servizio di riscossione, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Se l’importo dell’acconto periodico dovuto è inferiore a euro 50,00, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a euro 50,00.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e controversie

L’INPS viene esonerato, e l’associazione lo riconosce espressamente, da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque, in relazione all’applicazione della convenzione. L’esonero riguarda anche i casi di pignoramento presso terzi eseguiti da creditori dell’associazione o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se i pignoramenti erano già in corso o eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie inerenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione; la quantificazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti richiesti dalla legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salvo il recesso unilaterale dell’Istituto nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo, recesso e obblighi informativi

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in mancanza di richiesta la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione a supporto. Viene inoltre comunicato che la sede di FEDERAZIENDE è in via Firenze, 53 – 73041 Carmiano (LE).

Istruzioni contabili e codice UNIEMENS W270

Per l’esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS viene attribuito alle imprese aderenti il codice di nuova istituzione "W270". Nel flusso, le imprese devono validare il nuovo codice causale "W270", avente il significato di "Ass. Contr. Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (FEDERAZIENDE)", unitamente al relativo elemento previsto dalle istruzioni operative.

I contributi evidenziati con il codice W270 sono imputati al conto GPA25453. Contestualmente la procedura registra la scrittura in partita doppia GPA35453 a GPA11453 per un importo pari a quello rilevato in avere sul conto GPA25453. I saldi dei conti GPA25453 e GPA35453 devono concordare costantemente; per garantire tale concordanza, nonché quella tra contabilità e somme derivanti dalla ripartizione delle denunce contributive ricevute via UNIEMENS, i conti GPA25453 e GPA35453 devono essere movimentati con codice documento "95" esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Operazioni delle sedi, versamenti e rendicontazione

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in tre copie: una per le imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una da inviare all’ufficio competente per la contabilità della sede; una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11453, con addebito delle somme da trattenere per rimborso spese sul conto GPA24042 e dell’eventuale imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11453 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio mediante la specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere all’associazione un rendiconto contenente l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, l’ammontare delle somme corrisposte e l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. L’allegato n. 2 riporta i conti GPA11453, GPA25453 e GPA35453 di nuova istituzione.

Punti principali

Convenzione e ambito di applicazione

In data 28 novembre 2014 INPS e Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (FEDERAZIENDE) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione riguarda i contributi dovuti dalle imprese iscritte all’associazione e avviene in favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi.

Modalità di riscossione e natura del contributo

L’INPS riscuote tali contributi congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’Istituto di esazione coattiva. L’INPS considera versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS; se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. Non sono previsti interventi diretti o controlli dell’Istituto sui datori di lavoro in relazione a tali versamenti.

Costi del servizio e riversamento delle somme

Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per ogni UNIEMENS è previsto un costo pari a euro 0,17 a titolo di contributi per assistenza contrattuale. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione. L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo all’elaborazione dell’UNIEMENS; se l’acconto periodico è inferiore a euro 50, le somme restano accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a euro 50.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque altro per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione. L’esonero riguarda anche i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti associativi, con quantificazione secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati e durata della convenzione

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salvo il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni contabili e codice UNIEMENS

Alle imprese aderenti viene attribuito il codice di nuova istituzione W270. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale W270, con significato di "Ass. Contr. Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (FEDERAZIENDE)" e il relativo elemento previsto dalle istruzioni. I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25453; per rilevare il debito verso FEDERAZIENDE la procedura registra la scrittura in partita doppia GPA35453 a GPA11453 per importo pari a quello iscritto in avere sul conto GPA25453. I saldi dei conti GPA25453 e GPA35453 devono concordare costantemente e devono essere movimentati con codice documento 95 soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Reportistica, versamenti e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica della procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una da inviare all’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11453, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e dell’eventuale imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11453 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere alla Confederazione un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte, delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. L’allegato n. 2 riporta i conti di nuova istituzione GPA11453, GPA25453 e GPA35453.

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