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Messaggio

Messaggio numero 06 del 09-09-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge 30 luglio 2002, n. 189, in vigore dal 10 settembre 2002, abroga la possibilità per i lavoratori extracomunitari di ottenere la liquidazione dei contributi previdenziali versati in caso di cessazione dell’attività in Italia, salvo trasferimento all’ente assicuratore del Paese di provenienza e ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. Le domande presentate dopo tale data devono essere respinte; restano validi i criteri della circolare INPS n. 5/2001 per le richieste pervenute entro il 9 settembre 2002.

Modifiche alla disciplina sul rimborso dei contributi dei lavoratori extracomunitari

Modifiche alla disciplina sui contributi dei lavoratori extracomunitari

Il documento illustra gli effetti della legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata nel S.O. n. 173 alla G.U. n. 199 del 26 agosto 2002 ed entrata in vigore il 10 settembre 2002. La legge modifica il testo unico sull’immigrazione, incidendo in particolare sugli articoli 22 e 25 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e ridefinisce il trattamento dei contributi previdenziali dei lavoratori extracomunitari in caso di rimpatrio o cessazione del rapporto di lavoro in Italia.

Effetti sulla liquidazione dei contributi

La novità centrale è la soppressione della facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi previdenziali effettivamente versati nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali. Tale facoltà, prevista in precedenza per i lavoratori extracomunitari che cessavano l’attività lavorativa in Italia e lasciavano il territorio nazionale, viene sostituita da un diverso meccanismo: il lavoratore conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può farli valere al verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa vigente, oppure al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo dell’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995.

Regime transitorio e domande pendenti

L’Ente richiama la circolare n. 5 dell’8 febbraio 2001, che continua ad applicarsi fino alla definizione di tutte le domande di rimborso pervenute entro il 9 settembre 2002. Per l’evasione delle richieste pendenti le sedi periferiche devono acquisire una specifica documentazione, tra cui:

  • attestazione, con firma autenticata e resa presso il consolato italiano del Paese di residenza del lavoratore, dell’avvenuta presentazione della domanda di restituzione dei contributi;
  • indicazione della data di presentazione della domanda stessa.

Tale dichiarazione è condizione per l’erogazione del rimborso contributivo.

Domande presentate dal 10 settembre 2002

Le domande di rimborso di contributi presentate dai lavoratori extracomunitari a decorrere dal 10 settembre 2002 devono essere respinte. La motivazione da utilizzare richiama espressamente che la legge n. 189/2002 ha abrogato le norme che consentivano la liquidazione dei contributi versati in caso di cessazione dell’attività lavorativa in Italia, salvo il caso di rimpatrio con conservazione dei diritti maturati e loro godimento al compimento dei 65 anni.

Contenuto delle norme previgenti e nuova disciplina

Il documento riporta, in allegato, il testo degli articoli 22 e 25 del d.lgs. n. 286/1998 sia nella formulazione vigente fino al 9 settembre 2002 sia in quella vigente dal 10 settembre 2002.

Nella versione precedente, l’art. 22, comma 11, prevedeva che il lavoratore extracomunitario, in caso di rimpatrio, conservasse i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e potesse chiedere, se la materia non era regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi versati maggiorati del 5% annuo. L’art. 25, comma 5, estendeva tale disciplina ai contributi per l’assicurazione IVS dei lavoratori stagionali.

Nella versione successiva, il comma 13 dell’art. 22 conferma la conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, ma elimina la facoltà di ottenere la liquidazione dei contributi; viene invece previsto il trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza, con possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. L’art. 25, comma 5, viene adeguato in modo coerente, richiamando espressamente questa disciplina per i lavoratori stagionali.

Indicazioni operative per gli uffici

Il documento contiene una specifica istruzione alle sedi periferiche: le richieste di rimborso ancora pendenti devono essere trattate secondo la circolare n. 5/2001 solo se presentate entro il 9 settembre 2002; per quelle successive, l’istanza va rigettata con la motivazione standard indicata nella circolare. Il riferimento operativo è dunque duplice: gestione delle pratiche antecedenti secondo il regime previgente e blocco dei rimborsi per le istanze posteriori all’entrata in vigore della legge n. 189/2002.

Quadro normativo richiamato in allegato

L’allegato riporta anche altri aspetti del testo unico sull’immigrazione, tra cui:

  • procedura per il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
  • rilascio del nulla osta e del visto;
  • iscrizione nelle liste di collocamento in caso di perdita del posto di lavoro;
  • sanzioni per l’impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno;
  • estensione delle attribuzioni dei patronati;
  • riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti all’estero;
  • previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.

Tali disposizioni sono riportate per confronto tra la disciplina previgente e quella in vigore dal 10 settembre 2002, con particolare rilievo alla parte previdenziale e al trattamento dei contributi dei lavoratori extracomunitari.

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