Cassazione Penale, Sentenza n. 24707/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale (per omessa tenuta della documentazione contabile negli ultimi tre anni di vita della società). La difesa deduceva che la contabilità fosse stata affidata a un commercialista che avrebbe consegnato tutta la documentazione al curatore, e che il curatore stesso avrebbe poi rinvenuto la documentazione mancante, chiedendo la riconsiderazione della responsabilità del liquidatore
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche la richiesta di rinvio collegata all'adesione all'astensione collettiva degli avvocati. Sul merito ha confermato che la Corte d'appello ha motivatamente riportato le dichiarazioni del curatore secondo cui la documentazione contabile non era stata depositata né dall'imputato né dal suo commercialista; la difesa non ha prodotto nuova evidenza o elementi che dimostrassero un'erronea rappresentazione dei fatti (violazione del principio di autosufficienza), limitandosi a rinnovare la censura di merito, il che è precluso in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Sez.5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv.284786
Principio secondo cui, in Cassazione, l'adesione dell'avvocato a un'astensione collettiva non genera di per sé diritto al rinvio dell'udienza in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale
Codice di autoregolamentazione, art. 3
L'art. 3 contempla il legittimo impedimento solo quando sia prevista la presenza dell'avvocato; se la presenza non è prevista, non può considerarsi un impedimento l'adesione all'astensione
Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333
Richiama il principio di autosufficienza dell'impugnante: chi ricorre deve fornire la compiuta rappresentazione e dimostrazione degli elementi che deduce
Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente, Rv. 236689
Ulteriore richiamo alla necessità di evidenza probatoria autosufficiente in sede di impugnazione
Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167
Occorre che l'eventuale correzione della ricostruzione giudicante sia supportata da evidenze di immediata e univoca valenza esplicativa; la mera riconsiderazione del contenuto dichiarativo non è sufficiente
Norma sostanziale: reato di bancarotta semplice documentale
La qualificazione applicata è stata la bancarotta semplice documentale per omessa tenuta della documentazione contabile; la condotta è stata ritenuta accertata sulla base delle dichiarazioni del curatore e della mancata produzione di documenti da parte dell'imputato o del suo commercialista
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione del mero apprezzamento di merito (valutazione della prova): la Corte esamina questioni di diritto e l'ammissibilità formale del ricorso; le nuove contestazioni di fatto sono inammissibili
- La parte che impugna deve rispettare il principio di autosufficienza: il ricorso deve contenere elementi e prove idonee a dimostrare l'errore del giudice di merito; non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già esaminate nei gradi precedenti
- L'adesione dell'avvocato a un'astensione collettiva non determina automaticamente il rinvio dell'udienza di cassazione; è necessaria una tempestiva e formale richiesta quando è prevista la discussione orale
- Se il giudice di merito registra dichiarazioni probatorie chiare (es. del curatore) sull'omesso deposito di documentazione, e non emergono elementi concreti che dimostrino il contrario, la condanna per delitti documentali connessi a fallimento può essere confermata
- Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere la condanna alle spese processuali e, in casi come questi, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
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