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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 4079/2024, pubblicata il 18.12.2024, (asseritamente) notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 17.01.2025 e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 4079/2024, relativa al beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 4079/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024 e asseritamente notificata al Ministero il 17 gennaio 2025, fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita dall'Amministrazione. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risultavano allegati o visibili la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza, il certificato di mancata proposizione dell'impugnazione e l'attestazione di notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR non ha deciso, allo stato, né sull'ammissibilità del ricorso, né nel merito della domanda di ottemperanza, né sulla nomina del commissario ad acta e sulle spese. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione preliminare relativa alla documentazione necessaria per verificare il giudicato e la notificazione della sentenza, ha assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare la sentenza, il certificato di non proposta impugnazione e l'attestazione di notifica, nonché per presentare memorie limitate alla questione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, con sospensione di ogni ulteriore decisione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell'azione di ottemperanza, senza ulteriore interpretazione esplicita nel provvedimento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, prima di decidere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve fornire la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza del giudicato, la sua definitività e la notificazione della decisione all'amministrazione obbligata, quando tali elementi siano rilevanti per l'ammissibilità della domanda.
  • Se, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di definire il giudizio.
  • La mancata produzione della sentenza della quale si chiede l'ottemperanza, del certificato di non proposta impugnazione e dell'attestazione di notificazione può impedire, allo stato degli atti, la verifica dei presupposti della domanda di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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