Deliberazione n. 236 del 01/06/2023
Provvedimento del 1° giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso su Facebook, Instagram e Telegram. Le misure urgenti avevano disposto l’adozione immediata di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per 12 mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per soli fini probatori. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali determinazioni d’urgenza, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati il 30 maggio 2023 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata aveva chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- il termine di quarantotto ore entro cui il Garante deve decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate. Le misure hanno imposto:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure di conservazione adottate.
Esito finale
Nel provvedimento del 1° giugno 2023 il Garante, riunito in seduta plenaria, ha ratificato le determinazioni nn. 63 e 64 del 30 maggio 2023. La decisione conferma quindi le misure d’urgenza già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato, senza disporre sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione protocollata presso il Garante con cui la persona interessata ha rappresentato una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità contro la possibile circolazione di contenuti sessualmente espliciti sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama anche il meccanismo di intervento in 48 ore previsto dall’art. 144-bis e la disciplina interna che consente un intervento d’urgenza del dirigente competente, con successiva ratifica del Garante.
Misure urgenti disposte il 30 maggio 2023
Con le determinazioni nn. 63 e 64 del 30 maggio 2023 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme. Il materiale era stato trasmesso in formato hash, secondo la prassi per consentire l’individuazione dei contenuti senza ulteriore diffusione.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, limitatamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 1° giugno 2023 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti adottati il 30 maggio 2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori misure correttive, limitandosi a confermare l’efficacia delle determinazioni d’urgenza.
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