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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7392/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 15.2.2016 per assenza ingiustificata dal lavoro in relazione al mancato insediamento presso il CMP di Torino dopo trasferimento; la ricorrente denunciava vizi procedurali (tardività della contestazione disciplinare e omissione del contraddittorio/sentimento a difesa) e contestava la qualificazione del fatto (rifiuto del trasferimento vs assenza ingiustificata) nonché la legittimità/efficacia dell'accordo sindacale e la ripartizione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto illegittimo il licenziamento sotto il profilo procedurale ma applicabile la tutela indennitaria ex art. 18, comma 6, della legge n. 300/1970 (indennità risarcitoria pari a sei mensilità già disposta in sede di merito). La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di cassazione proposti dalla ricorrente e ha condannato la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore di Poste Italiane.

Norme richiamate

  • legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18

    La Corte ha applicato il comma 6 (modificato dalla legge n. 92/2012) ritenendo che la violazione procedurale consistente nell'omissione del pieno contraddittorio/diritto di difesa giustifichi l'applicazione della tutela indennitaria (e non la reintegrazione automatica prevista dai commi 1 o, in casi diversi, dai commi 4-5).

  • legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 7

    L'obbligo per il datore di lavoro di sentire il lavoratore a difesa è considerato requisito procedurale essenziale: la sua violazione integra la fattispecie che fa operare la tutela prevista dall'art. 18, comma 6.

  • CCNL Poste 14.4.2011, art. 54 co. 5 (lett. c) e (lett. e))

    La censura sulla violazione di norme contrattuali concernenti la contestazione disciplinare è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse o non decisiva; la Corte non ha ritenuto che dalla diversità nella qualificazione dell'addebito scaturisse la nullità automatica della sanzione espulsiva.

  • Accordo sindacale 14.2.2014

    La Corte ha ritenuto che la procedura prevista dall'accordo era stata rispettata (riallocazione temporanea, audizione successiva, trasferimento per mancanza di posti) e che questioni sulla sua validità soggettiva non erano decisive per il giudizio sul licenziamento.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e 92

    Riguardo alle spese di lite la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza della ricorrente: la compensazione parziale delle spese è esercizio discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione.

  • Codice civile, art. 2103

    Sull'eventuale illegittimità del trasferimento la Corte ha ricordato che l'inadempimento datoriale non giustifica automaticamente il rifiuto della prestazione; occorre valutare le circostanze concrete e la buona fede.

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ritenuti sussistenti i presupposti processuali per l'eventuale ulteriore versamento in relazione al contributo unificato, come indicato nel dispositivo.

Massime di principio

  • La mancata concessione del contraddittorio o l'omissione di un effettivo diritto di difesa nel procedimento disciplinare può non comportare la reintegrazione automatica del lavoratore: spesso si applica la tutela indennitaria ex art. 18, comma 6, salvo che sussistano i presupposti per la reintegrazione (commi 1, 4 o 5).
  • La tardività della contestazione disciplinare può essere giustificata in grandi e complesse organizzazioni; ritardi inferiori a circa tre mesi possono essere ritenuti legittimi se adeguatamente motivati dal datore di lavoro.
  • La diversa qualificazione dell'addebito (es. rifiuto del trasferimento vs assenza ingiustificata) non determina automaticamente la nullità della sanzione espulsiva: conta l'effettiva lesione del diritto di difesa e il complesso delle circostanze concrete.
  • La legittimità di un trasferimento va valutata separatamente; anche se il trasferimento fosse adottato in violazione formale dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore non è automaticamente giustificato e va valutato alla luce della buona fede e delle specifiche condizioni del caso.
  • Le questioni procedurali e probatorie già decise con giudicato interno non possono essere riesaminate in cassazione se non ricorrono i presupposti di legge; il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse su questioni non decise in senso sfavorevole al ricorrente.

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