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Messaggio

Messaggio numero 3025 del 07-08-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina i controlli e le modalità operative per le aziende che hanno versato quote di TFR al Fondo di Tesoreria senza i presupposti dell’obbligo contributivo, distinguendo i casi di regolarità o irregolarità contributiva, la presenza o meno del codice autorizzazione 1R e l’attribuzione del codice 7W. Vengono inoltre fissate le procedure per rimborsi, conguagli, pagamenti diretti, verifiche documentali, termini di presentazione e casi particolari connessi a trasferimenti d’azienda e incapienza contributiva.

Gestione delle quote TFR al Fondo di Tesoreria e rimborsi/pagamenti diretti

Gestione delle quote TFR al Fondo di Tesoreria e verifiche sui requisiti contributivi

Il documento illustra le modalità di gestione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria da parte di datori di lavoro del settore privato, con particolare attenzione alle aziende che non avevano il requisito dimensionale per l’obbligo contributivo. Vengono disciplinati i controlli preliminari, gli effetti della regolarità o irregolarità contributiva, la revoca o attribuzione dei codici di autorizzazione e le procedure per rimborso o pagamento diretto delle prestazioni.

Quadro normativo e criteri per l’obbligo di versamento

L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria discende dall’articolo 1, comma 5, del decreto interministeriale 30 gennaio 2007, attuativo dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006. L’obbligo riguarda i datori di lavoro privati con almeno 50 addetti per le quote di TFR maturate dai dipendenti e mantenute nel regime di cui all’articolo 2120 c.c., quando non destinate alla previdenza complementare ai sensi del D.lgs n. 252/2005.

Ai fini del requisito dimensionale:

  • per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, si considera la media annuale dei lavoratori in forza al 31 dicembre 2006;
  • per le aziende iniziate dopo tale data, si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di avvio attività, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre oppure, se inferiore, il minor periodo di attività.

Il calcolo tiene conto dell’intera struttura aziendale, riferita al codice fiscale dell’azienda, e delle caratteristiche dei rapporti di lavoro, ad esempio il part-time. Una volta determinata la media annua utile, il requisito si cristallizza e le variazioni successive del numero degli addetti non incidono sull’obbligo di versamento, né in diminuzione sotto i 50 né in aumento oltre tale soglia.

Codici di autorizzazione 1R e 7W

La circolare n. 70/2007 ha introdotto il codice di autorizzazione "1R", inizialmente con il significato di "Azienda con almeno 50 addetti". Successivamente, con il messaggio n. 6509/2014, il codice ha assunto il significato di "azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria". Il messaggio n. 2078/2016 ha poi inibito la trasmissione di denunce Uniemens con versamenti al Fondo di Tesoreria in assenza del C.A. "1R".

A seguito dei controlli automatizzati dell’Istituto, sono emerse aziende che, pur non avendo il requisito dimensionale, avevano comunque dichiarato e versato quote di TFR al Fondo. Le casistiche considerate sono due:

  • aziende correttamente prive del codice 1R;
  • aziende in possesso del codice 1R pur non avendo il requisito dimensionale.

Per le aziende risultate regolari e, in determinate condizioni, per quelle prive di 1R o con 1R revocato, le Strutture territoriali attribuiscono il codice "7W", con significato diverso a seconda dei casi:

  • "Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria";
  • "Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il versamento al Fondo di Tesoreria".

Controlli preliminari sulle matricole interessate

Le Strutture territoriali ricevono elenchi di matricole aziendali interessate e devono svolgere una verifica preliminare per accertare se i lavoratori con codice di assunzione "2T" siano effettivamente dipendenti provenienti da aziende soggette all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria. Il codice "2T" identifica il passaggio senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda o di ramo, cessione individuale di contratto o passaggio diretto nell’ambito di gruppi di imprese con cambio di soggetto giuridico.

Il solo codice 2T non è sufficiente a fondare l’obbligo del nuovo datore di lavoro: occorre verificare che il lavoratore sia stato ceduto da azienda tenuta al contributo e che sia stata rispettata la scelta di destinazione del TFR effettuata dal lavoratore.

Completate le verifiche, le Strutture territoriali:

  • revocano eventualmente il C.A. "1R";
  • attivano la procedura "Durc on line" per verificare la regolarità contributiva.

Aziende in regolarità contributiva

Per le aziende risultate regolari, la gestione varia in base alla presenza o meno del C.A. "1R".

Aziende in possesso del C.A. 1R

Se l’azienda è in possesso del C.A. 1R e ha esposto quote di TFR al Fondo anche per lavoratori diversi dai "dipendenti 2T Tesoreria", le Strutture territoriali, verificata la regolarità tramite Durc on line, attribuiscono il C.A. "7W" con decorrenza dal mese corrispondente alla data del Durc.

