Sentenza del 18/04/2019 n. 10884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato integralmente l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005. L’Agenzia aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati e costi indeducibili, rideterminando IVA e IRAP mediante accertamento analitico-induttivo. La ricorrente sosteneva che la contabilità fosse regolare e che gli elementi utilizzati dall’Ufficio non fossero gravi, precisi e concordanti. In Cassazione ha dedotto: violazione delle norme sulle presunzioni; omesso esame del fatto che lo scostamento del ricarico era stato rilevato solo in due mesi dell’anno; errata valutazione del finanziamento soci di 180.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione complessiva degli elementi presuntivi: la differenza tra il ricarico dichiarato del 16,49% e quello ricavabile dai dati contabili, pari al 17,54%, nonché il finanziamento soci di 180.000 euro, non adeguatamente giustificato dalla capacità reddituale dei soci. Anche se ciascun elemento, considerato isolatamente, poteva non essere decisivo, la loro valutazione congiunta è stata ritenuta sufficiente a fondare la presunzione di maggiori ricavi. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti o comunque ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa
Consente all’Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente ricavi e reddito quando gli elementi disponibili evidenziano irregolarità o inattendibilità della contabilità, anche mediante presunzioni semplici.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Gli indizi devono essere valutati complessivamente e in modo non atomistico. Anche un solo indizio può essere sufficiente se dotato di gravità e precisione; in caso contrario, occorre la convergenza di più elementi.
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
La ricostruzione presuntiva può fondarsi su fatti noti e oggettivi dai quali il giudice desume, secondo ragionevole probabilità, l’esistenza di fatti fiscalmente rilevanti non direttamente provati.
Art. 116 c.p.c.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La norma disciplina la valutazione delle prove, ma non consente di utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova ponderazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il controllo di legittimità riguarda la corretta applicazione della legge e l’omesso esame di fatti decisivi, non la sostituzione della valutazione di merito compiuta dal giudice.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l’Amministrazione può fondare un accertamento analitico-induttivo su una pluralità di indizi, purché valutati nel loro insieme e dotati di gravità, precisione e concordanza.
- La differenza tra il ricarico dichiarato e quello risultante dai dati contabili può costituire un elemento presuntivo rilevante anche se rilevata su un periodo temporale limitato, soprattutto quando è accompagnata da ulteriori anomalie.
- I finanziamenti dei soci possono essere considerati indizi di ricavi non contabilizzati se la loro provenienza e disponibilità non risultano coerenti con i redditi dichiarati dai soci e non vengono fornite spiegazioni documentate.
- La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l’accertamento induttivo se emergono incongruenze sostanziali nei dati economici o finanziari.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione degli indizi o dei documenti: occorre dimostrare una violazione delle regole giuridiche sulle presunzioni oppure l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla legge.
- Il contribuente può contrastare efficacemente una ricostruzione presuntiva fornendo spiegazioni documentate sull’origine dei finanziamenti, sulla determinazione dei margini e sulle ragioni degli scostamenti contabili.
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