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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10909/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento di primo esame della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un processo contabile relativo a trattamento pensionistico privilegiato di guerra. Secondo la ricorrente, il giudizio presupposto aveva avuto una limitata articolazione, si era concluso in primo grado con una declaratoria di inammissibilità poi annullata in appello, ed era infine terminato in sede di rinvio con rigetto; non vi sarebbe stato abuso del processo né sarebbe stato accertato in modo adeguato l'elemento soggettivo della consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, richiesto per escludere l'indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in tema di equa riparazione, l'esclusione dell'indennizzo opera quando la parte abbia agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese; tale consapevolezza non richiede necessariamente la prova della mala fede, essendo sufficiente la mancanza di minima diligenza idonea a rendere immediatamente percepibile l'assoluta infondatezza della pretesa, anche in base alla contrarietà dell'iniziativa alla giurisprudenza consolidata. Ha inoltre osservato che la censura della ricorrente non investiva specificamente un omesso esame di fatto decisivo, ma si limitava a dedurre violazione di legge, e che il decreto impugnato aveva correttamente valorizzato, in fatto, gli elementi dai quali desumere la consapevolezza dell'infondatezza. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo è escluso quando la parte abbia coltivato la lite consapevole dell'infondatezza della propria pretesa, anche se tale consapevolezza sopravviene nel corso del giudizio dopo il superamento del termine di durata ragionevole.
  • La consapevolezza dell'infondatezza non richiede necessariamente la prova della mala fede: è sufficiente l'assenza di una minima diligenza che avrebbe consentito alla parte di percepire l'assoluta infondatezza della domanda o difesa.
  • La valutazione del giudice di merito circa la temerarietà o l'infondatezza consapevole del giudizio presupposto non è sindacabile in cassazione come vizio motivazionale, se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e specificamente dedotto.
  • Chi impugna l'applicazione della causa ostativa all'indennizzo deve censurare in modo puntuale i fatti decisivi posti a base della decisione di merito, indicando presupposti fattuali, fondamento della domanda, complessità del caso ed elementi probatori rilevanti, non potendo limitarsi a una mera critica di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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