Per i lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo:

  • l’azienda può effettuare i normali versamenti e/o conguagli sui versamenti al Fondo di Tesoreria, nel rispetto della capienza della denuncia mensile;
  • le aziende sospese o cessate che abbiano erogato anticipazioni o liquidazioni senza conguaglio possono trasmettere i flussi di regolarizzazione secondo l’Allegato A;
  • la regolarizzazione richiede anche una dichiarazione del rappresentante legale, con elenco dei lavoratori, importi erogati, data di erogazione, documentazione di pagamento e copia della busta paga.

Le Strutture territoriali devono controllare:

  • la presenza del trasferimento d’azienda o cessione di contratto tramite le Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro;
  • la presenza del C.A. 1R nell’anagrafica dell’azienda di provenienza;
  • la corretta esposizione del codice 2T e dei relativi elementi Uniemens;
  • il corretto aggiornamento della posizione del lavoratore prima della conferma della proposta Vig, con riscontro degli importi nella "Visualizzazione estratto conto di Tesoreria".

Le proposte Vig sono accettabili solo se gli elementi richiesti sono tutti presenti. Per lavoratori cessati ex articoli 1406 o 2112 c.c., le proposte Vig sono accolte solo se riferite ad anticipazioni; per le liquidazioni occorre provare i presupposti del messaggio n. 17020/2012, par. 5.1, oppure, nel caso dell’articolo 1406 c.c., che l’azienda cedente fosse tenuta a corrispondere il TFR maturato fino alla cessione.

Il credito rimborsabile, al netto dell’esposizione debitoria, non produce interessi per i periodi antecedenti la domanda.

Per i lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo:

  • l’azienda deve presentare domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria, indipendentemente dalla capienza contributiva;
  • per importi già anticipati o liquidati prima dell’assegnazione del C.A. 7W e non conguagliati, l’azienda presenta domanda di rimborso via cassetto bidirezionale con la documentazione prevista;
  • la Struttura territoriale, verificato l’aggiornamento dell’estratto lavoratore, acquisisce un flusso di regolarizzazione interna "AS" con codice causale "DA02" ("Recupero Anticipazione/Liquidazione TFR");
  • le modalità di compilazione dei flussi sono riportate nell’Allegato B.

Aziende prive di C.A. 1R o con C.A. 1R revocato

Le aziende prive di C.A. 1R o con C.A. 1R revocato sono comunque sottoposte a verifica di regolarità contributiva tramite Durc on line. Se risultano regolari, le Strutture territoriali attribuiscono il C.A. "7W" con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del mese corrispondente al Durc.

Dopo l’attribuzione del codice:

  • il TFR maturato dal primo mese di versamento fino al mese precedente l’assegnazione del 7W resta accantonato al Fondo di Tesoreria;
  • l’azienda può chiedere il pagamento diretto delle quote al ricorrere dei requisiti di legge;
  • per importi anticipati o liquidati prima dell’assegnazione del 7W e non conguagliati, può essere presentata domanda di rimborso con la documentazione prevista, sempre tramite cassetto bidirezionale;
  • anche in questo caso la Struttura territoriale procede con flusso interno "AS" e causale "DA02".

Le domande riguardanti lavoratori cessati ex articoli 1406 o 2112 c.c. sono accolte solo per anticipazioni; le liquidazioni sono accolte solo alle condizioni richiamate sopra. Anche qui il credito non produce interessi per il periodo anteriore alla domanda.

Aziende prive di regolarità contributiva

Se la verifica Durc on line ha esito negativo, la gestione cambia a seconda del possesso del C.A. 1R.

Aziende in possesso del C.A. 1R

Per i lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo, l’azienda resta comunque obbligata ai versamenti e conguagli sul flusso Uniemens corrente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2007. Le aziende sospese o cessate possono recuperare anticipazioni o liquidazioni già erogate mediante flussi di regolarizzazione.

Per i lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo, le quote versate al Fondo devono essere restituite secondo le regole ordinarie del rimborso. Le Strutture territoriali comunicano l’esito negativo della verifica e l’indicazione del protocollo, segnalando la possibilità di domanda di rimborso per i lavoratori non assunti con codice 2T.

L’azienda deve inoltre informare i lavoratori che le quote maturate dalla data di assunzione e mantenute nel regime dell’art. 2120 c.c. sono accantonate presso il datore di lavoro.

