Risposta n. 245 del 13/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Studio associato - Invio telematico delle dichiarazioni e visto di conformità
Il quesito
Se un'associazione professionale mista (avvocati e commercialisti) costituita ai sensi della legge 23/11/1939 n.1815 possa essere ricompresa tra i soggetti incaricati all'invio telematico delle dichiarazioni e se i commercialisti associati, abilitati al rilascio del visto di conformità, possano utilizzare la partita IVA e l'abilitazione telematica dell'associazione; in subordine se possano usare l'abilitazione di una società di servizi di cui detengono la maggioranza e la partita IVA dell'associazione senza acquisirne una propria.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che, poiché è stata riconosciuta l'abilitazione alle associazioni multidisciplinari tra avvocati, la stessa possibilità deve estendersi alle associazioni miste avvocati-commercialisti costituite ex legge 1815; pertanto i commercialisti associati potrebbero utilizzare l'abilitazione telematica e la partita IVA dell'associazione per ottenere l'abilitazione al rilascio del visto. In alternativa, ritiene possibile l'uso dell'abilitazione della società di servizi (di cui i commercialisti detengono la maggioranza) e della partita IVA dell'associazione, nonché l'utilizzo della polizza assicurativa dello studio a copertura dell'attività di visto.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che l'associazione possa richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni, indipendentemente dalla sua composizione interna. Tuttavia l'associazione non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate se manca il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all'art.3, comma 3, lett. a) e b) del DPR n.322/1998. I commercialisti associati possono usare la partita IVA dell'associazione per l'esercizio professionale, ma non possono avvalersi dell'associazione per le attività connesse al visto (tenuta contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata) se non hanno il controllo dell'associazione; in tal caso devono avvalersi della società di servizi di cui detengono la maggioranza. Per il rilascio del visto resta necessario che il singolo professionista sia abilitato e che sussistano i requisiti (partita IVA, abilitazione telematica se prevista) e la polizza assicurativa con le caratteristiche richieste (copertura autonoma e massimale minimo).
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