Risposta n. 243 del 13/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Amministrazione istante ritiene corretta la tassazione ordinaria applicata, ritenendo il pagamento nell'anno successivo fisiologico per i tempi tecnici e richiamando prassi precedenti; segnala inoltre altro emolumento di legge corrisposto l'anno successivo per il quale non sono state contestazioni sindacali.
Trattamento fiscale delle indennità connesse a prestazioni lavorative erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa nell'anno successivo a quello di maturazione - art. 17, comma 1, lett. b), TUIR
Il quesito
Se le indennità maturate nel 2019 e corrisposte nel 2020 in esecuzione di un Accordo di contrattazione collettiva integrativa debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria (come operato dall'Amministrazione) o a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, considerato che il ritardo nella corresponsione è da ritenersi 'fisiologico'.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che il principio di cassa vale per il reddito di lavoro dipendente, ma l'art. 17, comma 1, lett. b) TUIR prevede tassazione separata per emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti se il ritardo deriva da cause giuridiche sopravvenute o da altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Il contratto collettivo è espressamente ricompreso tra le cause giuridiche: quindi le indennità 2019 erogate nel 2020 in esecuzione dell'Accordo collettivo integrativo devono essere assoggettate a tassazione separata. Diversamente, indennità la cui corresponsione posticipata è fisiologica per natura (es. previste da legge e dipendenti dalle presenze) restano soggette a tassazione ordinaria.
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