Per ottenere il rimborso, l’azienda deve:

  • trasmettere una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante (Allegato D), con elenco lavoratori, importi da recuperare ed eventuali importi già erogati, con prova dell’avvenuto pagamento;
  • attestare di aver comunicato ai lavoratori la collocazione del TFR presso il datore di lavoro;
  • inviare flussi di regolarizzazione dal primo mese di esposizione per recuperare quote, misure compensative e imposta sostitutiva indebitamente fruite, oltre a sistemare gli estratti conto di Tesoreria.

I flussi devono coprire tutti i mesi interessati secondo l’Allegato A. Le Strutture territoriali verificano documentazione, coerenza degli importi e saldo dell’estratto lavoratore; l’importo rimborsabile non può superare il saldo dell’estratto e non sono rimborsabili gli importi di rivalutazione. Prima della liquidazione va effettuata anche l’interrogazione delle banche dati dell’Agente della Riscossione, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006 e modificato dalla legge n. 205/2017.

Aziende senza C.A. 1R o con C.A. 1R revocato

Le Strutture territoriali comunicano alle aziende la possibilità di presentare domanda di rimborso per le quote versate in assenza di obbligo contributivo. Inoltre, trasmettono all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali delle aziende prive del C.A. 1R o con C.A. 1R revocato, per gli adempimenti di competenza relativi all’art. 10, comma 1, del D.lgs n. 252/2005.

In ogni caso, la gestione delle quote già versate al Fondo segue le regole indicate per i rimborsi delle aziende irregolari con C.A. 1R.

Rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza

Il documento affronta anche il caso di aziende obbligate al Fondo di Tesoreria e regolarmente munite di C.A. 1R che abbiano erogato il TFR oltre il limite della capienza, in difformità all’art. 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007.

La capienza deve esistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione. Se l’importo complessivo delle prestazioni di competenza del Fondo da erogare nel mese supera i contributi complessivamente dovuti con la denuncia mensile, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza; il Fondo eroga direttamente al lavoratore la quota di propria spettanza entro 30 giorni.

Le aziende che hanno già erogato prestazioni nonostante l’incapienza devono presentare domanda di rimborso entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione del messaggio. Decorso tale termine, le richieste non saranno accolte, anche se relative a crediti maturati successivamente.

La domanda va presentata tramite cassetto bidirezionale e deve contenere:

  • dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante (Allegato E);
  • dati anagrafici e codici fiscali dei lavoratori;
  • importi anticipati o liquidati;
  • data di erogazione;
  • documentazione di pagamento e copia della busta paga.

La Struttura territoriale verifica la corrispondenza tra importo richiesto, estratto conto di Tesoreria e aggiornamento delle posizioni. Se l’esito è positivo, procede d’ufficio con flusso di regolarizzazione interna "AS" e codice "DA02". Anche qui valgono le regole speciali per i rapporti cessati ex articoli 1406 o 2112 c.c. e il principio secondo cui il credito non produce interessi per i periodi antecedenti la domanda. Prima della liquidazione si effettua la consueta interrogazione delle banche dati dell’Agente della Riscossione.

Liquidazione diretta del TFR da parte dell’Istituto

Per i dipendenti delle aziende cui è stato attribuito il codice 7W, il Fondo di Tesoreria provvede, su domanda online del datore di lavoro, a erogare direttamente al lavoratore il TFR e le anticipazioni di cui all’art. 2120 c.c. per la quota maturata dal 1° gennaio 2007, oppure dalla data di inizio del rapporto se successiva, fino alla data di attribuzione del codice.

La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria resta a carico del Fondo secondo quanto previsto dall’art. 2120 c.c. e dalla circolare n. 70/2007.

Se è presente il C.A. 7W e manca il C.A. 1R, la domanda di pagamento diretto va accolta, se sussistono gli altri requisiti, indipendentemente dall’incapienza rispetto ai contributi dovuti nel mese di erogazione. Se sono presenti entrambi i codici 7W e 1R, l’azienda deve presentare due domande distinte: il pagamento diretto senza requisito di incapienza è possibile solo per i lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo.

Per i lavoratori transitati con operazione societaria da aziende con corretta attribuzione del C.A. 1R, si applicano invece le regole generali della legge n. 296/2006, previa verifica della specifica posizione lavorativa.

Infine, per le anticipazioni del TFR, il datore di lavoro deve imputare i pagamenti con questo ordine:

  • prima al TFR accantonato in azienda fino al 31 dicembre 2006;
  • poi al TFR accantonato in azienda dopo l’attribuzione del codice 7W;
  • solo in via residuale, se la somma dovuta eccede tali importi, può richiedere il pagamento diretto all’Istituto delle quote versate al Fondo di Tesoreria.

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