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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10584/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da omesse dichiarazioni fiscali di una società a responsabilità limitata ormai estinta, di cui il ricorrente era socio. L'Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero, nei confronti dei soci, dell'utile occultato e ritenuto distribuito. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello del contribuente e, per il resto, lo aveva dichiarato inammissibile. Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma in seguito ha rinunciato al ricorso, allegando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022. La Corte ha quindi esaminato la rinuncia e ha ritenuto che essa, pur non risultando assistita da specifica procura, fosse idonea a dimostrare il sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivare la controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, valorizzando l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata. Le spese sono state compensate integralmente, in considerazione del ricorso alla legislazione condonistica e della sopravvenienza del difetto di interesse. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve permanere anche nella fase di legittimità; se sopravviene il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio, il ricorso è inammissibile.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    La definizione agevolata richiamata dal ricorrente ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso o l'adesione a una definizione agevolata, quando facciano venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, determinano l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
  • Ai fini della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse rileva la situazione attuale e concreta del ricorrente, non la sola originaria proponibilità dell'impugnazione.
  • Quando la cessazione dell'interesse alla lite dipende dall'adesione del contribuente a strumenti di definizione agevolata, è giustificata la compensazione integrale delle spese.
  • In caso di inammissibilità conseguente a sopravvenuto difetto di interesse per definizione agevolata, non opera automaticamente l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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