Ordinanza n. 57/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- - emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 2 ottobre 2025 e notificato a mani dell'interessato dalla Legione Carabinieri Lombardia-Tenenza di -OMISSIS- in data 18 ottobre 2025 - con cui è stato decretato il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno presentata dal Ricorrente in data 8 ottobre 2024 mediante kit postale n.-OMISSIS-; dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo emesso dalla Questura di Milano in data 13 maggio 2025 e notificato in data 24 maggio 2025; di ogni altro atto presupposto, collegato e connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno adottato dal Questore della Provincia di Milano, nonché avviso di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno richiesto mediante kit postale, unitamente all'avviso di avvio del procedimento e agli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato il fumus boni iuris e ha rilevato che il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 aprile 2025 per un reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, trattandosi di fattispecie per la quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p. Il provvedimento impugnato aveva inoltre dato atto dei legami familiari e affettivi del ricorrente presenti in Italia, procedendo al bilanciamento previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta perché, a un primo sommario esame, il ricorso non presenta fumus boni iuris. La condanna per un reato astrattamente ostativo costituisce un elemento contrario al rilascio del titolo ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione abbia considerato i legami familiari e affettivi del ricorrente e abbia effettuato il bilanciamento imposto dall'art. 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo. La valutazione della prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica è stata ritenuta, in questa fase, esente da vizi di manifesta illogicità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo e il relativo esame da parte del giudice.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Prevede l'ostatività al rilascio del permesso di soggiorno in presenza di determinate condanne per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone il bilanciamento tra i legami familiari e affettivi dello straniero e le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
art. 380 c.p.p.
È richiamato quale disposizione che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per la fattispecie di reato per cui il ricorrente è stato condannato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, unitamente all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno, la condanna per un reato rientrante tra quelli ostativi ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 esclude il fumus boni iuris, salvo che emergano specifici profili di illegittimità del provvedimento.
- Nel valutare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve considerare i legami familiari e affettivi dello straniero e procedere al bilanciamento previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
- La valutazione amministrativa di prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica rispetto ai legami familiari e affettivi non è manifestamente illogica quando il provvedimento dà conto di entrambi gli elementi e del bilanciamento effettuato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →