Sentenza del 13/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Matera lamentando, principalmente, l'insufficienza della motivazione, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e l'omessa valutazione delle proprie contestazioni e della documentazione prodotta. In particolare, ha sostenuto la deducibilità dei costi relativi al noleggio a freddo di automezzi e delle spese per carburante, documentate da fatture, schede carburante, buoni e tessere multicard. L'Agenzia ha resistito sostenendo che non fossero dimostrate la certezza, la determinabilità e l'inerenza dei costi, proponendo altresì appello incidentale contro il riconoscimento dei costi di noleggio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale del contribuente e rigettato quello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente motivato il disconoscimento dei costi e non avesse contestato in modo concreto la copiosa documentazione prodotta. Ha inoltre considerato rilevante la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo che il contribuente dovesse essere posto in condizione di presentare memorie e documenti prima dell'emissione dell'atto impositivo e che l'Amministrazione dovesse valutare specificamente tali elementi. Sono stati confermati, in particolare, i costi di noleggio a freddo e quelli relativi al carburante, ritenuti coerenti con l'attività di costruzione e opere di ingegneria civile svolta dal contribuente. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 109 del TUIR
Requisiti di certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi di reddito
La sentenza ritiene che il contribuente abbia fornito documentazione sufficiente a dimostrare la certezza e la riferibilità dei costi di noleggio e carburante all'attività esercitata. L'Ufficio non può limitarsi a negare genericamente l'inerenza, ma deve indicare le ragioni concrete del disconoscimento.
Art. 25 del D.P.R. n. 633/1972
Obblighi di registrazione delle fatture di acquisto
La corretta annotazione delle fatture relative al carburante nel registro degli acquisti costituisce un elemento documentale favorevole al contribuente, soprattutto quando non sia stata specificamente contestata dall'Amministrazione.
Art. 97 della Costituzione
Principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
L'Amministrazione finanziaria deve esaminare con attenzione le ragioni di fatto e di diritto esposte dal contribuente e motivare adeguatamente le ragioni per cui intenda disattenderle.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale e diritto di difesa
I destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista
Per gli atti rientranti nell'ambito del diritto dell'Unione europea, in particolare quando riguardano l'IVA, il contribuente deve poter partecipare effettivamente al procedimento prima dell'adozione dell'atto. La mancata partecipazione può incidere sulla validità dell'atto, soprattutto se il contribuente dimostra che avrebbe potuto fornire elementi utili.
Massime di principio
- Il disconoscimento di costi deducibili non può fondarsi su formule generiche: l'Amministrazione deve contestare concretamente la certezza, la documentazione, l'inerenza o la riferibilità dei costi all'attività d'impresa.
- La produzione di fatture quietanzate, contratti, registri contabili, schede carburante e altri documenti coerenti con l'attività esercitata può essere sufficiente a dimostrare la deducibilità, se l'Ufficio non muove contestazioni specifiche.
- La coerenza tra i costi sostenuti e la natura dell'attività economica costituisce un elemento rilevante per valutare l'inerenza: per un'impresa edile, il noleggio di macchinari e l'acquisto di carburante sono normalmente compatibili con l'attività svolta.
- Quando il contribuente partecipa al contraddittorio e produce osservazioni o documenti, l'Amministrazione deve valutarli espressamente e spiegare nell'atto impositivo perché non li ritenga decisivi.
- Nel settore IVA e, più in generale, quando trova applicazione il diritto dell'Unione europea, la mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l'illegittimità dell'atto, in particolare se il contribuente dimostra che la partecipazione avrebbe potuto influire sull'esito dell'accertamento.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere l'iter logico seguito dall'Ufficio; il semplice richiamo a un processo verbale di constatazione non è sufficiente se non vengono spiegate le contestazioni e le ragioni del mancato riconoscimento dei costi.
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