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Messaggio

Messaggio numero 337 del 27-9-2002

Chiarimenti in materia di benefici contributivi per l’assunzione di disabili ex lege n. 68/1999.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per le assunzioni di lavoratori disabili effettuate ai sensi della legge n. 68/1999, non è possibile cumulare il beneficio contributivo ex art. 13 con altre agevolazioni contributive previste dall’ordinamento, anche se il lavoratore rientra in ulteriori categorie agevolate.

Incumulabilità dell’agevolazione contributiva ex art. 13 L. 68/1999 con altre agevolazioni

Incumulabilità dei benefici contributivi per assunzioni di soggetti disabili

Il documento affronta il tema della cumulabilità dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 con altre misure agevolative contributive, richiamando in particolare quelle previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 e dalla legge n. 223/1991. La conclusione è netta: per i lavoratori assunti nell’ambito della disciplina sul collocamento mirato dei disabili, l’agevolazione ex art. 13 non è cumulabile con altri benefici contributivi.

Finalità e natura speciale della legge n. 68/1999

La legge n. 68/1999 è qualificata come norma speciale in materia di avviamento al lavoro dei disabili. Il suo obiettivo, indicato dall’art. 1, comma 1, è la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

In questo quadro, l’agevolazione contributiva prevista dall’art. 13 viene considerata solo uno degli strumenti finalizzati al perseguimento della ratio della legge. Ne deriva che, nelle assunzioni di soggetti disabili, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni della legge n. 68/1999, in virtù del principio secondo cui la legge speciale deroga a quella generale.

Elementi che confermano la specialità della disciplina

Il documento richiama alcuni elementi che rafforzano la specialità della legge n. 68/1999:

  • la legge ha abrogato, all’art. 22, le precedenti disposizioni della legge n. 482/1968 in materia di assunzione obbligatoria;
  • l’art. 8 prevede specifici elenchi dai quali i datori di lavoro devono attingere i soggetti disabili da assumere;
  • quando l’avviamento al lavoro avviene tramite le procedure del collocamento mirato, il titolo dell’assunzione risiede nella stessa legge n. 68/1999.

Conseguenze pratiche per i datori di lavoro

Secondo il documento, il datore di lavoro che assume un lavoratore secondo la disciplina della legge n. 68/1999 non ha diritto, per quel medesimo lavoratore, ad altre agevolazioni contributive previste dall’ordinamento.

È inoltre precisato che risultano irrilevanti eventuali ulteriori caratteristiche soggettive del lavoratore, come ad esempio:

  • l’iscrizione nelle liste speciali previste dalla legge n. 407/1990;
  • l’inquadramento nelle ipotesi disciplinate dalla legge n. 223/1991.

Conclusione

Il documento conclude che i benefici contributivi ex art. 13 della legge n. 68/1999 sono incumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con altre agevolazioni contributive previste dall’ordinamento. La disciplina del collocamento mirato dei disabili si presenta quindi come regime speciale ed esclusivo per le assunzioni effettuate al suo interno.

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