Messaggio numero 3058 del 09-08-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina gli adempimenti contributivi, informativi e contabili per le imprese del settore call-center ammesse al trattamento di sostegno al reddito ex art. 44, comma 7, D.lgs. 148/2015, finanziato per il 2019 dall’art. 26-sexies del D.L. 4/2019. Vengono indicati l’uso temporaneo della CIG Aggregata e, per i periodi decorrenti da novembre 2019, del sistema Ticket, oltre alle modalità di esposizione in Uniemens dei codici G807, GF07 ed E405 e ai nuovi conti GAU30199 e GAU21199.
Chiarimenti su CIGD per call-center, contributo addizionale e istruzioni Uniemens/contabili
Chiarimenti su CIGD, contributo addizionale e contabilizzazione per i call-center
Il documento fornisce istruzioni operative e contabili per le imprese del settore dei call-center ammesse alle misure di sostegno del reddito previste dall’art. 44, comma 7, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Le indicazioni riguardano il finanziamento per l’anno 2019 introdotto dall’art. 26-sexies del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché gli obblighi contributivi, le modalità di gestione delle autorizzazioni e la contabilizzazione degli oneri.
Premessa normativa e ambito di applicazione
Le misure in esame prevedono l’erogazione, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call-center, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Tali misure sono concesse sulla base di specifici decreti ministeriali. Il documento chiarisce che, per assicurare il monitoraggio della spesa e della contribuzione figurativa, le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, in corso di implementazione.
Gestione delle autorizzazioni e regime transitorio
In attesa della definizione delle modifiche procedurali necessarie, le imprese continuano ad avvalersi del sistema della “CIG Aggregata” per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD con inizio non successivo al 31 ottobre 2019.
Per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019, e censiti dall’Istituto con apposito codice intervento, i datori di lavoro devono invece utilizzare le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale tramite il sistema “Ticket”. Il documento rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni di dettaglio.
Contributo addizionale
Ai sensi dell’art. 4 del D.I. n. 22763/2015, che reca le disposizioni attuative della misura, alle imprese ammesse al trattamento è posto a carico un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del D.lgs. n. 148/2015. Il contributo decorre dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale ed è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non prestate, cioè sulla cosiddetta retribuzione persa.
Per la determinazione dell’obbligo di versamento e della relativa misura si applicano le regole del D.lgs. n. 148/2015, richiamate anche dalla circolare n. 9/2017. La misura varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nel quinquennio mobile.
Ai fini del superamento delle soglie di 52 e 104 settimane, che determinano l’aumento dell’aliquota del contributo addizionale, devono essere computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali l’istanza sia stata presentata dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015, anche se riferiti a eventi anteriori. Non sono invece computati, per tale finalità, i periodi successivi al 24 settembre 2015 se indicati in domande presentate prima di quella data.
Trattamento di fine rapporto
In linea con quanto chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 31/2015, le quote di trattamento di fine rapporto maturate sulla retribuzione persa a seguito della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro restano a carico del datore di lavoro.
Ne consegue che le aziende soggette all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria devono versare anche le quote di TFR maturate durante i periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 44, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015.
Flusso di gestione delle autorizzazioni “CIGD Aggregata”
Le strutture territorialmente competenti, nell’emettere le autorizzazioni, seguono la procedura già in uso per i decreti di cassa integrazione in deroga emanati dal Ministero del Lavoro sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa per le aziende cosiddette “plurilocalizzate”.
I decreti di concessione sono inseriti nel “Sistema UNICO” con un codice di sette cifre, formato da:
- prime due cifre corrispondenti all’anno di emanazione;
- restanti cinque cifre corrispondenti al numero di protocollo.
La precisazione è motivata dal fatto che tali decreti sono emanati da una divisione ministeriale diversa e non seguono la numerazione prevista per i decreti di CIGS.
Modalità Uniemens di esposizione di conguaglio e contributo addizionale
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono valorizzare:
- nell’elemento
DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre, il codice causaleG807, con significato di “Conguaglio CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019”; - nell’elemento
DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGSDatiStat, il codice causaleGF07, con significato di “Lavoratore Call-Center in CIGD art. 26-sexies della legge 26/2019”.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro devono valorizzare il codice causale E405, con significato di “Versamento contrib. Addiz. Su CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019”.
Istruzioni contabili e nuovi conti
L’indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti dalle imprese call-center è posta a carico dello Stato, che ha stanziato uno specifico finanziamento per il 2019 con l’art. 26-sexies del D.L. n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019.
La rilevazione contabile dell’onere e della relativa contribuzione addizionale è attribuita alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario). Vengono istituiti due nuovi conti:
GAU30199, per rilevare l’onere relativo all’indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti delle imprese call-center ammesse a conguaglio, in riferimento all’art. 44, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015 e all’art. 26-sexies della legge n. 26/2019;GAU21199, per rilevare la contribuzione addizionale sull’indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti delle imprese call-center, in riferimento all’art. 4 del D.I. 12 novembre 2015, n. 22763, e all’art. 5 del D.lgs. n. 148/2015.
La procedura di ripartizione contabile “DM” attribuirà al conto GAU30199 gli importi conguagliati con il codice G807 e al conto GAU21199 gli importi valorizzati con il codice E405.
Rapporti finanziari con lo Stato
I rapporti finanziari con lo Stato, finalizzati al rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa, sono curati direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 1 sono riportate le variazioni apportate al piano dei conti.
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